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Ogni anno rimangono ferite in un incidente stradale più di 200.000 persone.

Se il trend si era parzialmente ridotto per gli effetti della pandemia con meno incidenti e meno morti sulle strade, nel post lockdown i dati sono tornati vertiginosamente a salire (cfr. dati ISTAT 2022). Basti pensare che nel corso del primo semestre del 2022 gli incidenti sono aumentati del 24,7%, mentre i feriti addirittura del 25,7%.

A fronte di questi numeri in forte rialzo, diventa fondamentale sapere come bisogna comportarsi in caso di sinistro stradale. Solo così, difatti, si riuscirà ad ottenere il giusto risarcimento del danno.

Scopo di questo breve vademecum è, quindi, fornire alcune informazioni base per non incorrere in errori che possano pregiudicare e/o rendere più difficile il risarcimento del danno.

Indice dei contenuti
risarcimento incidente stradale

Cosa si intende quando si parla di incidente stradale?

Preliminarmente, prima di addentrarci nelle modalità per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza ad un sinistro stradale, è importante darne una definizione.

Quindi, quando è incidente stradale e quando no?

Per sinistro stradale si intende un qualsiasi evento inatteso che interrompe il normale flusso della circolazione stradale. Solitamente gli incidenti stradali possono essere classificati in tra macro categorie, ossia quando un veicolo:

  • si scontra/collide con altri veicoli;
  • investe una persona;
  • provoca un incidente da solo, ad esempio fuoriuscendo autonomamente di strada;

Di norma, ad un incidente stradale conseguono lesioni alla persona e danni patrimoniali che vanno dalle riparazioni del veicolo, al rimborso delle spese mediche sostenute sino al risarcimento della perdita della capacità lavorativa futura.

Cosa si deve fare in caso di incidente stradale?

Spesso quando si è rimasti coinvolti in un sinistro stradale l’emotività del momento può giocare brutti scherzi.

Mantenere la calma di fronte a shock e paura può non essere facile, ma sicuramente darà maggiori possibilità di ottenere il giusto risarcimento del danno patito.

La prima domanda che generalmente ci si pone è: Chi chiamare o cosa fare dopo un incidente stradale?

Subito dopo lo scontro, una volta accertato di non aver riportato lesioni che necessitino l’intervento immediato di un’ambulanza (nel qual caso è sempre bene far intervenire i soccorsi), è importante eseguire alcune semplici operazioni, anche in caso di un piccolo incidente stradale:

  • fotografare i mezzi incidentati nella posizione statica assunta dopo il sinistro. Ciò è importante perché, in caso di contestazione circa la dinamica del sinistro, grazie alle fotografie si avranno maggiori possibilità di determinare eventuali responsabilità. Solo dopo aver effettuato le fotografie si potrà spostare il mezzo a bordo strada e mettere in sicurezza l’area. 
  • verificare se vi sono testimoni che hanno assistito all’incidente e, in caso positivo, chiedere loro le generalità. Anche in questo caso, le dichiarazioni di testi oculari dello scontro avranno un peso determinante in caso di dinamica contestata.
  • compilare la C.A.I. La compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro Stradale, non è obbligatoria. Capita spesso che presi dalle emozioni del momento si commettano errori nella compilazione del modulo che possono pregiudicare il risarcimento del danno. Infatti, mediante la Costatazione amichevole, gli automobilisti si assumono eventuali colpe in merito al sinistro. Basta, però, una crocetta sbagliata e la strada diventa subito in salita. Per completezza, la Constatazione Amichevole debitamente compilata e sottoscritta da tutti gli automobilisti coinvolti permette di velocizzare la liquidazione del danno. Difatti, la firma congiunta fa presumere, sino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dallo stesso (cfr. art. 143 Codice Assicurazioni).
  • richiedere l’intervento dell’Autorità. Agli organi di Polizia intervenuti sul luogo di un sinistro spetta l’onere di effettuare i rilievi e redigere il verbale in cui verrà accertata la dinamica del sinistro ed irrogare eventuali sanzioni per violazioni del Codice della Strada come ad esempio l’omessa precedenza, l’eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza.

La richiesta della copia del verbale all’Organo di Polizia intervenuto

L’Organo di Polizia intervenuto rilascia, su richiesta, le relazioni di incidente stradale direttamente agli interessati e/o a soggetti da loro delegati (ad es. il proprio avvocato).

