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È bene essere a conoscenza, anche se non sei mai stato colto in uno stato di alterazione alcolica, di cosa può capitare se viene accertato che stai circolando alla guida di un veicolo dopo aver bevuto, in ragione delle pesanti sanzioni amministrative e penali previste dall’ordinamento.

Guida in stato di ebbrezza

Art 186 Codice della Strada: guida in stato di ebbrezza

L’art. 186 CdS prevede il divieto di guidare un veicolo quando ci si trova in stato di ebbrezza dovuto al consumo di bevande alcoliche. In caso di controlli positivi (eseguiti mediante etilometro o tramite esami del sangue) il soggetto che è stato colto in tale stato è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160, sempre che il fatto non costituisca reato.

Le sanzioni sono via via crescenti in base al tasso alcolemico accertato, alla condizione personale ed all’essere stati coinvolti in un incidente o meno.

Su tali presupposti possono verificarsi 3 situazioni:

  • se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro (g/l), pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 ed arresto fino a sei mesi, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 ed inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 ed arresto da sei mesi ad un anno con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Guida in stato di ebbrezza per neopatentati, minori di anni 21 o conducenti professionali

L’art 186 bis CdS impone la completa astensione dal consumo di bevande alcoliche ai soggetti che hanno meno di 21 anni e/o a coloro che sono in possesso della patente B da meno di tre anni. Medesima prescrizione viene adottata anche nei confronti dei conducenti che professionalmente trasportano cose o persone (come ad esempio i taxisti o autisti di autobus o autoarticolati).

Come detto i soggetti che rientrano in queste categorie non possono fare consumo neanche di una minima quantità di alcol e poi mettersi alla guida a pena di incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • Nel caso in cui il tasso riscontrato nel sangue sia maggiore di 0 g/l, ma sotto i 0,5 g/l, la sanzione amministrativa va da 155 a 524 euro, e viene raddoppiata in caso incidente stradale;
  • Se in presenza di tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l ed inferiori a 0,8 grammi per litro (g/l) sono previste le pene del co. 2 dell’art. 186 aumentate di un terzo, mentre se superiore a 0,8 grammi per litro aumentate da un terzo alla metà;
  • Il comma 5, inoltre, prevede la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della revoca della patente di guida per i conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (anche se trainanti un rimorchio), i guidatori di autobus e di autoveicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere maggiore di otto e i guidatori di autoarticolati e autosnodati ai quali sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Uguale sanzione scatta per i conducenti di età inferiore agli anni 21, che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni o che esercitano l’attività di trasporto di cose o persone, qualora siano incorsi nel medesimo illecito nei tre anni precedenti.

Nel caso, invece, in cui il soggetto sottoposto a controllo si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico la pena prevista dalla lettera c) dell’art. 186 C.d.S. è aumentata da un terzo alla metà.

Ad essa si aggiunge la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Con l’ordinanza con la quale dispone la sospensione, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica secondo le disposizioni di cui al co. 8 dell’art. 186 C.d.S.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 186 C.d.S., se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

L’accertamento dello stato di ebbrezza

Momento fondamentale è quello dell’accertamento dello stato di ebbrezza da parte degli organi di Polizia che, specie se l’automobilista sottoposto a controllo presenta i tipici sintomi visivi e comportamentali di abuso alcolico, possono sottoporlo ad accertamenti qualitativi mediante strumentazione omologata (ad esempio etilometro) o accertamento ematico. Entrambe le tematiche sono state meglio approfondite in altro articolo.

Cosa succede, invece, se l’automobilista rifiuta di sottoporsi all’alcol test?

La Corte di cassazione,  in epoca recente, si è pronunciata più volte sul tema statuendo che l’automobilista che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e/o a sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale, è assoggettato alla stessa  penaprevista per chi guidi in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre alla confisca del veicolo del condannato così come disposto dalla legge (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008).

È bene precisare che se il conducente si trovi nell’impossibilità di sottoporsi agli accertamenti preventivi di cui sopra per cause connesse allo stato di ebbrezza o altre patologie non ricorre il reato di rifiuto in quanto manca l’elemento soggettivo del dolo, posto che l’incapacità di sottoporsi a tale accertamento ha natura colposa.

Conseguenze penali ed amministrative: rimedi

Come si è già avuto modo di evidenziare la guida in stato di ebbrezza viene punita con misure via via crescenti a seconda del livello alcolico presente nel sangue. In particolar modo le sanzioni possono essere di natura amministrativa: economiche, di sospensione e revoca della patente o penali: ammenda ed arresto.

Frequente è l’emissione di un decreto  penale di condanna nel quale i giorni dell’arresto sono convertiti in pena pecuniaria.

Da tener bene in conto che se il decreto penale di condanna non viene opposto, con atto scritto entro 15 giorni dalla notifica avanti all’ufficio del G.I.P. che lo ha emesso, lo stesso diviene definitivo ed irrevocabile e dopo 5 anni (in caso di delitto) o dopo 2 anni (in caso di contravvenzione) il reato si estingue se il soggetto non commette altro delitto/contravvenzione della stessa indole.

Con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna si possono chiedere: 

  1. il giudizio abbreviato tentando di essere assolti, si tratta di un giudizio in cui possono essere utilizzati solo gli atti presenti nel fascicolo del Giudice, Tale soluzione offre il vantaggio che in caso di condanna la pena viene diminuita di un terzo.
  2. il patteggiamento che sconta sino ad un terzo della pena inflitta
  3. Chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova presso un ente convenzionato (artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.) il cui esito positivo estingue il reato, allegando il programma redatto dall’UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna).

Esiste poi una ulteriore possibilità, praticabile solo se non è contestata l’aggravante dell’incidente stradale, che porta all’estinzione del reato

Il soggetto nei cui confronti è stato emesso un decreto penale di condanna deve dichiarare di non opporsi al decreto stesso chiedendo contestualmente che la pena a lui irrogata – a norma degli art. 186, co. 9 bis, o 187, co. 8, bis C.D.S. (a seconda che si tratti di guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti) – venga convertita in lavori di pubblica utilità.

I lavori di pubblica utilità possono essere eseguiti presso determinati enti che abbiano sottoscritto una convenzione con il Tribunale (la cui lista, di norma, si trova sul sito internet del Tribunale) per un tempo stabilito dal Giudice in relazione all’ammontare della pena pecuniaria (1 giorno di lavori di pubblica utilità equivalgono ad € 250,00).

Una volta eseguiti i lavori, se l’esito sarà stato positivo, il reato sarà estinto e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dimezzata.

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