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Risarcimento dell’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere negli ultimi anni è entrato a far parte della terminologia comune. I numeri del fenomeno parlano chiaro e hanno avuto una leggera flessione solo in conseguenza dei lockdown che ci hanno accompagnato nel corso del 2020.

Ciononostante, spesso permangono diverse difficoltà che impediscono al soggetto infortunato o alla sua famiglia di ricevere adeguata tutela.

Difatti, capita tutti i giorni che tra intralci burocratici o lessicali una famiglia possa rimanere senza fonte di reddito.

Scopo di questo approfondimento è spiegare la disciplina e la regolamentazione legislativa inerente all’incidente in itinere semplificandola per i soggetti bisognosi di tutela.

infortunio in itinere

Che cosa si intende per infortunio in itinere?

Per definire l’infortunio in itinere occorre partire dall’infortunio sul lavoro che, secondo la definizione data dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve intendersi come qualsiasi lesione originata, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, da causa violenta, esterna  che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi che integrano l’infortunio sul lavoro sono quindi la lesione, la causa violenta e l’occasione di lavoro.

L’Ente preposto a fornire tutela ai lavoratori in caso di infortuni sul lavoro è l’INAIL che li indennizza sia per le malattie professionali che per i rischi correlati all’attività lavorativa.

Proprio la materia della prevenzione dei rischi lavorativi è stata oggetto di valorizzazione attraverso un’offerta di tutele sempre più ampie per coloro che, per mansione e posizione ricoperta, sono esposti ad un rischio durante l’orario lavorativo.

In questo ambito si inserisce l’introduzione dell’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000che prevede l’allargamento delle tutele previste dall’ordinamento anche all’infortunio in itinere.

In particolar modo è indennizzabile l’infortunio occorso

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  • qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti

A meno che il soggetto infortunato non interrompa il percorso o faccia deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro.

In altri termini sono consentite solo le interruzioni e/o deviazioni fatte:

  • a causa di forza maggiore;
  • per esigenze essenziali ed improrogabili;
  • nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’assicurazione sociale, invece, è esclusa, se l’infortunio subito è causato dall’abuso di alcolici/psicofarmaci e/o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni oppure se il conducente è privo di patente di guida.  

Cosa si intende per normalità del percorso?

La tutela da parte dell’INAIL è operativasolo se l’infortunio avviene lungo il ‘normale percorso’.

Cosa si intende per normale percorso?

L’interpretazione maggioritaria definisce come ‘normale’ il percorso:

  • più breve e diretto che il lavoratore percorre abitualmente;
  • diverso che il lavoratore percorre giustificato da una situazione di viabilità.

Al di fuori di questo ambito un eventuale infortunio potrebbe essere considerato come non avvenuto in itinere.

Chiaramente, non ogni qual volta il lavoratore interrompa o devii il proprio percorso viene meno il diritto all’indennizzo.

Difatti, il normale tragitto può essere soggetto a variazioni, interrotto o deviato se ciò avviene:

  • su ordine del datore di lavoro
  • per causa di forza maggiore (es. rottura meccanica di un mezzo o per la chiusura di una strada)
  • per esigenze improrogabili ed essenziali (ad es. deviazioni per accompagnare i figli a scuola, o per impellenze fisiologiche o comunque brevissime soste);
  • adempiere obblighi penalmente rilevanti (es. per prestare soccorso in caso di incidenti).

Riassumendo quanto detto finora, l’INAIL indennizzerà l’infortunio occorso in itinere in presenza di tre condizioni:

  • fini lavorativi dello spostamento;
  • normalità del tragitto;
  • nesso di causalità tra il tragitto e l’attività lavorativa, ovvero che il percorso fatto dal lavoratore non sia motivato da ragioni personali o in orari non inerenti a quelli compatibili con il lavoro.

Modalità di spostamento: mezzo pubblico o privato?

Il sopracitato art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000 stabilisce che “L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.

Ciò significa che la copertura assicurativa si attiva e scatta l’indennizzo ogni qual volta che l’utilizzo del mezzo privato potrebbe considerarsi giustificato. Così è quando:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro;
  • il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, sia pari o superiore a un’ora per tragitto;
  • non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro;
  • vi è oggettiva difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici, oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • è notevole la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga;

Come si vede il campo applicativo è piuttosto ampio e solo in pochi casi l’utilizzo del mezzo proprio non è giustificato. A titolo esemplificativo la copertura INAIL non sarà operativa se il luogo di lavoro è comodamente raggiungibile a piedi o a bordo di mezzi pubblici e l’infortunato preferisce recarvisi in macchina.

