·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

La perdita di una persona cara subita a causa dell’illecito altrui generalmente dovuto ad:

è destinata inevitabilmente a sconvolgere l’esistenza dei parenti e degli affetti più vicini, tanto che gli stessi vengono considerati vittime secondarie dell’illecito, come tali aventi diritto al risarcimento del danno subito.

Danno perdita parentale

Chi può chiedere il risarcimento del danno per la perdita di un famigliare?

I soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale sono:

  • I membri appartenenti alla c.d. famiglia nucleare: coniuge e/o i figli del soggetto deceduto/leso.

Per questi soggetti difatti è evidente la compromissione del rapporto affettivo con il loro caro dovuto all’illecito altrui. Il solo fatto della coabitazione, però, di per sé non è elemento sufficiente a dimostrare il rapporto affettivo duraturo e stabile. Difatti, la convivenza con il soggetto defunto/leso viene considerata semplicemente un indicatore del rapporto affettivo sussistente. Per questo motivo per ottenere il risarcimento del danno è comunque richiesta la prova di un rapporto affettivo particolarmente intenso.

Su tali basi, astrattamente, anche il coniuge separato che non coabita più con il coniuge deceduto/leso potrà essere risarcito per perdita del rapporto parentale purché fornisca prova dell’esistenza di un rapporto affettivo intenso e perdurante con il deceduto.

  • Soggetti non appartenenti alla famiglia nucleare: la richiesta di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale può essere avanzata anche da membri della famiglia c.d. parentale (ad esempio fratelli e nonni) nonché dal convivente more uxorioe/o dal fidanzato anche a prescindere da un rapporto di coabitazione stabile. Per questa categoria di danneggiati sarà necessario provare di aver subito uno sconvolgimento affettivo – relazionale a causa della morte/lesione del proprio caro, a prescindere da un rapporto di coabitazione o meno.

Quali sono le voci di danno risarcibile?

I parenti del soggetto deceduto o che abbia subito lesioni a causa di illecito altrui, quali vittime vere e proprie dell’illecito, hanno diritto ad essere risarciti integralmente dei danni subiti.

In particolare, le voci di danno risarcibile si suddividono in:

Il danno cd. iure proprio

Rientrano all’interno di questa categoria tutte le voci di danno che i famigliari abbiano subito personalmente per effetto della morte/lesioni del proprio caro a causa dell’illecito.

In particolare, sarà risarcibile:

  • Il danno patrimoniale, comprensivo di tutte le spese/esborsi economici o mancati introiti causalmente collegati alla perdita/lesioni del proprio caro.

A titolo esemplificativo vi rientrano:

  1. spese di viaggio/vitto/alloggio collegate al ricovero in ospedale del proprio caro.
  2. spese di sostegno psicologico resosi necessario per affrontare l’evento traumatico della morte/lesioni del proprio caro
  3. perdita delle utilità economiche elargite da soggetto deceduto/leso di cui beneficiavano i parenti
  • Il danno non patrimoniale, comprensivo delle seguenti voci di danno:
  1. danno biologico che ricorre ogniqualvolta il famigliare, a causa della morte/lesioni del proprio caro, subisca una lesione dell’integrità psico-fisica come, ad esempio, la sindrome depressiva cronica)
  2. danno morale che ricomprende la sofferenza morale e psicologica provata per effetto della morte/lesione del proprio caro.
  3.  danno parentale che si sostanzia nel pregiudizio determinato dal non potere più godere della presenza del proprio famigliare e del rapporto affettivo che si aveva con lui.

Quest’ultima categoria di danno “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”. (Cass. Civ. Sez III Ord., n. 9196/2018)

Per la traduzione in termini monetari del pregiudizio subito, i professionisti utilizzano delle apposite tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano o dal Tribunale di Roma.

Pur essendoci un ampio dibattito in giurisprudenza su quali parametri preferire entrambe le tabelle richiamate utilizzano alcuni criteri per determinare l’ammontare del risarcimento del danno. Su tutti:

  • età delle vittime principale e secondaria
  • grado di parentela tra vittima principale e secondaria
  • convivenza tra vittima principale e secondaria
  • presenza di altri congiunti del nucleo familiare

In questo modo emerge un valore monetario o meglio una ‘forbice di valori’ (variabili da un minimo ad un massimo) che consentono all’interprete di parametrare il risarcimento del danno in base alle peculiarità della situazione concreta.

Il danno cd. iure hereditatis

Il danno iure hereditatis è risarcibile solo in caso di decesso del proprio caro.

Rientrano in tale tipologia di danno il:

  • Danno biologico terminale: che si sostanzia nella massima lesione del bene salute – considerato che le lesioni subite saranno tali da portare alla morte del soggetto colpito – e viene risarcito a condizione che l’evento – lesioni e l’evento – morte non siano contestuali ma passi tra gli stessi un certo lasso di tempo apprezzabile.
  • Danno tanatologico: che si sostanzia nella sofferenza che il soggetto deceduto ha provato nel momento intercorrente tra le lesioni ed il decesso non solo per il dolore fisico in sé patito ma per la consapevolezza nell’inevitabilità dell’evento morte.

Secondo la più recente giurisprudenza, ai fini della risarcibilità del danno tanatologico, rilevano:

  1. coscienza e lucidità della vittima prima della morte,
  2. percezione della realtà dei fatti,
  3. consapevolezza della possibilità dell’evento morte

Alla ricorrenza dei presupposti sopra elencati, gli eredi del soggetto defunto saranno titolari di tale diritto risarcitorio che spettava originariamente al proprio caro per poi trasmettersi mortis causa.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti