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Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica

danno da responsabilità medica o malasanità

Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica o mala sanità sorge a seguito di trattamento medico sanitario (nell’ambito di un ricovero ospedaliero, di un operazione o intervento chirurgico, per una diagnosi omessa o errata, per il mancato, errato o incompleto consenso informato, etc.) effettuato quantomeno con colpa da parte del personale sanitario. Delle conseguenze dannose riconducibili al cattivo operato del personale sanitario rispondono sia il sanitario medesimo e sia la struttura sanitaria e/o ospedaliera in cui esso opera.

La natura della responsabilità

A seguito della riforma del settore operata dalla L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) la responsabilità del singolo operatore sanitario (salvo che egli abbia agito nell’adempimento di una specifica obbligazione contrattuale assunta con il paziente) rientra nel novero della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) mentre la struttura e/o l’ente ospedaliero che si avvalgono di personale sanitario operante presso le proprie strutture (anche per prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c. ed art. 1228 c.c.).

Sul piano pratico le differenze risiedono:

  • nel diverso regime dell’onere della prova a carico del paziente-danneggiato: laddove si verta in tema di responsabilità aquiliana sarà il danneggiato a dover provare il rapporto di causalità intercorrente tra fatto e danno, nonché la sussistenza del dolo o della colpa in capo al danneggiante, mentre in tema di responsabilità contrattuale il debitore dovrà risarcire l’eventuale danno arrecato al creditore se non prova che l’inadempimento o il ritardo dell’adempimento è stato causato da un’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile;
  • nel termine di prescrizione del diritto: decennale ex art. 2946 c.c. nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, quinquennale ex art. 2947 c.c. nelle fattispecie di responsabilità extracontrattuale

I danni risarcibili

Provato il nesso di causa tra inadempimento sanitario ed il c.d. “evento di danno” (morte del paziente, insorgenza di malattia prima non presente, aggravamento di malattia preesistente, etc.) la persona danneggiata può chiedere il risarcimento del danno subito, principalmente del danno conseguente alla violazione del diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.)

Il danno risarcibile può, comunque, collegarsi anche alla lesione di diritti diversi dalla salute ma pur sempre garantiti dall’ordinamento, come per esempio, la dignità personale (art. 2 Cost.), i diritti all’autodeterminazione e ad una corretta informazione (artt. 2 e 32 Cost.; L. n. 219/2017), etc.

Spesso, poi, vittime dell’errore medico possono essere anche i familiari (coniuge o compagni, figli, genitori, fratelli) del paziente danneggiato nel caso in cui anch’essi vedano lesi propri diritti a seguito dei danni riportati dalla vittima primaria.

Aspetti procedurali

La L. n. 24/2017 ha previsto che i giudizi civili in materia di responsabilità medica debbano essere preceduti (a pena di improcedibilità della domanda) o dal procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 oppure dal procedimento di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite disciplinato dall’art 696 bis c.p.c. Nel caso in cui nessuna conciliazione si raggiunga tra le parti oppure ancora laddove il  procedimento instaurato non si concluda entro sei mesi, si può procedere giudizialmente con il deposito avanti al giudice che ha trattato il procedimento per ATP (ed entro novanta giorni dal deposito della relazione del CTU o dalla scadenza del  termine  semestrale), di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

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