·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Nel corso del 2021 secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato gli automobilisti sanzionati per eccesso di velocità sono stati oltre 605 mila.

Se anche tu fai parte della categoria o se semplicemente vuoi sapere cosa fare in caso ricevessi una multa per eccesso di velocità il seguente articolo fa al tuo caso

come impugnare multa per eccesso di velocità

L’art. 142 Codice della Strada

Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità sono stabilite dall’art. 142 C.d.S. che nei casi più gravi o in presenza di recidiva prevede oltre alla sanzione pecuniaria (multa) la comminazione di una sanzione accessoria che può andare dalla decurtazione dei punti sulla patente fino alla sospensione o alla revoca della stessa.

Nello specifico:

  • il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h prevede una multa che va da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro;
  • eccedenza del limite di velocità compresa tra i 10 km/h e i 40 km/h prevede una multa che va da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente;
  • il superamento del limite di velocità compreso tra i 40 km/h e i 60 km/h prevede una multa compresa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio);
  • il superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità prevede una multa che va da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. È prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.

Inoltre, se l’infrazione è commessa in orario serale (tra le 22:00 e le 7:00) le sanzioni sono aumentate di 1/3.

Nel caso in cui l’automobilista sanzionato sia un neopatentato la sanzione minima parte dalla multa di 160 euro e, in caso la violazione comporti la decurtazione di punti sulla patente, questa sarà doppia secondo quanto disposto dall’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Tolleranza autovelox e multa per eccesso di velocità

Il Codice della Strada prevede che venga applicata alla velocità rilevata dal dispositivo una tolleranza.

L’obiettivo è a far fronte a possibili errori strumentali dell’autovelox.

In concreto, viene applicato uno sconto di 5 km/h fino ai 100 km/h, diversamente per velocità superiori la tolleranza è del 5% del valore eccedente.

Nella tabella allegata è possibile trovare il riepilogo delle varie tolleranze a seconda dei tipi di strada percorsa.

Come non farsi togliere i punti dalla patente

Come abbiamo visto la multa per eccesso di velocità viene spesso accompagnata dalla decurtazione di punti sulla patente.

Le modalità per non farsi togliere i punti dalla patente sono differenti a seconda che la contravvenzione venga sanzionata immediatamente oppure contestata in un secondo momento.

Per chi viene fermato in flagranza di violazione, l’unico rimedio sarà quello di proporre ricorso avanti il Giudice di Pace competente nelle modalità meglio spiegate infra.

Chi, invece, riceverà al proprio domicilio la notifica della multa ad esempio perché l’organo accertatore non è riuscito a fermare subito l’automobilista non vedrà automaticamente decurtati i punti della propria patente.

Difatti, assieme alla multa, il proprietario dell’auto riceverà un modulo per comunicare all’organo accertatore chi effettivamente si trovava alla guida entro 60 giorni a pena di una sanzione pecuniaria che va da € 422,00 a 1.695,00.

In altri termini, il trasgressore che non vuole vedersi togliere anche i punti dalla patente potrebbe tacere e pagare un’ulteriore multa o indicare un prestanome.

Tale pratica, per quanto diffusa, è vivamente sconsigliata. Difatti, se la violazione dovesse essere stata immortalata da una telecamera e si vedesse che l’automobilista non combacia scatterebbe il reato di falso in atto pubblico.

Entro quando può essere notificata una multa per eccesso di velocità

È comune chiedersi dopo quanto tempo arriva una multa per eccesso di velocità e se la stessa sia valida anche senza essere stati fermati dall’Organo accertatore nel momento in cui viene commessa l’infrazione.

A sciogliere ogni dubbio è l’art. 201 C.d.S. che prevede in capo all’Organo accertatore, nei casi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, un termine perentorio di 90 giorni per notificare la multa al trasgressore.

Detto termine decorre – secondo unanime interpretazione data dal Ministero dell’Internodal momento in cui il trasgressore commette l’infrazione ciò per evitare che eventuali ritardi nell’accertamento delle violazioni ricadano sul cittadino.

Pertanto, l’Organo accertatore avrà 90 giorni di tempo per notificare la multa al trasgressore mediante il servizio postale (nel qual caso farà fede il timbro di spedizione) o via pec.

Se la multa viene ricevuta oltre questo termine è illegittima ed è possibile presentare ricorso per ottenerne l’annullamento.

Quando è invalida una multa per eccesso di velocità?

Una multa per eccesso di velocità è, altresì, annullabile qualora non presenti i seguenti ulteriori requisiti:

  • errata indicazione delle generalità del conducente;
  • erronea o omessa indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
  • errata indicazione del tipo e della targa del veicolo;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • erronea o mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso; errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
  • mancata indicazione del modello dell’apparecchiatura utilizzato (autovelox, tutor) e la relativa omologazione del Ministero dei Trasporti;
  • mancanza della segnalazione preventiva e mancato rispetto della distanza minima
  • priva di indicazione circa la percentuale della tolleranza dello strumento usato (minimo 5 km /h);
  • precisazione del tipo di postazione che è stata usata per la rivelazione della velocità della vettura

Multa per eccesso di velocità annullata se manca la foto

Nel caso in cui l’infrazione venga rilevata da un apparecchio (autovelox) a postazione fissa senza la presenza di nessun agente sul posto, la sanzione potrà essere annullata se l’organo accertatore non produce la foto utilizzata per provare la violazione.