Le tempistiche del rilascio del verbale possono variare a seconda se nell’incidente ci sono stati feriti o meno. Infatti, in caso di lesioni personali bisognerà attendere almeno 120 giorni a meno che il ferito non rinunci a sporgere querela come persona offesa.

In determinati casi, invece, sarà necessario ottenere l’autorizzazione al rilascio del verbale (il c.d. “nulla osta”) da parte della Procura della Repubblica competente, in particolare qualora uno dei due conducenti

  • fosse sotto l’effetto di alcool o droga al momento dell’incidente
  • abbia riportato una lesione con prognosi superiore ai 40 gg.

Quindi, chi stabilisce la colpa in caso di incidente stradale? È necessario ottenere il verbale da parte dell’Autorità intervenuta per ottenere il risarcimento del danno?

In caso di sinistro stradale, si presume – sino a prova contraria – che ciascun conducente sia parimenti responsabile dello scontro avvenuto (cfr. art. 2054, comma 2 c.c.). Tale presunzione, però, può essere vinta mediante la raccolta degli elementi di prova meglio descritti nel paragrafo precedente.

A tal proposito, la relazione di sinistro stradale redatto dai Vigili o dalla Polizia non sempre è indispensabile. Si pensi, ad esempio, a chi esce da uno stop o a chi tampona il veicolo che lo precede. In questi casi, se la dinamica non è contestata, il verbale redatto dall’Autorità intervenuta avrà un peso minoritario.

Cosa fare in caso di incidente stradale con feriti?

In caso di incidente stradale con feriti, la prima cosa da fare è allertare immediatamente i soccorsi cercando, per quanto possibile, di fornire informazioni dettagliate:

  • sul numero di persone coinvolte
  • sulla gravità delle lesioni
  • sul luogo del sinistro

Si consiglia, inoltre, di non improvvisarsi medici e di fornire a chi fosse rimasto ferito un primo soccorso limitato alle indicazioni fornite dal personale sanitario e/o alle proprie competenze e conoscenze specifiche

Nel caso in cui il conducente coinvolto si dia alla fuga senza prestare soccorso ai feriti gli potrà essere contestato il reato di fuga e/o omissione di soccorso con conseguenze penali piuttosto rilevanti.

Quest’ultima non è l’unica conseguenza penale che deriva in capo al conducente colpevole di aver cagionato un sinistro stradale. Difatti, se dall’incidente derivi la morte di un soggetto oppure una lesione guaribile con una prognosi superiore ai 40 giorni scattano d’ufficio, rispettivamente, il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.). Considerata questa eventualità, il suggerimento è di munirsi, al momento della sottoscrizione della polizza per RC Auto, di adeguata Tutela Legale che possa essere attivata per aver rimborsate le spese di difesa nel processo penale.

Cosa fare in caso di incidente stradale senza feriti?

In caso di incidente stradale senza feriti, è importante fotografare i mezzi incidentati nella posizione statica assunta dopo il sinistro, specie qualora non vi siano testi oculari dello scontro. Ciò permetterà, in caso di contestazione, di ricostruire la dinamica del sinistro.

Successivamente, se i veicoli sono ancora marcianti, bisogna provare a spostarli al margine destro della carreggiata in modo da non costituire pericolo/intralcio per gli altri utenti della strada nel mentre che si compila la Constatazione amichevole.

Viceversa, se i veicoli hanno riportato danni che non consentono il loro spostamento è opportuno segnalare l’incidente tramite il triangolo di emergenza chiedendo l’intervento del soccorso stradale.

È necessario recarsi al Pronto Soccorso dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale?

Una delle domande più frequenti a cui si trova a rispondere è: quanto tempo si ha per andare in ospedale dopo un incidente?

Quando si rimane coinvolti in un incidente stradale è di fondamentale importanza recarsi presso il Pronto Soccorso più vicino nell’immediatezza dei fatti e comunque entro le 24/48 ore dal verificarsi del sinistro.

La visita al Pronto Soccorso è essenziale sia per quanto riguarda il percorso di cura sia sul fronte probatorio.

Difatti:

  • il percorso di cura prima viene iniziato e maggiori sono le possibilità di un buon recupero fisico;
  • il risarcimento del danno: in presenza di verbale di Pronto Soccorso in cui si attesta il legame tra incidente e lesioni l’Assicurazione difficilmente potrà opporre alcunché circa l’origine delle stesse.

