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Cosa fare quando l’ex non paga l’assegno di mantenimento?

Nella complessa fase che segue una separazione, uno dei nodi più intricati da sciogliere riguarda spesso l’adempimento degli obblighi finanziari nei confronti dei figli e dell’ex coniuge. Non di rado, ci si scontra con l’enorme sfida di ottenere il pagamento degli assegni di mantenimento, elemento cruciale per assicurare un equo sostegno economico ai membri della famiglia. Spesso, il ritardo o il mancato versamento dell’importo dovuto può far scaturire situazioni di disagio e difficoltà finanziarie, mettendo a dura prova l’equilibrio già fragile di questo periodo di transizione.

Il nostro sistema legale, consapevole dell’importanza di affrontare questa problematica con soluzioni efficaci, ha introdotto una serie di strumenti volti a tutelare le ragioni del coniuge creditore, tra cui (art. 473 bis 36 c.p.c.):

  • Iscrizione di ipoteca sui beni del coniuge usando i provvedimenti riguardanti il mantenimento come titoli esecutivi.
  • Dazione di garanzia personale o reale da parte del coniuge obbligato, ove vi sia fondato timore dell’inadempimento dell’obbligo di mantenimento.
  • Mantenimento diretto del terzo, fornendo al coniuge creditore la possibilità di richiedere il pagamento direttamente da terzi debitore del coniuge obbligato qualora quest’ultimo non adempia spontaneamente.

Tale ultimo rimedio, ancora poco conosciuto nella pratica, offre un’alternativa efficace e veloce per garantire l’adempimento dell’obbligo di mantenimento, consentendo di evitare così il moltiplicarsi di azioni esecutive lunghe e costose a fronte della maturazione mensile del credito.

cosa fare se ex non paga mantenimento?

Quali sono i presupposti per ottenere il mantenimento diretto

Per poter ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del terzo debitore del coniuge è necessario ricorrano due distinti presupposti:

a. Esistenza di un provvedimento in materia di mantenimento della prole o del coniuge (nonché dell’ex coniuge, nel caso di assegno divorzile) adottato nel corso di:

  • separazione/divorzio/regolamentazione consensuale delle condizioni di affidamento.
  • procedimento giudiziale volto a dichiarare separazione personale o cessazione/scioglimento del matrimonio nonché definire le condizioni di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

In tal ultimo caso tanto per provvedimenti definitivi quanto per provvedimenti temporanei, adottati dal giudice all’esito di prima udienza di comparizione delle parti.

b. Inadempimento del coniuge obbligato, che deve aver omesso di pagare, in tutto o in parte, quanto pattuito a titolo di mantenimento.

Ai fini della richiesta di mantenimento diretto l’inadempimento può essere:

  • definitivo, ossia quando il coniuge obbligato ometta del tutto di versare quanto dovuto al coniuge creditore.
  • relativo, ossia quando il coniuge obbligato ritardi sistematicamente il pagamento dell’importo dovuto, venendo meno alle esigenze dell’obbligo di mantenimento.

Chi può richiedere il pagamento diretto

La domanda di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento deve essere effettuata dall’avente diritto alla prestazione, ovvero dal:

Per quanto riguarda invece i destinatari della richiesta di pagamento, l’art. 473 bis 36 c.p.c. fa riferimento a coloro che siano debitori di somme periodiche in favore del coniuge obbligato. Ne consegue che la richiesta può essere avanzata nei confronti del terzo tenuto a corrispondere al coniuge obbligato:

  • Stipendio, retribuzione e/o indennità dovute dal datore di lavoro
  • Trattamenti pensionistici
  • Canoni di locazione

Il nuovo procedimento di richiesta di pagamento diretto

A seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, è venuta meno la distinzione procedurale prima esistente a seconda che il mantenimento diretto venisse richiesto per il pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli o a favore del coniuge (ex art. 156 comma 6 cc) o per il pagamento dell’assegno divorzile (ex art. 8 legge divorzio).

Oggi in entrambi i casi si applica procedimento stragiudiziale che permette di ottenere una tutela molto più rapida per il coniuge avente diritto, essendo venuto meno l’intervento del giudice.

In particolare, oggi la procedura per ottenere il pagamento del mantenimento da parte del terzo si sostanzia nelle seguenti fasi (art. 473 bis 37 c.p.c.):

  • Costituzione in mora del coniuge/genitore debitore mediante invio di raccomandata a/r o pec in cui si chiede di regolarizzare la propria posizione pagando assegno di mantenimento dovuto.
  • Invio al terzo obbligato dell’invito al pagamento diretto, da notificarsi in assenza di riscontro dopo 30 giorni da parte del coniuge obbligato unitamente a copia del provvedimento con cui si stabilisce il mantenimento e alla lettera di messa in mora.

Tale comunicazione deve essere notificata anche al coniuge obbligato.

  • Pagamento diretto da parte del terzo, a partire dal mese successivo alla notifica della richiesta, detraendo dalla somma dovuta al coniuge obbligato l’importo a titolo di mantenimento.

La procedura può sembrare semplice, ma è sempre bene farsi assistere da un legale che sappia consigliarvi al meglio.

Cosa succede se il terzo obbligato non paga l’assegno di mantenimento

Per evitare il rischio che il terzo obbligato si rifiuti di adempiere, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti.

 In particolare sarà possibile agire pignorando:

  • Beni mobili
  • Beni immobili
  • Crediti vantati dal terzo obbligato verso altri soggetti, in particolare istituti bancari.

Diversamente, nel caso in cui il terzo non possa adempiere alla richiesta di pagamento diretto in quanto il credito maturato dal coniuge obbligato nei suoi confronti sia già oggetto di una diversa procedura esecutiva, è prevista la possibilità del coniuge richiedente di aggiungersi alla procedura già in essere concorrendo con gli altri creditori per la ripartizione del credito.

In tal ultimo caso, il Giudice dell’esecuzione provvederà ad assegnare pro quota il credito a tutti gli intervenuti, tenendo conto in ogni caso della natura e delle finalità dell’assegno (art. 473 bis 37 c.p.c.).

Come contestare una richiesta di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento

La richiesta di pagamento diretto avanzata dal coniuge avente diritto può essere contestata tanto dal soggetto a cui è rivolta quanto dal coniuge/debitore obbligato.

In particolare:

  • Il terzo potrà opporre tutte le eccezioni riguardanti il proprio rapporto con l’obbligato al mantenimento.  A titolo esemplificativo, il venir meno del rapporto (es. di lavoro, locativo) da cui discende l’obbligo di corrispondere periodicamente le somme o ancora l’impignorabilità o incedibilità del credito.
  • L’obbligato al mantenimento, al contrario, potrà far valere tutte le eccezioni riguardanti il proprio rapporto con il coniuge richiedente ed in particolar modo il venir meno dell’obbligo di mantenimento o l’intervenuta modifica dell’importo dovuto.

Revoca o modifica del pagamento diretto

La revoca o la modifica del pagamento diretto dell’assegno di mantenimento non possono essere disposte in autonomia dal terzo obbligato, pur venuto a conoscenza di circostanze che legittimerebbero tal decisione.

È sempre richiesto infatti un provvedimento del Giudice che, a seguito di specifico ricorso depositato direttamente dal coniuge obbligato, modifichi o revochi gli obblighi alimentari in favore dei figli o dell’ex coniuge.

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