Il risultato della separazione personale consensuale dei coniugi può essere perseguito, anziché attraverso una ordinaria causa civile, facendo ricorso al procedimento di negoziazione assistita.
Che cos’è la negoziazione assistita in ambito familiare
Con l’art. 6 D.L. n. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014) è stata introdotta nell’ordinamento giuridico la possibilità, per le coppie che intendano di comune accordo separarsi, divorziare oppure modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, di evitare di intraprendere un’azione giudiziale avanti il Tribunale attraverso lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita.
Ciò consente alle parti, all’evidenza, di gestire la vicenda con risparmio in termini di tempi (da qualche settimana a pochi mesi per l’intero iter) e costi altrimenti connessi ad un normale giudizio civile.
La possibilità di ricorrere a questo strumento non è condizionata dalla presenza o meno di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni non economicamente autosufficienti; ciò che cambia nell’uno o nell’altro caso sono i margini di controllo riconosciuti al Pubblico Ministero, al quale l’accordo raggiunto deve essere trasmesso ai fini della concessione del “nulla osta”.
Attualmente la procedura di negoziazione assistita è riservata alle persone unite in matrimonio non invece alle c.d. “coppie di fatto”.
La procedura
In concreto la procedura è molto semplice e si basa su due presupposti: (a) che ciascun coniuge sia assistito da un avvocato; e (b) che i coniugi siano d’accordo sulle condizioni.
La legge prevede due fasi:
- una prima in cui le parti sottoscrivono una “convenzione di negoziazione assistita”, ovverosia un accordo attraverso il quale esse pattuiscono di cooperare con correttezza per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei reciproci avvocati;
- una seconda nel quale le parti sottoscrivono il vero e proprio accordo contenente le condizioni di separazione, divorzio o le modificazioni alle condizioni stabilite in precedenza. Tale accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, ai sensi dell’art. 5 D.L. n. 132/2014 costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e può prevedere un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.
Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Pubblico Ministero l’avvocato di uno dei coniugi deve trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune ove era stato trascritto il matrimonio copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito di nulla osta del P.M. o di autorizzazione del Presidente del Tribunale entro il termine di 10 gg.
La documentazione necessaria
La documentazione necessaria alla procedura è minima e di facile reperibilità per le parti, si possono indicare:
- l’estratto integrale dell’atto di matrimonio
- il certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi
- copia per entrambi di documento di identità e codice fiscale
La possibilità di prevedere trasferimenti immobiliari
Nell’accordo di negoziazione assistita le parti possono anche prevedere trasferimenti immobiliari.
Come però chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1202/2020) la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di trasferimento eventualmente contenuto nell’accordo presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ovverosia da parte di un notaio, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.