Spesso, però, capita che chi rimane coinvolto in un incidente stradale non vada immediatamente in Ospedale.

Non andare al Pronto Soccorso dopo un incidente stradale pregiudica il risarcimento del danno patito?

In termini astratti, il danneggiato potrà ancora ottenere il risarcimento che gli spetta, specie in presenza di determinati tipi di lesioni, ma la trattativa con l’Assicurazione sarà certamente in salita.

Con queste premesse, è meglio evitare di incorrere in errori o leggerezze che possono costare caro ai fini risarcitori.

Il consiglio, quindi, è quello di recarsi sempre in Pronto Soccorso anche se sul momento:

  • non sembra di aver riportato lesioni rilevanti. Difatti, il dolore può svilupparsi anche nei giorni seguenti ad un incidente così come i sintomi, inizialmente lievi possono aggravarsi;
  • si ha timore che eventuali giorni di malattia dati dal personale medico possano pregiudicare l’attività lavorativa. Sul punto, specie in caso di infortunio in itinere, il lavoratore è pienamente tutelato.

Una volta terminati gli accertamenti presso il Pronto Soccorso, il personale sanitario certificherà una prognosi di guarigione, suggerendo all’infortunato l’esecuzione di esami strumentali o ulteriori visite specialistiche.

A questo punto, anche se il percorso di cura è ancora in corso, il soggetto rimasto vittima di un incidente stradale può già rivolgersi ad uno studio legale con una specifica esperienza nella gestione, giudiziale e stragiudiziale, delle pratiche risarcitorie che metterà in mora le compagnie di assicurazione coinvolte dando inizio alla pratica di risarcimento dei danni patiti.

Le spese mediche e di cura sostenute in caso di sinistro stradale vengono risarcite?

Chi è rimasto vittima di un incidente stradale può decidere di curarsi sia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale sia presso cliniche private e/o professionisti che esercitano la libera professione, in ogni caso anticipando di tasca propria le relative spese.

La decisione di rivolgersi alla sanità privata costituisce spesso una necessità, in quanto i notori lunghi tempi di attesa delle liste del Servizio Sanitario Nazionale non consentono di curare in maniera adeguata le lesioni sofferte: solo trattando le problematiche in fase acuta, infatti, è possibile aspirare a buone chance di guarigione e recupero.

Ciò premesso, le spese mediche e riabilitative sostenute per poter essere chieste in rimborso all’assicurazione ai sensi dell’art. 2056 c.c. e 1223 c.c., dovranno essere:

  • documentate (accompagnate da fattura o ricevuta fiscale)
  • congrue e pertinenti con le lesioni riportate nel sinistro

Quanto tempo si ha per denunciare un incidente?

Se si è rimasti coinvolti in un incidente avvenuto tra veicoli a motore, per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari devono innanzitutto denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, prudenzialmente entro tre giorni dall’evento (cfr. art. 1913 c.c.)

Che cosa succede se non si denuncia il sinistro entro tre giorni?

Nella realtà dei fatti è ritenuta ammissibile anche la denuncia tardiva se l’assicurato è impedito dal farla tempestivamente. Si pensi ad esempio ad una vittima di un sinistro stradale con gravi conseguenze che si trovi oggettivamente impedito di comunicare con la propria assicurazione.

Chi deve fare la denuncia di sinistro?

I conducenti che rimangono coinvolti in un sinistro devono provvedere a fare la denuncia del sinistro presso la propria assicurazione.

Specie nel caso in cui non sia stata sottoscritta dai conducenti coinvolti la constatazione amichevole, la denuncia del sinistro deve contenere:

  • data, ora e luogo dell’incidente;
  • targa dei veicoli coinvolti;
  • generalità delle parti coinvolte;
  • indicazione se sono intervenute le Forze dell’Ordine, se ci sono feriti, nominativo di eventuali testimoni.

Per quanto riguarda la ricostruzione dello scontro: come descrivere la dinamica di un sinistro stradale?

Per ricostruire la dinamica di un sinistro stradale, specie se non intervengono Vigili o Polizia, sarà importante scattare quante più foto dei veicoli nell’immediatezza del sinistro e/o quantomeno descrivere con la maggior precisione possibile le cause dell’incidente ed i danni riportati dai mezzi coinvolti.

Prescrizione del risarcimento del danno in caso di sinistro stradale

Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli si prescrive in due anni, fatto salvo il più lungo termine previsto per il reato che risulti eventualmente integrato dal fatto (cfr. art. 2947, co. 2-3, c.c.).

