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L’assegno di mantenimento: breve guida pratica

In sede di separazione personale tra coniugi le questioni che generalmente portano ad una maggiore conflittualità sono

  • l’assegnazione della casa coniugale
  • l’affidamento dei figli e eventuale attribuzione di assegno di mantenimento
  • il riconoscimento o meno dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole
assegno di mantenimento

Cos’è l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è una misura di sostegno economica dovuta nel caso di separazione dal coniuge economicamente più forte al coniuge economicamente più debole. Tale istituto trova il suo fondamento nel vincolo di assistenza materiale, sorto con il matrimonio, che permane tra i coniugi nonostante l’espressa volontà di separarsi.

In quanto misura di sostegno economico, dovuta esclusivamente in sede di separazione, l’assegno di mantenimento trova la sua fine fisiologica in due casi distinti:

  • Divorzio: la pronuncia di divorzio fa venire meno ogni dovere tra coniugi, incluso quello di assistenza materiale, e travolge l’assegno di mantenimento. Ove ne ricorrano i presupposti, potrà al più essere sostituito dall’assegno divorzile.
  • Riconciliazione dei coniugi: nel caso in cui marito e moglie si riappacifichino dopo la sentenza di  separazione, l’assegno viene meno per ricostituzione del vincolo coniugale.

Quando è dovuto l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento viene corrisposto su istanza del coniuge, una volta accertata la ricorrenza dei seguenti presupposti:

  • Non addebitabilità della separazione: il coniuge che richiede assegno di mantenimento non deve aver dato causa alla separazione violando gli obblighi matrimoniali.
  • Inferiorità economica rispetto all’altro coniuge: il coniuge istante deve dimostrare sia di non avere redditi sufficienti per potersi auto sostentare a seguito separazione sia la possibilità economica dell’altro coniuge di corrispondere il mantenimento.

A tal fine vengono presi in considerazione due elementi:

  • Comparazione della situazione economica in cui i coniugi versano al momento della separazione: in tal caso rileva il reddito globale di cui gli stessi dispongono, comprensivo di tutte le entrate patrimoniali personali (es. stipendio, rendite percepite, titolarità di immobili etc.).

A tal fine, sarà fondamentale la produzione della dichiarazione dei redditi, eventualmente integrata dalle risultanze derivanti da indagini tributarie, volte a far emergere entrate non dichiarate.

Sul punto il Tribunale di Verona ha istituito un Protocollo (qui visionabile) che individua precisamente tutta la documentazione reddituale che le parti devono produrre in corso di causa.

  • Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: la disponibilità economica di cui la coppia godeva in costanza matrimonio viene, infatti, usata come parametro per verificare se, facendo affidamento solo sulle proprie entrate, il coniuge economicamente più debole riesca a mantenere un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quello tenuto in costanza di matrimonio.

I criteri di quantificazione dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento potrà essere determinato:

  • dai coniugi stessi – coadiuvati dai propri legali -nel caso di separazione mediante l’istituto della negoziazione assistita e/o nel caso di separazione consensuale;
  • dal giudice nel caso di separazione giudiziale

In particolare, al fine di determinare l’ammontare dell’assegno dovuto, è necessario prendere in considerazione i seguenti criteri:

  • Divario tra le condizioni economiche dei coniugi, alla luce di comparazione redditi e tenore di vita in costanza matrimonio.
  • Durata del matrimonio
  • Spese che la coppia sosteneva in costanza matrimonio
  • Possibilità per il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento di trovare lavoro – ove disoccupato – o di migliorare la propria posizione lavorativa alla luce delle competenze professionali e dell’età;

Cosa fare se il coniuge non paga l’assegno di mantenimento

Nel caso in cui il coniuge obbligato non versi l’assegno di mantenimento dovuto nei tempi e nei modi stabiliti, il coniuge avente diritto ha la possibilità di tutelarsi:

  • in via civile: pignorando i beni del coniuge obbligato o, in via residuale, se sussistono motivi fondati per ritenere che il coniuge cesserà di versare quanto dovuto ricorrere al sequestro conservativo
  • in via penale: Nei casi più gravi, la condotta del coniuge inadempiente all’obbligo di corrispondere gli alimenti può integrare il reato di cui all’art. 570 bis c.p. con conseguente azionabilità della tutela penale.

Revoca e/o modifica dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento può essere soggetto a modifica o revoca ogni qual volta vi sia un cambiamento nei presupposti che ne hanno legittimato adozione.

In particolar modo, tra le cause idonee ad incidere sulla commisurazione/debenza dell’assegno di mantenimento, si ricomprendono:

  • Peggioramento considerevole delle condizioni economiche del coniuge obbligato
  • Miglioramento delle condizioni economiche del coniuge avente diritto

In entrambi i casi la disparità economica tra coniugi posta alla base del dovere di mantenimento viene infatti ad affievolirsi e/o annullarsi facendo venire meno la ratio dell’istituto.

  • Nuova convivenza more uxorio del coniuge avente diritto: nel caso in cui coniuge debole instauri una nuova relazione sentimentale, stabile e duratura, andando di fatto a creare una nuova famiglia, il coniuge obbligato potrà chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento. Ciò in ragione del fatto che il coniuge assegnatario dell’assegno di mantenimento avrà instaurato un vincolo di assistenza materiale con il nuovo partner, facendo venir meno l’obbligo del precedente coniuge.

Entrambi i coniugi possono agire per ottenere aumento/riduzione/revoca dell’assegno di mantenimento. Anche in tal caso, la decisione circa la modifica o revoca dell’assegno potrà essere determinata consensualmente tra le parti oppure sarà decisa dal giudice, previa domanda giudiziale della parte interessata.

L’assegno di mantenimento e il matrimonio di breve durata

Una questione piuttosto dibattuta nei Tribunali è quella dell’assegno di mantenimento parametrato alla breve durata dell’unione coniugale.

L’elemento temporale ha il suo peso visto che conseguentemente alla brevità dell’unione il coniuge economicamente più debole non ha modo ad abituarsi ad un tenore di vita da mantenere dopo la separazione né ad avere determinate aspettative dall’unione.

Su tali basi, laddove ne sussistano i presupposti, l’assegno di mantenimento verrà determinato in misura ridotta parametrata alla durata del rapporto.

Tale principio invece non si applica se dalla pur breve unione sono nati dei figli. In questo caso il genitore è tenuto a mantenere i figli dal momento della nascita sino all’indipendenza economica.

L’assegno di mantenimento e la coppia di fatto

Nel caso di una coppia di fatto, il convivente non ha diritto all’assegno di mantenimento.

L’unica possibilità che l’ex partner economicamente più forte si trovi costretto a versare una somma è lo stato di necessità dell’ex. Tale corresponsione prenderà il nome di assegno alimentare.

I presupposti che regolano l’assegno alimentare sono:

  • lo stato di bisogno;
  • l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento e alle necessità primarie della vita (quali, alimentarsi, vestirsi, curarsi)

L’istituto, però, ha carattere residuale. L’ex convivente è tenuto a corrispondere gli alimenti solo se l’ex non ha parenti e/o affini che possano provvedervi.

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