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Diritto del coniuge all’accesso ai documenti reddituali dell’altro

Il coniuge separato o divorziato ha diritto ad ottenere informazioni dal Fisco sulla capacità patrimoniale dell’altro

Il coniuge ha il diritto di accedere ai dati dell'anagrafe tributaria relativi al partner

Premessa

Nel caso in cui i coniugi siano in disaccordo sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, al fine di garantire alla parte che risulta più svantaggiata (a causa della sospensione dell’unione matrimoniale) ed ai figli un tenore di vita analogo a quello di cui godevano in costanza di rapporto familiare, il compito del Giudice è quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia stabilendo, se occorre, il giusto valore del mantenimento (cfr. art. 156 c.c.).

In tal senso i Tribunali, nei vari protocolli elaborati nel corso del tempo, hanno evidenziato la necessità di produrre le dichiarazioni dei redditi in modo da avere contezza, almeno in prima battuta, della situazione economica della coppia che si separa.

Capita non di rado che in quest’opera di traduzione in termini monetari dei doveri gravanti sul coniuge/genitore si incontrino difficoltà determinate da omissioni informative che tendono a sottostimare e ad occultare le effettive capacità e condizioni personali ed economiche in cui le parti si trovano.

Solamente confrontando tra loro le (reali) capacità patrimoniali reciproche dei coniugi si può infatti cercare di riequilibrare le posizioni delle parti.

È del tutto evidente che un delicato problema è quello di riuscire a fornire la prova della effettiva capacità reddituale dell’altro coniuge.

I poteri informativi del giudice

E’ potere del Giudice investito della causa quello di chiedere notizie ed informazioni all’Agenzia delle Entrate, al datore di lavoro e di fare indagini (cfr. art. 210 c.p.c. ed art. 213 c.p.c.), ma chiaramente tale potere istruttorio presenta alcuni svantaggi: non solo la necessità per il richiedente di sostenere delle spese ma anche le lunghe tempistiche del processo, con conseguente pregiudizio di chi dei due coniugi si è trovato nel frattempo ad erogare ingiustamente contributi economici non dovuti.

Ci si è quindi chiesto se fosse possibile per ciascun coniuge ottenere direttamente informazioni dal Fisco al fine di conoscere le risorse godute dall’ex coniuge.

Il diritto di accesso del coniuge

L’esperienza pratica ha insegnato che le richieste avanzate all’Agenzia delle Entrate dai privati incontravano la ferma opposizione del Fisco, che a motivo del diniego o invocava una presunta privacy dell’altro coniuge oppure demandava l’esibizione all’ordine pronunciato dal Giudice investito della causa di separazione.

Recentemente, però, in materia è stata fatta chiarezza dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 19 del 25.09.2020: in sintesi, tale decisione ha affermato che per difendersi nelle cause di separazione e divorzio è possibile per un coniuge accedere al database di redditi e patrimoni relativi all’altro, incluso l’archivio dei rapporti finanziari, costituendo le dichiarazioni, le comunicazioni, gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo secondo quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.

Il Fisco, quindi, è tenuto a fornire al richiedente le informazioni su reddito e patrimonio dell’ex nel caso in cui esse debbano essere utilizzate nelle cause di separazione o divorzio; ciò anche nel caso in cui l’altro coniuge controinteressato si opponga e senza necessità di autorizzazione o di ordine del Giudice investito della causa di separazione.

La motivazione addotta dal Consiglio di Stato nella citata sentenza prende le mosse dalla nozione di documento amministrativo il cui accesso va garantito al cittadino in base alla legge sulla trasparenza.

Nella nozione di documento amministrativo va compreso anche l’archivio dei rapporti finanziari, vale a dire l’anagrafe dei conti correnti accanto alle dichiarazioni fiscali e degli immobili di proprietà affittati a terzi.

In tal modo il coniuge che esercita il suo diritto di accesso, senza con ciò violare alcun diritto di difesa o riservatezza dell’altro, potrà conoscere direttamente dall’Amministrazione finanziaria, senza passare obbligatoriamente dal Giudice, natura ed entità dei rapporti tenuti dall’altro con le banche, le sue dichiarazioni fiscali, le proprietà possedute.

Ciò permette di addivenire alla determinazione di un suo impegno finanziario (assegno di mantenimento, spese per il coniuge o per i figli) il più possibile coerente con la capacità economica effettiva, eventualmente anche in sede di modifica delle condizioni secondo quanto previsto dall’art. 710 c.p.c.

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