In altri termini, una volta denunciato il sinistro si avranno due anni per ottenere il risarcimento del danno, periodo che inizierà a decorrere da capo ogni qual volta l’assicurazione venga successivamente messa in mora con apposito atto, anche stragiudiziale (cfr. art. 2943 c.c.)

Come funziona il risarcimento da incidente stradale?

Come farsi risarcire dopo un incidente stradale è certamente l’interesse primario di chi ne rimane vittima.

L’iter inizia con la richiesta di risarcimento danni da inviare alle assicurazioni coinvolte secondo quanto previsto dagli artt. 137 ss. D.Lgs. n. 209/2005 ossia dal cosiddetto Codice Assicurazioni Private – C.A.P.

La materia è piuttosto tecnica: la richiesta di risarcimento infatti – a norma dell’art. 148 Codice Assicurazioni – deve essere accompagnata dalla descrizione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro e dall’indicazione dei dati anagrafici del soggetto danneggiato nonché dai seguenti elementi:

  • età
  • attività del danneggiato
  • reddito del danneggiato
  • entità delle lesioni subite
  • attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
  • dichiarazione del danneggiato di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (cfr. art. 142 Codice Assicurazioni).

Per i sinistri ove vi sono anche danni a cose va indicato il luogo, i giorni e le ore (non meno di cinque giorni non festivi) in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (cfr. art. 148 co. 1 Codice Assicurazioni)

Negli incidenti stradali solo con danni a cose, invece, a pena di decadenza, sarà necessario indicare il nominativo di eventuali testimoni oculari dell’evento (cfr. art. 135, co. 3 bis, Codice Assicurazioni).

Esistono due procedure alternative per ottenere il risarcimento del danno:

  • la procedura di indennizzo diretto ove sarà la compagnia assicuratrice del danneggiato a risarcirlo
  • la procedura ordinaria tramite cui il risarcimento è ottenuto dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile;

Aldilà della via che si voglia preferire, il consiglio è di indirizzare le richieste risarcitorie a tutte le compagnie assicuratrici dei mezzi coinvolti nel sinistro (quindi tanto alla propria quanto a quella del responsabile civile), al fine di non incorrere in decadenze.

La procedura di “indennizzo diretto”

La procedura di indennizzo diretto (artt. 148-149 Codice Assicurazioni) è la più usata anche se non conviene ai danneggiati che mediamente ottengono risarcimenti più bassi rispetto al passato ove era in vigore solamente la procedura ordinaria.

A partire dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni firmatarie della CARD (ossia Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), di fatto, obbligano i loro assicurati-danneggiati ad usufruire di questa procedura risarcitoria promettendo loro risarcimenti più veloci, dimenticando spesso che questa è una mera facoltà.

Difatti, il danneggiato può comunque rivolgere la richiesta risarcitoria alla compagnia del responsabile del sinistro secondo la procedura ordinaria ex artt. 144 Codice Assicurazioni e art. 2054 c.c., così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale in svariate occasioni (cfr. Corte Cost., n. 180/2009; Corte Cost. (Ord.), n. 441/2008; Corte Cost., (Ord.), n. 205/2008).

Mediante la procedura di indennizzo diretto si provvedono a liquidare direttamente i danni materiali e fisici se:

  • nel sinistro sono rimasti coinvolti solo due veicoli;
  • all’incidente sono conseguiti solamente danni materiali o lesioni personali di lieve entità (intendendosi per tali le lesioni cui consegue un pregiudizio anatomo-funzionale sino al 9% di invalidità permanente c.d. “micro-permanenti” – cfr. art. 139 Codice Assicurazioni);
  • l’incidente è avvenuto sul territorio italiano tra veicoli ivi immatricolati
  • c’è stato un urto tra i due veicoli

Il risarcimento del terzo trasportato, invece, esula dall’ambito della procedura di indennizzo diretto. L’art. 141 Codice Assicurazioni prevede che il terzo trasportato debba essere sempre risarcito dalla compagnia del conducente.

La procedura di risarcimento “ordinaria”

La procedura ordinaria è disciplinata dall’artt. 144 Codice Assicurazioni eart. 2054 c.c.

Si applica alternativamente alla procedura di indennizzo diretto ed ogni qual volta:

  • il sinistro stradale coinvolga tre o più veicoli (ad esempio: un tamponamento a catena);
  • l’incidente avvenga tra un’autovettura ed un veicolo senza targa (ad esempio: monopattino, bicicletta);
  • il sinistro stradale avvenga all’estero;
  • le lesioni provocate dal sinistro abbiano comportato una lesione c.d. “macro-permanenti” (cioè un pregiudizio anatomo-funzionale superiore al 9% – cfr. art. 138 Codice Assicurazioni);
  • l’incidente sia un’auto italiana ed una immatricolata o assicurata all’estero;
  • Nel sinistro stradale non vi sia stato contatto tra i due veicoli.

Quanto ci mette l’assicurazione a liquidare un sinistro?

La compagnia assicuratrice tenuta al pagamento, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, ha precisi termini entro cui attivarsi ex artt. 145 e 148 Codice Assicurazioni):

Precisamente:

  • 30 giorni, nel solo caso di danni a veicoli o cose con modulo Constatazione Amichevole di Incidente a doppia firma;
  • 60 giorni, nel caso di danni circoscritti a veicoli o cose se il modulo Constatazione Amichevole di Incidente è firmato da un solo conducente, ciò in risposta alla domanda cosa succede se non si fa il CID?
  • 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche.

Entro i termini sopra indicati, la compagnia assicurativa è tenuta o ad indicare i motivi specifici in virtù dei quali ritiene di non poter procedere con risarcimento oppure a formulare un’offerta risarcitoria al danneggiato. In caso di accettazione la somma gli dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Laddove invece il danneggiato intenda rifiutare l’offerta, l’assicurazione sarà comunque tenuta a corrispondere la somma offerta. Il danneggiato, difatti, potrà trattenerla a titolo di acconto sulla maggiore somma risarcitoria dovuta e procedere giudizialmente (previo esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, co. 1 D.L. n. 132/2014) per il residuo ritenuto dovuto.

Quindi, cosa succede se non si fa il C.I.D. (Constatazione amichevole)? Il risarcimento del danno ne viene pregiudicato?

In assenza di constatazione amichevole, il danno patito verrà comunque risarcito dall’assicurazione onerata. L’unica differenza è che l’assicurazione avrà tempi istruttori leggermente più lunghi (60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per i danni alla persona) per effettuare l’offerta di risarcimento.

Risarcimento dei danni materiali. Quali danni paga l’assicurazione?

L’assicurazione è tenuta a risarcire tutti i danni materiali riportati del danneggiato ai propri beni in conseguenza di un sinistro stradale.

In questo ambito, la voce di danno più rilevante è il danno al mezzo ove opera il principio che il costo della riparazione non deve superare il valore commerciale del veicolo (c.d. “non anti-economicità”).

Diversamente, quindi nel caso in cui il costo per procedere con il ripristino del mezzo incidentato superi il suo valore commerciale, la riparazione sarà antieconomica e la compagnia di assicurazione risarcirà solamente il valore del veicolo ante sinistro, oltre alle spese sostenute per la rottamazione e l’immatricolazione di una nuova vettura.

Facendo un esempio: se il sinistro coinvolge una macchina dal valore commerciale di € 1.500,00 che riporta danni per € 5.000,00, l’Assicurazione rimborserà la somma di € 1.500,00 oltre alle spese accessorie di rottamazione e immatricolazione di una nuova vettura.

Chi paga il carrozziere in caso di sinistro?

Il carrozziere in caso di sinistro può essere pagato:

  • direttamente dall’assicurazione se il proprietario del mezzo incidentato gli cede il credito;
  • dal proprietario del mezzo incidentato che verrà poi rimborsato dall’assicurazione

In ogni caso la prova del danno materiale deve essere fornita mediante la produzione di un preventivo di riparazione e/o fattura indicante l’ammontare delle riparazioni effettuate.

Oltre al danno al mezzo l’assicurazione paga anche i danni riportati da altri beni di proprietà del danneggiato che si sono danneggiati a causa del sinistro (ad esempio lo schermo del cellulare o l’orologio che portava al polso) nonché le seguenti spese accessorie

  • spese rottamazione e radiazione del veicolo al PRA
  • spese di immatricolazione e/o trasferimento di proprietà di altro veicolo equivalente
  • quota del bollo auto ed assicurazione non goduti
  • spese per auto sostitutiva
  • spese di soccorso stradale, trasporto e custodia veicolo

Risarcimento dei danni fisici da incidente stradale. Quanto paga l’assicurazione?

