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Chi è l’Amministratore di Sostegno? Quando e come viene nominato? Quali atti può compiere? Questo ed altro nella nostra breve guida all’istituto.

Che cos’è l’amministrazione di sostegno

Amministratore di sostegno

L’amministrazione di sostegno (A.d.S.) consiste in una misura di protezione per la persona che, a causa di una infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, venga a trovarsi in una situazione di fragilità tale da renderla incapace, anche parzialmente o temporaneamente, di curare adeguatamente i propri interessi (art. 404 c.c.).

A differenza dell’interdizione (art. 414 c.c.) e della inabilitazione (art. 415 c.c.) – che hanno l’effetto, rispettivamente, di togliere al soggetto destinatario la capacità di agire in ogni ambito oppure solo in quelli attinenti la straordinaria amministrazione – l’amministrazione di sostegno permette al beneficiario di mantenere la capacità di compiere da solo tutti gli atti diretti alle esigenze della vita quotidiana (andare a prendere il giornale, fare la spesa, effettuare piccoli acquisti ecc.) nonché di quelli che non richiedano la rappresentanza esclusiva oppure l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno secondo quanto tassativamente previsto nel decreto di nomina (art. 409 c.c.).

Per rifarci alla chiara terminologia utilizzata da uno dei padri di questo istituto, l’amministrazione di sostegno costituisce «un regime di protezione [tale da] comprimere al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile [e da offrire però al contempo] tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione che possano occorrere volta a volta per colmare i momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia, di inettitudine del disabile stesso» (Paolo Cendon, Infermi di mente ed altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Politica del diritto, 1987, 624).

La flessibilità della misura è testimoniata, ad esempio, dalla possibilità data al Giudice titolare di modificare o integrare, anche d’ufficio ed in ogni tempo, i provvedimenti assunti così da adattarli al caso concreto ed al mutare delle situazioni (art. 407 c.c.).

Chi può attivare la procedura di amministrazione di sostegno

L’iniziativa per la nomina dell’Amministratore di Sostegno può provenire dallo stesso diretto interessato (anche se minore, interdetto o inabilitato), dai familiari dell’interessato (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado), dal tutore o curatore dell’interessato, o ancora dai Servizi Sociali e dal Pubblico Ministero (artt. 406 e 417 c.c.).

Venuti meno i presupposti per il mantenimento della misura, gli stessi soggetti possono attivarsi per chiedere la revoca della stessa (art. 413 c.c.).

Quale è la procedura prevista e poteri dell’Amministratore di Sostegno

La nomina dell’Amministratore di Sostegno spetta al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona beneficiaria è residente o domiciliata (art. 406 c.c.).

La procedura è introdotta con ricorso da parte dei soggetti legittimati. Nella procedura che si viene così ad instaurare, il diretto interessato – salvi casi particolari che non consentano l’audizione – dev’essere sentito dal Giudice Tutelare, il quale ha il compito di verificare se sussista o meno la situazione di fragilità prevista dalla legge per l’adozione della misura di protezione; per far ciò il Giudice gode di ampi e de-formalizzati poteri istruttori (art. 407 c.c.).

Usualmente la condizione di fragilità del potenziale beneficiario verrà dimostrata mediante la produzione in giudizio della documentazione medico-sanitaria rilevante, l’ascolto dell’interessato e le informazioni rese da parenti e soggetti comunque a conoscenza della situazione.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, il Giudice Tutelare provvede con la nomina dell’Amministratore di Sostegno. Di norma, se possibile, la scelta ricade tra le persone eventualmente indicate del beneficiario stesso e comunque quelle appartenenti alla cerchia familiare: coniuge. persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro il quarto grado ecc. (art. 408 c.c.).

Solo in caso di conflitto tra i parenti del beneficiario in ordine al soggetto da nominare o se i compiti da assegnare all’Amministratore di Sostegno richiedessero una preparazione tecnica specifica, verrà preferita una persona estranea alla famiglia eventualmente in possesso delle competenze necessarie.

Il decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno deve contenere, almeno, le generalità di beneficiario e persona nominata, la durata dell’incarico (a tempo determinato o indeterminato), oggetto dell’incarico e indicazione degli atti che solo l’Amministratore di Sostegno può compiere oppure che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno, limiti di spese ed utilizzo di somme da parte dell’Amministratore di Sostegno, periodicità con cui l’Amministratore deve riferire al Giudice Tutelare (art. 405 c.c.).

In casi di particolare urgenza può essere richiesta, motivando adeguatamente le ragioni dell’urgenza, la nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio per il compimento di singoli atti (art. 405 c.c.).

A prescindere dai poteri riconosciuti all’Amministratore di Sostegno con il decreto di nomina, per alcuni tipi di attività di natura straordinaria (vendita di immobili, accettazione di eredità, locazioni ultra novennali, promuovere giudizi ecc.), l’Amministratore deve sempre chiedere ed ottenere specifica autorizzazione dal Giudice Tutelare o dal Tribunale (artt. 411, 374 e 375 c.c.).

L’Amministratore di Sostegno nominato deve svolgere il proprio incarico nell’esclusivo interesse del beneficiario; in caso contrario può essere revocato dall’incarico, incarico al quale può peraltro rinunciare (art. 413 c.c.).

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