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Sottrazione di minorenni: quando è reato?

La tutela del minore rappresenta un principio cardine nel nostro ordinamento giuridico, tanto che il legislatore ha introdotto nel corso degli anni specifici rimedi, sia a livello civile che penale, per perseguire lo scopo.

Tra questi, il reato di sottrazione di minorenni, disciplinato dagli articoli 573, 574 e 574 bis del codice penale, assume particolare rilevanza. L’aumento dei casi di questa fattispecie criminosa è preoccupante ancor più perché spesso commessa all’interno della stessa famiglia.

Il focus dell’articolo si concentrerà sui presupposti della fattispecie criminosa approfondendo le possibili vie di difesa per chi ne è rimasto vittima.

Chi può commettere il reato di sottrazione di minorenne?

Il reato di sottrazione di minorenne rientra tra i reati c.d. comuni pertanto potrà essere posto in essere da chiunque realizzi le condotte ritenute penalmente rilevanti.

In linea generale, tuttavia, tale reato presuppone una “vicinanza” con il minore oggetto di sottrazione con la conseguenza che comunemente verrà chiamato a rispondere di tale reato:

  • il genitore che sottragga il figlio all’altro, normalmente all’esito della separazione/divorzio fine della convivenza tra le parti, a prescindere che si tratti di genitore collocatario o meno.
  • chi, per ragioni di cura o servizio, abbia la cura del minorenne (ad esempio insegnanti, babysitter  o altri parenti, quali nonni o zii).

Quando si configura il reato di sottrazione di minorenne?

Il reato di sottrazione di minorenne si realizza quando il soggetto agente realizza una delle seguenti condotte:

  • sottrazione che si realizza non solo quando il soggetto agente allontana fisicamente il minore dalla sua residenza abituale per portarlo altrove ma altresì quando “sottragga” il figlio dalla sfera di vigilanza dell’altro genitore, impedendogli l’esercizio della responsabilità genitoriale.
  • trattenimento, conseguenza della sottrazione, si verifica quando il soggetto agente tiene il minore con sé, impedendogli di fare ritorno alla sua residenza abituale.

In entrambi i casi, affinché l’azione abbia rilevanza penale, è necessario che le azioni siano:

  • perpetrate per un periodo significativo, tale da far presumere un ostacolo effettivo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
  • compiute contro la volontà di chi, al momento del reato, esercita la responsabilità genitoriale sul minore sottratto (genitore, tutore o curatore).

Il consenso alla sottrazione da parte del minorenne, pur non escludendo la responsabilità penale del soggetto autore del fatto, se prestato da:

  • un soggetto di più di 14 anni, integra la meno grave ipotesi di reato di sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.).
  • un soggetto di meno di 14 anni, non è preso in considerazione, configurando la più grave ipotesi di reato di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.).
  • minore di almeno 14 anni, nel caso di reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, comporterà l’applicazione di pene diverse (art. 574 bis c.p.).

Le condotte di sottrazione e trattenimento di minorenne, per essere punite, richiedono che chi agisca lo faccia a titolo di dolo generico ovvero con la consapevolezza e la volontà di sottrarre il minore all’altro genitore (o a chi eserciti la responsabilità genitoriale) al fine di impedire a quest’ultimo di esercitare la responsabilità genitoriale.

Quando posso denunciare l’altro genitore per sottrazione di minore?

Statisticamente, il reato di sottrazione di minori è più spesso commesso in ambito familiare da un genitore che, durante o dopo la separazione, il divorzio o la fine della convivenza con l’altro genitore, mette in atto azioni finalizzate a escludere quest’ultimo dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il genitore che trasferisce la residenza del figlio è denunciabile per sottrazione di minore

Oggigiorno, è sempre più comune che dopo una separazione o un divorzio, il genitore collocatario decida di trasferirsi in un’altra Regione o addirittura all’estero, portando con sé i figli. Questa scelta ha un impatto significativo non solo sulla vita dei bambini, ma soprattutto sul rapporto tra il genitore non collocatario e i figli, che rischia di essere compromesso a causa della distanza geografica.

Pertanto, è fondamentale che il trasferimento di residenza dei figli venga sempre concordato preventivamente tra i genitori.

Il genitore che, violando questo principio, decide unilateralmente di trasferirsi e portare con sé il figlio, commette il reato di sottrazione di minore, a condizione che il trasferimento:

  • comporti una distanza geografica considerevole rispetto al luogo originario di residenza. Ad esempio, un genitore che si trasferisce in una nuova casa nello stesso Comune di residenza non sarà penalmente responsabile di sottrazione.
  • non sia giustificato da comprovate ragioni di urgenza, come la necessità di allontanare il minore da un ambiente familiare violento. In questo caso, prevale l’interesse del minore a essere protetto da un contesto sociale nocivo.

Anche in questo caso, la pena applicabile al genitore che sottragga il figlio all’altro varierà a seconda della presenza o meno di un valido consenso da parte del figlio e del luogo (Italia o estero) in cui viene condotta la prole.

Posso denunciare l’ex partner che mi impedisce di vedere il figlio?

Una delle situazioni più frequenti nella fase post-separazione dei coniugi è l’ostacolo posto dal genitore collocatario al diritto di visita del genitore non collocatario. Non è raro che il secondo venga impedito, totalmente o parzialmente, dall’altro genitore di trascorrere del tempo con i propri figli, annullando gli appuntamenti concordati o inventando impegni o malattie improvvisate dei figli.

In questi casi, è importante sapere che il comportamento del genitore che impedisce all’altro di esercitare il proprio diritto di visita può configurare alternativamente il reato di:

  • Mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.): in questo caso, il genitore collocatario mette in atto azioni che, pur non impedendo completamente i contatti con i figli, contrastano con le condizioni di affidamento stabilite, sia consensualmente che attraverso decisioni giudiziali, rendendo difficile all’altro genitore l’esercizio della potestà genitoriale.
  • Sottrazione di minori: se il comportamento del genitore collocatario si traduce in una totale esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio, impedendogli qualsiasi tipo di contatto con il bambino e adottando stratagemmi per allontanarlo (come bloccare il numero di telefono per impedire contatti anche solo telefonici).

Allo stesso modo, anche il genitore non collocatario potrebbe incorrere in responsabilità penale. Ad esempio potrebbe essere condotta penalmente rilevante il rifiuto di riportare il figlio presso la residenza con conseguente trattenimento del minore in un altro luogo per un periodo significativo

Come denunciare il genitore per sottrazione di minorenne

Il genitore vittima di sottrazione di minore può agire penalmente nei confronti dell’altro genitore presentando querela, condizione necessaria per avviare un procedimento penale contro di lui.

Poiché il reato di sottrazione di minore rientra nei cosiddetti reati permanenti, che si consumano fino a quando non viene posta fine all’azione penalmente rilevante (ad esempio, con un decreto di affidamento del minore che stabilisca il trasferimento avvenuto senza il consenso dell’altro genitore), il genitore leso potrà proporre la querela fino a tre mesi dopo l’ultimo atto interruttivo.

Trattandosi di reato plurioffensivo, che tutela il minore a crescere in un ambiente familiare stabile ed il genitore a non essere privato dell’esercizio della propria responsabilità genitoriale, il genitore leso può costituirsi parte civile nel procedimento penale. In questo modo potrà richiedere il risarcimento dei danni morali subiti a causa del comportamento dell’altro genitore.

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