Il soggetto che riporta delle lesioni fisiche conseguentemente ad un incidente stradale ha diritto ad ottenere un risarcimento calcolato in base alle menomazioni riportate.

Quanti soldi di possono chiedere per i danni fisici?

Una volta terminato l’iter di cura, mediante l’effettuazione di visite mediche specialistiche e fisioterapiche, è necessario individuare i postumi delle lesioni subite sottoponendosi ad una specifica visita con un medico legale di propria fiducia che consenta di individuare:

  • il periodo di invalidità assoluta e/o temporanea
  • il grado di invalidità permanente
  • eventuali incidenze negative delle lesioni sull’attività lavorativa
  • eventuali ripercussioni delle lesioni sulle attività ludico-ricreative che giustifichino una personalizzazione del danno
  • la congruità e pertinenza delle spese mediche sostenute

Accertate in questo modo le lesioni si potrà procedere alla quantificazione del danno tramutando le risultanze dell’accertamento medico legale in valore monetario sulla base delle apposite tabelle previste:

È consigliabile che questa operazione venga svolta da un legale di fiducia il quale, dopo che anche l’Assicurazione avrà sottoposto a visita il danneggiato, avrà tutti i mezzi per trattare stragiudizialmente la liquidazione del danno.

L’entità del risarcimento sarà determinata – caso per caso – sulla base dell’età del danneggiato, delle lesioni riportate e riconosciute nonché sulla scorta degli elementi di prova forniti a giustificazione delle ripercussioni sull’attività lavorativa e sulle attività ludico ricreative. 

È risarcibile il colpo di frusta in caso di incidente stradale?

Il colpo di frusta cervicale è una delle lesioni che più comunemente vengono riportate in esito ad un sinistro stradale (ad esempio è la lesione tipica riportata in caso di tamponamento).

Detta lesione chiamata anche distorsione del rachide cervicale consiste in un trauma al collo dovuto all’eccessiva e improvvisa estensione all’indietro della zona cervicale e alla sua immediata e successiva flessione in avanti in conseguenza di un urto.

Come tutte le lesioni che si riportano in diretta conseguenza di un sinistro stradale anche il colpo di frusta è risarcibile e comporta nella quasi totalità dei casi non solo un’invalidità temporanea ma anche dei postumi permanenti.

Purtroppo le Compagnie assicuratrici sono solite respingere le richieste di risarcimento del danno permanente loro rivolte dai danneggiati affermando, a loro giustificazione, che la lesione “da colpo di frusta” non sarebbe comprovata da adeguati “esami strumentali” così come richiesto dalla normativa di settore.

In effetti, l’ultima parte dell’art. 139, co. 2 Codice Assicurazioni Private, così modificato nel 2012, afferma che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Tale previsione, adottata dal legislatore su “invito” del mondo assicurativo, aveva il dichiarato scopo di porre un freno ai risarcimenti di danni “immaginari”, purtroppo le compagnie hanno finito con l’intendere la norma nel senso di poter non risarcire mai i danni di piccola entità per loro natura non accertabili in maniera specifica e diretta tramite esami strumentali.

Come dimostrare il colpo di frusta?

Per fortuna dei danneggiati, la giurisprudenza di legittimità ha messo un freno all’abitudine delle assicurazioni di non voler risarcire i danni di piccola entità come il colpo di frusta, ripristinando la piena risarcibilità del danno da lesione del rachide cervicale.

La Corte di Cassazione, in sostanza, ha affermato e confermato (si vedano per tutte le sentenze n. 5820/2018 e n. 9865/2020) che la prova della lesione da c.d. “colpo di frusta” può essere data dal danneggiato attraverso gli ordinari criteri che regolano la scienza medico-legale. In altri termini l’esame strumentale (come ad es. la radiografia, la risonanza magnetica, elettromiografia etc.) concorre con gli esami visivo, obiettivo e clinico a formare il convincimento dello specialista.

In sostanza i giudici affermano che unico criterio idoneo ad accertare la sussistenza o meno di una lesione definibile come “colpo di frusta” è quello medico-legale per cui gli esami strumentali sono uno dei criteri (e non il solo ed esclusivo) che dovranno condurre lo specialista alla conclusione della esistenza o meno di postumi permanenti da risarcire.

Azione per il risarcimento del danno in seguito a sinistro stradale

Cosa succede quando l’assicurazione non paga i danni?

