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Il testamento è l’atto revocabile con cui un soggetto (testatore) dispone in tutto o in parte dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Che cos’è il testamento?

Il testamento e le sue forme

Il testamento è, innanzitutto, l’atto a contenuto patrimoniale con il quale un soggetto (detto “testatore”) determina quale debba essere la sorte delle proprie sostanze al momento della propria morte (cfr. art. 587 c.c.); è un atto revocabile espressamente (art. 680 c.c.) o tacitamente (art. 682 c.c.).

In mancanza di un testamento, i beneficiari della successione e la quota di eredità ad essi spettanti sono stabiliti direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta “successione legittima” – cfr. art. 565 c.c.).

La legge prevede tre forme per il testamento: olografo, segreto e pubblico.

Il notaio che ha redatto il testamento pubblico ovvero che pubblica i testamenti olografo e segreto deve comunicare ai successori di cui conosca domicilio o residenza l’esistenza del testamento (cfr. art. 623 c.c.).

Il testamento olografo

Il testamento olografo costituisce la forma più semplice di testamento in quanto è un atto interamente scritto di propria mano dal testatore, datato e sottoscritto (cfr. art. 602 c.c.).

Tale forma testamentaria, pertanto, non ammette il ricorso a strumenti di scrittura meccanica (computer, macchina da scrivere, etc.).

Mancanza di autografia e sottoscrizione rendono nullo il testamento, mentre la carenza di data (che deve indicare giorno, mese ed anno o equivalente -ad es. “Natale 2020” o “ferragosto 2021”- ed è necessaria per stabilire eventualmente la priorità di testamenti diversi- è motivo di annullabilità (cfr. art. 606 c.c.).

Nell’optare per tale forma testamentaria il vantaggio sta nel fatto che solo il testatore è a conoscenza dell’esistenza del testamento, d’altro canto però l’atto è esposto al rischio di distruzione, smarrimento e contestazione da parte degli eredi legittimi.

Il testamento pubblico

Tali inconvenienti possono essere evitati con il ricorso al testamento pubblico (art. 603 c.c.).

Si tratta di un testamento redatto materialmente da un notaio che riceve dal testatore la dichiarazione delle sue volontà, e che sottoscrive il documento unitamente all’interessato (e a due testimoni che debbono necessariamente essere presenti all’atto).

Come è intuitivo, il pregio di tale forma testamentaria è costituito dal fatto che, diversamente dall’olografo, non può essere contestato con il disconoscimento della sottoscrizione del testatore (autenticata dal notaio pubblico ufficiale), bensì impugnato unicamente con il mezzo della querela di falso (cfr. art. 2700 c.c.) in relazione alla provenienza dell’atto dal notaio che lo ha redatto e alla veridicità delle dichiarazioni fatte dal testatore.

Il notaio rogante conserva copia del testamento, ovviando così a rischi di smarrimento e distruzione.

Il testamento segreto

Con il testamento segreto il testatore sottoscrive un testamento, che può essere redatto anche con mezzi meccanici, che viene consegnato a notaio dopo essere stato chiuso in busta sigillata (art. 604 c.c.).

Il notaio redige un verbale di ricevimento che ha natura di atto pubblico, mentre la scheda testamentaria chiusa nella busta ha natura di scrittura privata.

Tanto è vero che laddove il testatore ritiri dal notaio l’atto questo conserva la validità di testamento olografo se ne ha i requisiti (cfr. art. 685 c.c.).

Questa forma testamentaria presenta i vantaggi della riservatezza, della certezza della data e della tutelata conservazione.

La pubblicazione dei testamenti olografo e segreto

Tanto il testamento olografo quanto quello segreto non possono essere eseguiti fintantoché non ne sia eseguita la pubblicazione avanti ad un notaio, formalità che consiste in un atto pubblico attraverso il quale il testamento viene reso conoscibile a chiunque (cfr. art. 620 c.c.).

Occorre precisare che chiunque si venga a trovare in possesso di un testamento olografo è obbligato, appena avuta notizia della morte del testatore, a presentarlo a un notaio per la pubblicazione (art. 620 co. 1 c.c.); laddove invece lo distrugga commette il reato di “soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” (cfr. art. 490 c.p.).

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