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Indennizzo diretto: conviene agli assicurati o alle imprese?

La procedura di “indennizzo diretto” viene presentata come la via più veloce per ottenere risarcimenti congrui e veloci, ma siamo sicuri che sia proprio così?

La procedura di indennizzo diretto è conveniente solo per le Assicurazioni

Premessa

La procedura nota come “indennizzo diretto” è un sistema liquidativo, previsto dall’art. 149 co. 2 Codice Assicurazioni Private (C.A.P.), che consente a chi ha subito danni a seguito di un sinistro stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anziché a quella della controparte.

La procedura è attivabile in caso di incidenti che coinvolgono non più di due veicoli a motore,  e riguarda (a) i danni al veicolo (b) alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente (c) il danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite delle c.d. “micropermanenti” (entro 9% di Invalidità Permanente).

Nonostante tale procedura si configuri come una “facoltà” per il danneggiato -al quale, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 180/2009; Corte Cost., (Ord.), n. 441/2008; Corte Cost., (Ord.), n. 205/2008) è riconosciuto il diritto di rivolgere la richiesta risarcitoria al responsabile del sinistro secondo la ordinaria procedura (cfr. artt. 144 C.A.P. e art. 2054 c.c.)- le compagnie assicuratrici insistono nell’interpretare la normativa nel senso di ritenerla un “obbligo” per l’assicurato. Concretamente, ciò significa che anche laddove l’assicurato-danneggiato decida di indirizzare le proprie richieste risarcitorie alla controparte responsabile del sinistro, egli vedrà “intromettersi” la propria compagnia assicuratrice nella gestione e liquidazione del sinistro, e ciò per conto della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista.

La stanza di compensazione

I rapporti tra le due compagnie vengono poi regolati attraverso il meccanismo della c.d. “stanza di compensazione”, prevista dall’art. 13, D.P.R. n. 254/2006 (Regolamento) e gestita dalla Consap, nella quale sono regolati contabilmente i rapporti economici di dare-avere tra le imprese di assicurazione.

In pratica possiamo immaginare la stanza di compensazione come un deposito di denaro, alimentato dalle stesse Compagnie di assicurazione, presso il quale la compagnia che ha pagato il danno al proprio cliente in regime di risarcimento diretto (detta “gestionaria”) va a prelevare, volta per volta, il relativo rimborso; come accennato in precedenza, infatti, perché la gestionaria paga il danno sostituendosi alla compagnia che assicura il veicolo responsabile, al dichiarato fine anche di rendere più celeri ed equi i risarcimenti.

Il meccanismo di funzionamento

Ma è proprio così?

I rimborsi all’impresa gestionaria sono disposti sulla base di importi forfettari stabiliti annualmente da un comitato tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, differenziati per macro-aree territoriali e comprendente i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate e le lesioni al conducente di lieve entità (entro il 9% di Invalidità Permanente).

L’impresa gestionaria (che come detto è quella del danneggiato), pertanto, è in una posizione tale per cui sa di ricevere l’importo stabilito di ammontare fisso a forfait per ciascuno dei sinistri gestiti, pertanto ogni risarcimento riconosciuto al proprio assicurato che sia concretamente di importo inferiore a tale forfait risulta per lei vantaggioso in quanto produce un disavanzo positivo.

Un caso concreto

Facciamo quindi un esempio concreto.

Per l’anno 2017, il forfait unico per la macro-area 2 nella quale è ricompresa la città di Verona e per il settore autoveicoli, è stato fissato in € 1.810,00 quanto al danno alla persona (e al veicolo) subito dal conducente.

Pertanto, Tizio – un veronese di anni 40 – assicurato con la compagnia X, è vittima di un tamponamento e, recatosi al P.S., si vede diagnosticare una distorsione del rachide cervicale (c.d. “colpo di frusta”).

In regime di indennizzo diretto (e secondo quanto previsto nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) la Compagnia X farà sottoporre a visita medico-legale il proprio assicurato ed all’esito dirà al suo stesso cliente che non residuano postumi permanenti risarcibili trattandosi di lesione non indennizzabile in quanto “non accertata strumentalmente”, il tutto secondo una lettura favorevole alla parte assicuratrice dell’art. 139 co. 2 C.A.P. per come modificato dall’art. 32 co. 3 ter L. n. 27/2012.

Tale interpretazione della normativa, peraltro, è già stata più volte censurata dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la prova della micro-lesione non deve essere fornita esclusivamente e per forza con l’accertamento clinico strumentale (come preteso dalle compagnie assicuratrici), ben potendo essere data attraverso un accertamento medico legale – svolto in conformità alle regole della professione (cfr. Cass. Civ., (Ord.), n. 5820/2019; Cass. Civ., n. 1272/2018; Cass. Civ., n. 18773/2016).

In sostanza la compagnia assicuratrice pagata dal cliente per essere tutelato in caso di sinistro stradale dirà allo stesso, motivando in maniera contraria rispetto a quanto affermato dallo spirito della normativa e dai principi affermati dalla Suprema Corte, “spiacenti, ma non ti sei fatto nulla che meriti di essere risarcito”.

Con buona pace degli obblighi di correttezza e buona fede che, ex artt. 1175 e1375 c.c., presiedono all’esecuzione del contratto…

Volendo tuttavia essere generosi, ammettiamo anche che la compagnia X riconosca al proprio assicurato una Invalidità Permanente dello 0,5% e una Invalidità Temporanea Parziale di gg. 7+15+15.

Secondo le tabelle risarcitorie in vigore (ex D.M. Sviluppo Economico 17.07.2017) Tizio, per il danno alla persona incolpevolmente subito, si vedrà risarcire dalla sua compagnia X la bella somma di € 1.115,13.

Tizio, che ovviamente si fida della propria assicurazione e non intende intraprendere un’avventura legale per capire se ha o meno diritto ad un ristoro maggiore, non avendo peraltro particolari danni alla vettura, accetta tale offerta.

Conti alla mano, la compagnia X da questo banale sinistro avrà tratto un vantaggio economico di € 694,87 (€ 1.810,00 forfait – € 1.115,13 pagato), pari a più del 50% di quanto riconosciuto al proprio cliente.

Moltiplichiamo questo risultato per tutti i sinistri analoghi che nel corso dell’anno si verificano e chiediamoci: l’indennizzo diretto fa il bene risarcitorio dell’assicurato-danneggiato oppure le fortune delle compagnie assicuratrici?

Si segnala che un’indagine conoscitiva avviata dall’AGCM nel maggio 2010 ha appurato che nel periodo 2008-2010, anche nella provincia di Verona, la percentuale del numero di sinistri gestiti in indennizzo diretto per i quali il valore del rimborso a forfait ottenuto dalla compagnia gestionaria ha superato il risarcimento concretamente erogato al danneggiato, quindi per i quali essa ha ottenuto un disavanzo positivo, è stata compresa tra il 60% e l’80% (!)

Agli assicurati ogni conseguente conclusione.

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