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Quali diritti hanno i conviventi di fatto?

Nel nostro Paese sono molte le coppie che decidono semplicemente di convivere senza sposarsi.

Preso atto del vuoto di tutela per le coppie conviventi rispetto a quelle coniugate, il nostro ordinamento si è adeguato con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà (L. 76/2016) che ha introdotto gli istituti:

  • dell’unione civile
  • della convivenza di fatto

mediante cui gran parte dei diritti derivanti dal matrimonio vengono estesi anche ai soggetti che non potevano o volevano ricorrere all’istituto del matrimonio.

Nel presente articolo ci concentreremo sui diritti e doveri che derivano dalla convivenza di fatto

Cosa si intende per convivenza di fatto?

Affinché si possa parlare di convivenza di fatto, è necessario che la coppia presenti i requisiti richiesti dall’art. 1 comma 36 L. 76/2016:

  • Maggiore età, al fine di assicurarsi che la scelta di costituire una coppia di fatto venga effettuata da soggetti dotati di un’adeguata maturità psicofisica;
  • Status libero: è necessario che entrambi gli appartenenti alla coppia non siano legati da precedenti legami (matrimonio o unione civile);
  • Coabitazione, è richiesto che gli appartenenti della coppia risiedano stabilmente nello stesso luogo;
  • Legame affettivo stabile, desunto in particolare dalla durata nel tempo della relazione e dal progetto di vita comune dei conviventi;
  • Assenza di legami di parentela, individuati ai sensi dell’art. 87 c.c..

Quale iter bisogna seguire per far dichiarare la convivenza di fatto?

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati per godere dei diritti riconosciuti dalla legge devono formalizzare lo status di conviventi di fatto dichiarando formalmente di convivere ed essere legati da legame affettivo stabile di fronte a pubblico ufficiale del Comune di residenza.

Detta dichiarazione può essere effettuata (a seconda del Comune di riferimento):

  • In presenza, di fronte a pubblico ufficiale
  • Con invio di autocertificazione in via telematica.
  • On line, tramite SPID.

Ricevuta la dichiarazione, l’ufficiale dello stato civile provvederà ad iscrivere la coppia in apposito registro, che risulterà così appartenere al medesimo stato di famiglia. Il procedimento, in assenza di espresso esito negativo che deve essere comunicato ai richiedenti, si considera concluso positivamente decorsi 45 giorni dal momento di presentazione dell’istanza.

Quali diritti sorgono nella convivenza di fatto?

La legge 76/2016 si è occupata di disciplinare il rapporto c.d. personale tra conviventi, prevedendo i seguenti diritti:

  • Diritto di visita, accesso ed assistenza in caso di ricovero ospedaliero nonché a ricevere informazioni circa lo stato di salute del compagno/a.
  • Facoltà di essere designato dal partner come legale rappresentante per il caso di incapacità di intendere e volere o per il caso di donazione degli organi post mortem.
  • In caso di morte del partner, diritto a vivere nella casa di cui era proprietario il deceduto per un periodo di due anni (innalzabile a certe condizioni a 5 anni).
  • Possibilità di subentrare nel contratto di locazione del partner deceduto.
  • Diritto al risarcimento del danno per morte del partner per fatto illecito altrui.

Al contrario, per espressa scelta del legislatore, i conviventi di fatto non hanno diritto:

  • Assegno di mantenimento a favore del partner “debole”, essendo tal istituto prerogativa dei coniugi in caso di separazione personale;
  • Costituire un fondo patrimoniale, istituto riservato esclusivamente a soggetti uniti in matrimonio, ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere a strumenti analoghi quali il trust e/o il patrimonio destinato.
  • Essere qualificati come eredi legittimi, posto che l’unione di fatto non è in grado di creare un legame di parentela tra conviventi. Ciò, per tutelare le ragioni ereditarie del compagno/a, sarà necessario fare testamento ove lo si potrà indicare come proprio erede.
  • Percepire la pensione di reversibilità del partner.

Il contratto di convivenza

Per quanto riguarda invece il c.d. rapporto economico tra conviventi di fatto, il legislatore ha deciso di lasciare una maggior libertà alle parti, prevedendo la possibilità per le stesse di ricorrere al contratto di convivenza.

Con tale termine, ci si riferisce all’accordo redatto per iscritto ed autenticato da un avvocato o da un notaio, mediante il quale le parti possono regolare gli aspetti prettamente economici della convivenza, ad esempio:

  • Regolare il godimento dei beni in proprietà di un solo membro della coppia, ad esempio prevedendo il diritto dello stesso di abitarvi/utilizzarlo anche nel caso di termine dell’unione.
  • Prevedere le modalità di contribuzione alla vita famigliare da parte dei conviventi, ognuno in base alle proprie capacità economiche.
  • Optare per il regime patrimoniale della comunione dei beni

L’ausilio di un legale nello studio e nella successiva redazione di un contratto di convivenza permetterà sicuramente di trasporre al meglio le istanze/richieste della coppia, garantendo così una maggior tutela agli interessi della stessa.

Cosa succede se due conviventi si lasciano?

Se viene meno il rapporto affettivo, gli ex conviventi potranno fare istanza all’Ufficio anagrafe del comune in cui risiedono per richiedere la cancellazione della convivenza di fatto.

Se tale adempimento è sufficiente a far cessare i diritti sorti con la dichiarazione formale resa dinanzi all’Ufficiale dell’anagrafe, lo stesso non basta per estinguere l’eventuale contratto di convivenza stipulato.

A tal fine, il legislatore ha previsto la possibilità di:

  • Risolvere consensualmente il contratto
  • Recedere unilateralmente dal contratto

In entrambi i casi sarà sempre necessaria la forma scritta dell’atto nonché la sua autenticazione.

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