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In seguito ad un sinistro stradale, anche il terzo trasportato può subire danni ed in questo caso è prevista una disciplina ad hoc in suo favore, per ottenere il risarcimento in modo più agevole.

Infatti l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005 stabilisce che: salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

risarcimento terzo trasportato

Chi è il terzo trasportato

Il terzo trasportato è il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che riporta lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà.

Il terzo trasportato può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto. In buona sostanza, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri – anche familiari – possono essere compresi nella categoria di terzo trasportato.

Risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato

Come sopra accennato, è prevista una disciplina di favore, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il vantaggio sta nel fatto che il terzo trasportato non deve provare la colpa, può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall’accertamento delle cause del sinistro.

Così, il terzo trasportato dispone di un onere della prova semplificato: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni, non dovendo provare chi era il conducente responsabile del sinistro.

La ratio della norma è tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l’applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito. Si tratta di un principio espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, nonché dalla nostra giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 16181 del 30/07/2015).

La Cassazione con la recente ordinanza n. 13738/2020, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida. In pratica sostenendo che il terzo trasportato che abbia subito danni ha diritto sempre e comunque al risarcimento.

Limitazioni al risarcimento integrale del terzo trasportato

Limitazioni alla possibilità per il terzo trasportato di chiedere l’integrale risarcimento del danno direttamente all’Assicurazione del mezzo sui cui era a bordo possono essere:

  • la consapevole circolazione illegale del veicolo, come nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (v. Cass. Sent. n. 12687/2015);
  • l’ipotesi in cui il terzo trasportato sia corresponsabile nella causazione del danno, come per esempio non abbia allacciato le cinture di sicurezza o il casco in caso di motociclo.
  • caso fortuito

Caso fortuito

Come ben precisato dalla norma in oggetto, in caso di sinistro cagionato da caso fortuito, il terzo trasportato non può agire ex art. 141 Cod. Ass.ni.

Secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, il concetto di “caso fortuito” espresso dall’art. 141 Cod. Ass.ni, va inteso come evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, escludendo la condotta umana atta a causare l’evento, proprio perché nello stesso articolo vi è esplicitamente il richiamo a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Questa nozione di caso fortuito, tuttavia, è stata oggetto di un recente cambio di orientamento giurisprudenziale con le sentenze della Corte di Cassazione civile n. 4147/2019 e n. 8386/2020, secondo cui il caso fortuito deve essere interpretato in senso giuridico, comprendendo anche le condotte umane. Una tale definizione genera però un’evidente confusione, perché in tal modo l’eccezione del caso fortuito alla possibilità di risarcimento per il terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass.ni, richiederebbe comunque un accertamento sulle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

A nostro modesto parere, tale nuova interpretazione del caso fortuito si pone in netto contrasto con la ratio della norma che, come detto, è quella di tutelare il terzo trasportato, danneggiato nel sinistro, il quale ha sempre e comunque diritto al risarcimento, peraltro con un onere della prova semplificato.

Il necessario coinvolgimento di due o più veicoli

Va precisato che la procedura ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private D.lgs. n. 209/2005, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, trova applicazione a condizione che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due mezzi.

Mentre, non si applica in caso di sinistro con coinvolgimento di un solo veicolo (Sent. Cass. n. 25033/19).

In questi casi, il terzo trasportato potrà sempre agire nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo ai sensi dell’art. 2043 C.C. e art. 2054 C.C. secondo le norme generali.

Infatti, non bisogna dimenticare che il terzo trasportato qualora non  possa o non voglia agire ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005, può sempre rivolgersi alla compagnia del responsabile civile ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, con perdita del vantaggio in ordine all’onere probatorio.

Dunque, il terzo trasportato può scegliere di agire per la propria tutela in due modi:

  • con azione ex art. 141 Cod. Ass.ni: avrà diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
  • con azione ex art. 2054 c.c.- 144 Cod. Ass.ni: avrà l’onere di dimostrare la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Infatti, l’azione ex art. 144  Cod. Ass.ni è un’azione che presuppone un accertamento della responsabilità e della dinamica del sinistro, quindi qualora agisca in questo modo, il terzo trasportato danneggiato dovrà necessariamente coinvolgere nella relativa azione il responsabile civile –per capirsi il danneggiante- e dovrà provare che il sinistro è avvenuto per colpa dello stesso.

Sinistro senza scontro tra i veicoli

Per l’applicabilità della procedura ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005 è necessario che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, ma senza necessità di collisione tra i mezzi.

Proprio perché non è necessario lo scontro, l’art. 141 Cod. Ass.ni si può applicare in tutte le ipotesi escluse dall’art. 2054 comma 2 c.c., dove invece occorre lo scontro; si pensi al classico caso in cui per evitare l’impatto con un mezzo che mi taglia la strada, esco fuori strada provocando danni al trasportato.

Sinistro con mezzo non assicurato o non identificato

Anche in caso di sinistro con mezzo non assicurato o non identificato, il terzo trasportato danneggiato nel sinistro, può ricorrere all’azione diretta ex art. 141 Cod. Ass.ni nei confronti della Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, non avendo l’obbligo di agire nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 283 D.lgs. n. 209/2005  (Cass. Civ. Ordinanza 05.07.17 n. 16477).

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