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Assenza del dipendente a causa di sinistro e recupero del credito del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha diritto di recuperare dal responsabile civile le somme comunque pagate al proprio dipendente assente dal lavoro perché rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

Diritto del datore di lavoro a recuperare le somme pagate al dipendente vittima di incidente

Gli oneri economici a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro il cui dipendente rimanga vittima di un incidente vede rimanere a proprio carico, in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva, i costi inerenti il proprio lavoratore (retribuzione, contributi, ferie, 13a, 14a, TFR, gratifiche, indennità di malattia, ecc.) per tutto il periodo in cui quest’ultimo rimane assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

Il datore di lavoro, pertanto, pur sostenendo i relativi oneri, non può usufruire, a causa del fatto illecito altrui, della prestazione lavorativa del dipendente; egli subisce indubbiamente un “danno ingiusto” che va risarcito dal responsabile ex art. 2043 c.c.

Come si può comprendere, e soprattutto in realtà complesse oppure se considerati cumulativamente tutti gli episodi analoghi che nel tempo possono capitare a tutti i dipendenti, si tratta di una voce di danno rilevante, che spesso tuttavia non viene tenuta nella giusta considerazione.

In cosa consiste l’azione di rivalsa?

In questi casi è riconosciuto al datore di lavoro il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente, e ciò anche a prescindere dalla sostituibilità o meno dello stesso.

La costante giurisprudenza (a partire dalla pronuncia fondamentale costituita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6132/1988), infatti, afferma che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.

Come si esercita l’azione di rivalsa in caso di sinistro stradale?

Il datore di lavoro del dipendente infortunato a seguito di sinistro stradale è legittimato ad agire direttamente nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicuratrice per R.C.A.

Stabilisce infatti l’art. 144 Codice Assicurazioni Private che  «Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile».

Nella nozione di “danneggiato dalla circolazione di veicoli” rientrano non solo i soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, bensì anche tutti coloro che da quell’incidente abbiano visto conseguire un danno diretto nei loro confronti: vi rientra pertanto a pieno titolo anche il datore di lavoro del dipendente infortunato.

Trattandosi di diritto risarcitorio originato dalla circolazione di veicoli, esso si prescrive in due anni dal fatto (art. 2947 co. 2 c.c.).

Quali danni sono ripetibili?

La legge prevede la risarcibilità di tutti i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito (cfr. art. 1223 c.c.).

Anche tenendo conto dell’intervento degli enti previdenziali, una buona parte delle retribuzioni e contribuzioni spettanti al lavoratore infortunato rimane a carico del datore di lavoro.

Egli, pertanto, potrà certamente chiedere il ristoro degli oneri contributivi e retributivi comunque sostenuti o che dovrà sostenere in futuro (ad es. per 13ma, 14ma, eventuali gratifica natalizia e/o premio di produzione, quota TFR ecc.).

Considerato che il conteggio esatto delle somme così dovute dovrà essere effettuato da un consulente esperto della materia, si ritiene che possano legittimamente essere chieste in rimborso anche le somme sostenute per tale attività in quanto necessarie alla difesa tecnica: in assenza del sinistro, infatti, il datore di lavoro mai avrebbe dovuto affrontare quei costi specifici.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia dovuto anche sostituire il lavoratore infortunato per far fronte alle esigenze aziendali ed anche al fine di non aggravare il danno comunque manifestatosi (tenuto conto che il maggior danno eventualmente evitabile non sarà risarcito secondo quanto previsto dall’art. 1227 co. 2 c.c.), la richiesta risarcitoria potrà estendersi agli ulteriori oneri conseguenti alla nuova e temporanea assunzione, ivi incluse le spese per la scelta e ricerca ad opera di società di collocamento, head hunter o simili.

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