Difatti, nel caso delle violazioni del Codice della Strada spetta all’organo accertatore provare nel corso di un eventuale giudizio la sussistenza della violazione.

In assenza di adeguata fotoriproduzione il verbale contenente la sanzione non ha fede privilegiata.

Ciò significa che il Giudice potrà prendere atto dell’attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale svolta in un secondo momento da parte di un agente utilizzandola, se del caso, a fondamento del proprio convincimento per confermare o annullare la sanzione.

In altri termini, in assenza di piena prova del fatto storico (violazione dei limiti di velocità) che si avrebbe con adeguate fotoriproduzioni effettuate dall’autovelox a postazione fissa, il Giudice potrà valutare le circostanze addotte dalle parti secondo il suo libero convincimento tenendo ben presente che, in materia di sanzioni amministrative, è l’organo accertatore ad essere onerato di provare la violazione sanzionata.

La revisione degli strumenti di accertamento

Gli strumenti di accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 142, comma VI del C.d.S., ove omologati e revisionati, fanno sorgere una presunzione circa l’affidabilità della rilevazione effettuata.

I problemi sorgono laddove le verifiche periodiche e le tarature non vengono effettuate con una cadenza regolare con la conseguenza che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.” (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015)

Proprio attraverso detta sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45 comma 6 del Codice della strada in riferimento all’art. 3 Cost. Difatti, in caso di mancata revisione annuale della funzionalità e della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità i risultati ottenuti saranno di assoluta incertezza con conseguente annullabilità della sanzione irrogata.

Come si contesta una multa per eccesso di velocità?

L’automobilista/trasgressore che ritiene di non dover pagare una multa o che la sanzione accessoria (decurtazione dei punti sulla patente, sospensione e/o revoca del documento di guida) ricevuta sia illegittima può proporre ricorso per ottenere l’annullamento della sanzione.

L’annullamento ha un’efficacia retroattiva, cioè, in caso di accoglimento la multa si considera come mai emanata.

Quindi come fare per non pagare una multa? Come riuscire a non farsi togliere i punti dalla patente? Come riottenere la patente di guida in caso di sospensione e/o revoca?

L’ordinamento dà la possibilità di proporre opposizione avverso la sanzione ricevuta mediante un ricorso da proporre alternativamente avanti al Prefetto (entro 60 gg) o avanti al Giudice di Pace (entro 30 gg).

  • Ricorso al Prefetto

Il ricorrente può presentare il ricorso alternativamente al Prefetto o al comando cui appartiene l’organo accertatore anche a mezzo raccomandata allegando, se del caso, tutta la documentazione ritenuta idonea al fine di far annullare la multa.

Il Prefetto si pronuncia entro 120 gg dalla ricezione degli atti e può:

emettere ordinanza di archiviazione degli atti, annullando la sanzione irrogata

confermare la multa condannando il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese.

Contro questa ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.

  • Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorrente può rivolgersi direttamente al Giudice di Pace proponendo ricorso contro le multe per infrazione al Codice della strada o contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.

Il Giudice di Pace, lette le difese delle parti ed acquisiti tutti gli elementi necessari per la decisione può alternativamente:

– dichiarare inammissibile il ricorso;

– convalidare la multa, in caso di mandata comparizione del ricorrente;

accogliere l’opposizione del ricorrente annullando in tutto o in parte la multa

rigettare il ricorso sanzionando il ricorrente;

La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.

Multa per eccesso di velocità e stato di necessità

Non sempre l’eccesso di velocità viene punito.

In determinate circostanze se il trasgressore viola il disposto dell’art. 142 C.d.S per

  • adempiere ad un dovere
  • esercitare una facoltà legittima
  • legittima difesa
  • stato di necessità

andrà esente dalla sanzione amministrativa, come previsto dall’art. 4 della Legge nr. 669 del 1981.

In questi casi, difatti, si è alla presenza di una causa di non punibilità che non permette di trasformare una condotta illecita in lecita ma quantomeno di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Per l’eccesso di velocità la casistica impone di valutare lo stato di necessità, definito dall’art 54 c.p. come motivo di non punibilità per “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Pertanto, su tali basi, laddove sia possibile dimostrare lo stato di necessità dato ad esempio dall’urgenza di raggiungere l’ospedale e/o dalla necessità di fuggire da un pericolo sarà possibile ottenere l’annullamento della multa.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti



    2 Responses
    1. […] Prudenza: impone l’adozione di particolari cautele così da non mettere in pericolo sé stessi o gli altri (ad esempio, risponderà per imprudenza chi impegni una curva ad alta velocità e si schianti contro un’altra auto nonostante l’asfalto bagnato/ghiaccio/scarsa visibilità consiglino di usare prudenza e moderare la velocità. […]