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Dall’inizio del 2022 la Legge di Bilancio consente alle famiglie che hanno figli a carico di chiedere un beneficio denominato “As­segno Unico Universale”, previa verifica della situazione economica del nucleo familiare tramite l’ISEE (Indicatore del­la Situazione Economica Equivalente).

In pratica l’INPS, previa verifica dell’ISEE del nucleo fami­liare del soggetto beneficiario, eroga un importo predeter­minato a decorrere

  • dal mese di marzo 2022 per le domande presentate dal 1° gennaio fino al 30 giugno
  • dal mese successivo a quello di presentazione per quelle presentate dopo l’1 luglio.

Esso viene erogato mediante bonifico:

  • effettuato su IBAN di un conto corrente bancario o postale,
  • su carta di credito o di debito dotata di codice IBAN,
  • su libretto di risparmio

purché siano intestati o cointestati al beneficiario della prestazione mede­sima, salvo il caso del tutore di genitore incapace.

L’importanza della misura si rileva dalle domande presentate che attualmente si attestano nell’ordine dei 2 milioni e mezzo. Per facilitare la comprensione degli aspetti più complessi dell’istituto l’Ente previdenziale ha istituito sul proprio sito istituzionale un servizio di risposta alle domande più frequenti che completano il quadro degli elementi più importanti trattati di seguito

Assegno unico: cos’è e come funziona

L’assegno unico è il nuovo contributo previsto per i figli a carico e che sarà riconosciuto a entrambi i genitori (metà per ciascuno) per ciascun figlio dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni di età.

L’assegno verrà concesso fino al compimento dei 21 anni, ma con importo ridotto qualora i figli studino o siano impegnati in programmi di formazione, tirocini oppure svolgano il Servizio civile universale o un’attività lavorativa con reddito com­plessivo inferiore a 8.000 euro annui

L’assegno si definisce unico perché mira a raggruppare gli altri benefici già in essere:

  • bonus bebè
  • bonus natalità e adozione (previsto comma 353 art. 1 L. 11 dicembre 2016, n. 232)
  • assegni familiari
  •  bonus per nuclei familiari numerosi (previsto ex art. 65, legge 23 di­cembre 1998, n. 448)

 e gradualmente a sostituirli tutti in un unico benefit.

Assegno Unico: chi può beneficiarne?

Mediante il Messaggio n° 4748 del 31-12-2021 l’INPS ha comunicato i requisiti per beneficiare dell’assegno unico.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata bisogna avere due requisiti:

  • la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o avere il diritto di soggiorno o il permesso unico di lavoro propria o di un familiare;
  • la residenza e/o il domicilio in Italia pagando l’imposta sul reddito in Italia da almeno due anni o, in alternativa, avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

L’assegno spetta per ogni fi­glio minorenne o maggiorenne a carico, facente parte del nucleo familiare indicato nell’ISEE, fino al com­pimento del ventunesimo anno di età. In tal caso la condizione nel caso in cui i figli siano maggiorenni è che al momento della presentazione della domanda stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, o stiano facendo un tirocinio.

Nel caso, invece, in cui si tratti di un figlio disabile non ci sono limiti d’età.

Come presentare la domanda per ottenere l’assegno unico?

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, ciò a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione. Nella domanda deve essere indicato il nominativo del figlio per i quali si richiede l’assegno, con presentazione da effettuarsi mediante:

  • il portale web dell’INPS utilizzando le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
  • tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803.164),
  • Istituti di patronato

Il figlio maggiorenne può pre­sentare la domanda da solo, mentre, nel caso di minorenne in affidamento o tutela la domanda va presentata da parte dell’affidatario o del tutore.

Nella domanda il richiedente deve autocertificare la composizione del nucleo familiare, il numero di figli, il luogo di residenza dei membri del nucleo familiare e l’IBAN sul quale effettuare il bonifico, oltre ad allegare l’ISEE aggiornato.

Le famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda, difatti l’Assegno unico sarà corrisposto direttamente dall’INPS e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef

A quanto ammonta l’assegno unico?

La Legge di Bilancio ha previsto che l’importo dell’assegno unico vada da un minimo di 50 a 175 euro per ogni figlio.

È prevista, altresì, la possibilità di ottenere una maggiorazione erogata dal terzo figlio in su e un ulteriore incremento ulteriore nel caso in cui

  • entrambi i genitori lavorano,
  •  per le madri con meno di 21 anni;
  • per i figli disabili (con un aumento chesi attesta tra il 30% e il 50%).

L’assegno viene calcolato, basandosi sull’indicatore di cui all’articolo 7 del DPCM n. 159/2013 (“Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”), ed in mancanza in base ai dati au­to-dichiarati nella richiesta (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

In tale norma è stato precisato che anche il genitore non convivente nel nucleo familiare o non coniuga­to con l’altro genitore, che però abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo particolari casi.

Per i figli maggiorenni, invece, ci si riferisce all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del DPCM 159/2013 (“ISEE ordinario”).

Come detto gli importi dell’assegno unico variano in base all’ISEE ragion per cui alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro.

Tale importo decresce al crescere dell’ISEE, fino a raggiungere 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Quantificato l’importo base si potrà accertare il diritto di avere diritto alle maggiorazioni previste:

  • per ogni figlio successivo al secondo;
  • per famiglie numerose;
  • In caso di figli con disabi­lità;
  • Madri di età inferiore a 21 anni
  • Famiglie con almeno due percettori di reddito

Ad ogni buon conto, l’INPS, sul proprio sito istituzionale, ha introdotto un calcolatore che permette di simulare l’importo dell’assegno mensile.

Come viene corrisposto l’assegno unico?

L’assegno viene corrisposto dall’INPS al richiedente o, in pari misura, a coloro che eserci­tano la responsabilità genitoriale sul figlio.

L’importo sarà versato ad entrambi i genitori a meno che la scelta non ricada sul contrassegnare la lettera a) del modello di richiesta (“in accordo con l’altro genitore, chiedo che l’intero importo dell’as­segno mi sia corrisposto in qualità di richiedente“).

Ciò è possibile anche in caso di genitori separati o divor­ziati, purché siano d’accordo tra loro sull’erogazione dell’Assegno Unico.

Di norma in caso di affido esclusivo il pagamento viene fatto interamente al genitore affidatario, mentre se l’affidamento è condiviso è possibile scegliere un pagamento ripartito al 50% tra i due genitori.

In ogni caso è sempre possibile procedere ad eventuali modifiche degli accordi iniziali (ad esempio se da un’erogazione in misura intera si vuole passare alla ripartizione tra i due) inserendo o togliendo i dati del secondo genitore.

Nel caso che invece il tribunale abbia nominato un tutore o un soggetto affidatario del minore, ai sensi della legge n. 184/1983, l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario; chiaramente nell’ipotesi di figlio maggiorenne lo stesso può chiedere l’assegno da solo.

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