I limiti della tutela INAIL: la colpa del lavoratore (cd. rischio elettivo)

Anche se l’infortunio in itinere accade per colpa del lavoratore che lo causa per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme, questi verrà indennizzato a meno che non ricorrano dei comportamenti così eccessivi da rientrare in quello che viene definito rischio elettivo.

Perché ricorra il rischio elettivo il comportamento del lavoratore nella causazione dell’infortunio deve incidere in modo tale da poter essere considerato assolutamente deviato rispetto alla corretta esecuzione del rapporto lavorativo (cfr Cass. 9.8.2013 n.19081 ed INAIL Circolare 23.10.2013 n. 52) ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.

Per aiutare a comprendere citiamo alcuni casi esemplificativi per i quali non si ha la copertura assicurativa dell’infortunio in itinere:

  • deviazioni effettuate per scelta del lavoratore;
  • abuso di alcolici e psicofarmaci;
  • uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  • mancanza della prescritta abilitazione di guida;
  • grave violazione del codice della strada

Cosa fare in caso di infortunio in itinere?

Il lavoratore che si fa male in conseguenza di un sinistro stradale deve necessariamente rivolgersi ad un medico o al pronto soccorso.

Una volta ricevute le prime cure, dovrà avvisare il proprio datore di lavoro – secondo quanto previsto dall’art. 52 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro .

Ciò per non perdere il diritto ad ottenere le prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Formalmente il certificato medico attestante diagnosi e numero dei giorni di prognosi (cd. inabilità temporanea al lavoro) deve essere inviato telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato. 

Compito del lavoratore è, invece, quello di fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato, in modo da fargli fare la denuncia o la comunicazione di infortunio.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio in itinere?

Il datore di lavoro, in caso di infortunio in itinere, deve inviare la comunicazione o la denuncia dell’infortunio all’INAIL affinché l’Ente sia messo nelle condizioni di erogare l’indennità prevista.

In concreto:

  • la comunicazione di infortunio va presentata in telematicamente entro 48 ore da quando è stato inviato il certificato medico se la prognosi arriva fino a tre giorni;
  • la denuncia di infortunio, invece, va presentata sempre entro 48 ore se la prognosi è superiore ai tre giorni. Detto termine, in caso di morte del lavoratore, si riduce a 24 ore.

Lo scopo della denuncia è permettere che l’infortunio in itinere sia indennizzato nella medesima maniera e secondo quanto previsto per il normale infortunio sul lavoro attraverso la compilazione dell’apposito modello.

In caso di omissioni da parte del datore di lavoro, sarà il lavoratore stesso a poter denunciare il sinistro presso la sede territoriale dell’INAIL.

Chi paga l’infortunio in itinere? Il pagamento dell’indennità da parte del datore di lavoro o dell’INAIL

L’infortunio sul lavoro comporta uno stato di temporanea e assoluta impossibilità di compiere qualsivoglia attività lavorativa, così andando a pregiudicare prestazione di lavoro e retribuzione.

Il diritto all’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, sorge in virtù del premio assicurativo che il datore di lavoro paga all’INAIL, grazie al quale:

  • Viene garantito un trattamento retributivo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio.
  • Vengono coperte le spese sanitarie (cure mediche, accertamenti diagnostici, protesi);

In specifico dal 1° al 3° giorno di prognosi il lavoratore percepirà normalmente dal datore di lavoro:

  • il 100% della normale retribuzione giornaliera del giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
  • il 60% della normale retribuzione, fino al terzo giorno successivo al giorno dell’episodio (c.d. “periodo di carenza”), salvo diverse e migliori condizioni eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico.

A partire dal 4° giorno, scatta invece l’indennità INAIL pari:

  • Al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio;
  • Al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore.

Se poi gli infortuni comportino una menomazione dell’integrità psicofisica permanente superiore al 6% e fino al 100%, l’INAIL erogherà le prestazioni indicate dalla “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

L’INAIL copre, inoltre, le spese inerenti all’infortunio e riconosciute dall’ente stesso (visite mediche, analisi varie, riabilitazione).

In caso di morte del lavoratore, sorge in capo alla famiglia dello stesso un bisogno di adeguato supporto.

L’INAIL, a partire dal 2007, ha istituito “uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’Inail previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del ministero”. 

L’INAIL, dunque, in virtù di quanto fondo eroga ai congiunti una rendita o un beneficio una tantum e copre mediante il c.d. assegno funerario le spese relative alle esequie.

Quali sono i rapporti tra rendita INAIL e risarcimento del danno?

A partire dal 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 12566/2018) ha stabilito che l’importo della rendita per l’inabilita permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito. 

In tal senso i Giudici di legittimità vogliono evitare che il danneggiato consegua due volte (risarcimento per RCA e rendita INAIL) la riparazione del medesimo pregiudizio subito.

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