Il danneggiato può proporre azione per il risarcimento del danno se:

  • non ritiene sufficiente a risarcire integralmente il danno patito la somma ricevuta in acconto dall’Assicurazione;
  • l’Assicurazione non formula un’offerta nei termini previsti ex lege

Prima di agire in giudizio, la legge impone al danneggiato di indirizzare a controparte l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3, co. 1 D.L. n. 132/2014).

Detta proposta è obbligatoria, a pena di improponibilità della domanda, e deve essere indirizzata al responsabile del sinistro oltre che alla compagnia di Assicurazione sua garante per RCA. 

La proposta deve essere circostanziata e contenere uno specifico riferimento all’oggetto del contendere oltre all’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro 30 giorni o rifiuto ad aderire alla procedura, il comportamento potrà essere valutato dal Giudice, ai fini processuali, in senso negativo per il destinatario.

In concreto, in anni di attività, non si è mai vista una compagnia di Assicurazione aderire alla proposta di negoziazione assistita, costringendo di fatto chi vuole tutelare i propri diritti a ricorrere al Giudice. 

Procedimento davanti al Giudice di pace o in Tribunale per ottenere il risarcimento del danno?

Prima di determinare se l’Ufficio Giudiziario cui presentare la domanda sia il Giudice di pace o il Tribunale, bisognerà determinare l’Organo competente per territorio.

In altri termini una vertenza avente ad oggetto un risarcimento da incidente stradale potrà essere decisa in via alternativa dal Giudice:

  • del luogo in cui è avvenuto l’incidente/sinistro stradale
  • della residenza delle parti convenute (ossia conducente del veicolo che ha determinato il sinistro stradale, sede legale dell’assicurazione).

Determinata la competenza per territorio bisognerà determinare quella per valore.

Il Giudice di Pace sino al 28.2.2022 è competente a decidere le cause relative agli incidenti stradali sino ad € 20.000,00.

Difatti, l’art. 7, comma 2 c.p.c recita: “Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro”.

Tutte le altre cause sono, invece, decise dal Tribunale monocratico.

La procedura dinanzi al Giudice di Pace, nei fatti, risulta più snella rispetto ad un procedimento in Tribunale essendo più contenuti sia i termini processuali (per fare un esempio, la prima udienza di comparizione andrà fissata a 45 giorni dalla notifica dell’atto di citazione anziché a 90 giorni) che i costi.

Questo comporta, di norma, che un procedimento dinanzi al Giudice di Pace si concluda in circa un anno, mentre in Tribunale si corre il rischio di impiegare anche il doppio del tempo.

Chi paga le spese legali in caso di incidente stradale?

L’Assicurazione deve tutelare il proprio assicurato da ogni spesa conseguente al sinistro, ivi comprese le spese legali. Solo così, infatti, il risarcimento del danno sarà integrale.

In altri termini, chi paga l’avvocato in caso di incidente stradale?

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali:

  • sia se la vertenza si definisce dopo la proposizione di domanda giudiziale
  • sia se la vertenza si definisce stragiudizialmente

Ciò perché la Compagnia Assicuratrice ha chiaramente una posizione di vantaggio in termini di conoscenze tecniche della materia e di capacità economica rispetto al danneggiato. Questi, quindi, ha tutto il diritto di rivolgersi ad un avvocato esperto in risarcimento danni per infortunio stradale per ottenere un’adeguata assistenza tecnico-legale nella gestione del sinistro.

L’assistenza parte fin dalla cruciale fase stragiudiziale come riconosciuto anche dalla legge (cfr. artt. 18 e 20, D.M. n. 55/2014)

Cosa succede se si ha torto in un incidente stradale?

Il conducente che ha torto in un sinistro stradale, se regolarmente assicurato, avrà solamente da pagare eventuali sanzioni irrogate per violazione delle norme del codice della strada e vedrà un aumento della classe di merito con la propria assicurazione.

Quante classi si perdono con un sinistro? Quanto aumento l’assicurazione dopo un sinistro al 50%? Queste sono due tra le domande più frequenti che vengono poste.

L’incremento previsto è di due classi di merito ed opera solamente se uno degli automobilisti è ritenuto responsabile in misura superiore al 50 % nel determinismo dell’evento. Viceversa, in caso di concorso di colpa al 50% nessuno degli automobilisti coinvolti vedrà la propria classe di merito aumentare.

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