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Il genitore collocatario può trasferire la residenza del minore?

Oggigiorno, è sempre più comune che dopo una separazione, un divorzio o la fine di una convivenza, uno dei genitori desideri cambiare vita.

Tale scelta, dettata da motivi di lavoro, esigenze sentimentali o semplicemente per riavvicinarsi alla famiglia di origine può creare problemi significativi quando:

  • è il genitore collocatario a volersi trasferire. Trattandosi della figura genitoriale che vive stabilmente con il minore, qualsiasi spostamento è infatti potenzialmente lesivo dei diritti dell’altro genitore a visitare i figli nati dall’unione affettiva.
  • il trasferimento comporta un notevole allontanamento dei figli dal genitore non collocatario. Non di rado si assiste ad un trasferimento in un’altra regione o all’estero con la conseguenza che il diritto di visita del genitore non collocatario, difficilmente può essere garantito.

Per proteggere il supremo interesse del figlio minore alla bigenitorialità, il legislatore è intervenuto disciplinando le modalità e i requisiti necessari per ottenere il trasferimento della residenza dei figli.

Nel corso dell’articolo esamineremo, da un lato, quali sono i requisiti per ottenere il trasferimento di residenza e, dall’altro lato, quali sono le conseguenze legali che discendono dalla violazione della normativa.

trasferimento residenza minore

Posso trasferire mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?

Il legislatore ha espressamente previsto come le decisioni circa la determinazione della residenza abituale dei figli minori debbano essere prese di comune accordo dai genitori (art. 337 bis c.c.) trattandosi di questioni di particolare rilevanza.

Tale regola vale:

  • in tutti i casi ove sia stato disposto l’affidamento condiviso dei figli.  La sola collocazione prevalente della prole presso il genitore non lo legittima all’assunzione unilaterale di decisioni inerenti alle questioni di amministrazione non ordinaria.
  • In caso di affidamento esclusivo. Il genitore affidatario, pur essendo titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, non potrà infatti trasferire unilateralmente la residenza dei figli, residuando in capo all’altro genitore poteri di segnalazione e controllo dell’effettiva corrispondenza all’interesse dei figli delle decisioni prese.

Il principio del necessario consenso tra genitori non trova applicazione esclusivamente nel residuale caso di affido esclusivo rafforzato ove il genitore collocatario potrà decidere in piena autonomia anche del trasferimento di residenza dei figli. All’interno di tale casistica rientra il caso di irreperibilità di uno dei genitori o di disinteresse manifesto associato ad una notevole distanza geografica.

Cosa fare se il genitore ha trasferito la residenza di un figlio senza consenso?

Il genitore che trasferisca il figlio senza il consenso dell’altro genitore va incontro a serie conseguenze, sia civili che penali.

Le conseguenze civili in caso di trasferimento senza consenso

I rimedi civilistici attivabili dal genitore dissenziente comprendono:

  • La regolamentazione giudiziale delle condizioni di affidamento del figlio, se il trasferimento è avvenuto in concomitanza con la fine della relazione tra i genitori e prima che subentrasse una regolamentazione delle condizioni di affidamento della prole.
  • La modifica delle condizioni di affidamento del figlio già in essere, se il trasferimento avviene successivamente alla rottura del rapporto tra i genitori.

In entrambi i casi, competente a decidere della domanda sarà il giudice:

  • territorialmente competente, ovvero quello del luogo in cui il minore ha la sua “residenza abituale”
  • del luogo in cui il minore avrà la nuova residenza, a patto che il genitore che opera il trasferimento provi di aver agito con la volontà di stabilirsi in modo duraturo nella nuova dimora.

Con il ricorso, il genitore che non ha dato il proprio consenso al trasferimento può richiedere:

  • La collocazione prevalente del minore presso di lui, che verrà concessa solo ed esclusivamente nel momento in cui venga dimostrata la corrispondenza all’interesse del minore. La giurisprudenza è infatti ormai concorde nel ritenere che il solo trasferimento di residenza da parte del genitore collocatario non sia sufficiente a far sorgere in capo all’altro il diritto ad ottenere il collocamento, dovendo invece dimostrare come ciò sia nell’interesse dei minori coinvolti
  • L’applicazione di sanzioni a carico dell’altro genitore.

Le conseguenze penali in caso di trasferimento senza consenso

Il genitore che trasferisce il figlio senza il consenso dell’altro genitore va incontro ad una serie di conseguenze penali, potendo essere perseguito per il reato di:

  • sottrazione di minore, se il trasferimento avviene in territorio italiano (art. 574 c.p.)
  •  sottrazione internazionale di minore se i figli vengono portati al di fuori del territorio italiano (art. 574 bis c.p.)

Affinché il reato si configuri, il genitore deve realizzare, anche alternativamente, due condotte:

  • sottrazione ovvero portare fisicamente con sé il figlio lontano dalla residenza abituale e senza il consenso dell’altro genitore
  • trattenimento che si concretizza fino a quando il minore viene tenuto in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo considerevole.

Per procedere nei confronti del genitore autore del reato il genitore non consenziente dovrà proporre querela. Trattandosi di un reato c.d. permanente – che si consuma fintantoché non vengono attuati atti interruttivi della condotta penalmente rilevante – il genitore dissenziente potrà sporgere querela fino a tre mesi dopo dall’ultimo atto interruttivo (ad esempio un decreto di affidamento del figlio minore al genitore che lo abbia sottratto che renda dunque il trasferimento lecito).

Cosa fare per trasferire la residenza del minore

Per trasferire legittimamente la residenza del figlio, il genitore collocatario dovrà alternativamente:

trovare un accordo con il genitore non collocatario al fine di garantire ugualmente il suo diritto di visita e, più generalmente, il mantenimento di un significativo rapporto con la prole. I termini dell’accordo trovato dovranno essere successivamente trasfusi in un accordo per la determinazione – o la successiva modifica – delle condizioni di affidamento dei figli.

• in difetto di accordo tra genitori, ricorrere in Tribunale per farsi autorizzare giudizialmente al trasferimento del figlio presso una nuova residenza.

Requisiti per richiedere il trasferimento del minore

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha definito le condizioni che il giudice deve valutare per autorizzare il trasferimento del minore dalla propria residenza abituale ad una nuova residenza:

  • Le motivazioni del trasferimento prospettato, che non devono essere legate alla soddisfazione di bisogni superficiali o narcisistici, come ad esempio opportunità lavorative più remunerative o un semplice cambio di ambiente sociale ma devono corrispondere ad effettive esigenze, lavorative o affettive, meritevoli di tutela.
  • I tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario.
  • La tutela delle relazioni consolidate del minore, inclusi i legami con parenti, ascendenti, figure chiave di entrambi i rami genitoriali e amici.
  • Le caratteristiche dell’ambiente in cui il genitore collocatario intende trasferirsi.
  • Gli effetti del trasferimento sul minore in confronto al suo irrinunciabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva e psicologica.
  • L’età del minore.
  • La volontà del minore di trasferirsi, se esprimibile in considerazione dell’età.

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