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La prestazione sanitaria del chirurgo estetico richiede una particolare e significativa “informazione” al paziente circa la natura e le conseguenze delle cure cui intende sottoporsi

responsabilità da chirurgia estetica

Quale è la peculiarità della “chirurgia estetica”?

Come ben si può comprendere, la chirurgia estetica è un particolare settore della medicina che si caratterizza in quanto non ha uno scopo primariamente “curativo” essendo piuttosto finalizzata alla eliminazione o quantomeno al miglioramento delle imperfezioni o inestetismi di una persona clinicamente sana.

Intesa in tal senso non va quindi confusa con la chirurgia “plastica” che ha uno scopo curativo o riparativo di difetti o perdite corporee derivanti, ad esempio, da traumi o incidenti.

Possiamo quindi affermare che la persona che intenda sottoporsi a prestazioni sanitarie di natura “estetica” lo faccia in vista del conseguimento di un ben determinato risultato e, quindi, non si rivolga al sanitario solo per ottenere dallo stesso la garanzia che egli farà il possibile per raggiungerlo.

Per riassumere utilizzando la terminologia fatta propria dal Tribunale di Verona (sentenza n. 1620 del 16.08.2021) «in ambito di chirurgia estetica, lo stesso [il professionista chirurgo NDR] va ad effettuare un intervento elettivo ad elevata vincolatività di risultato, nella previsione di un guadagno estetico».

Obbligazione di “mezzi” o di “risultato”?

Avendo chiara la natura peculiare della specializzazione medica estetica, sarà più facile comprendere il motivo per il quale parte consistente (sebbene non univoca) della giurisprudenza l’abbia considerata, per il personale sanitario, come fonte di un obbligo di risultato piuttosto che di mezzi.

La distinzione tra le due fattispecie può essere così riassunta:

  • le obbligazioni di “mezzi” comportano che il debitore (nel nostro caso il sanitario estetico) debba svolgere in maniera competente una determinata prestazione a prescindere dal fatto che da ciò consegua o meno lo specifico obiettivo perseguito dal creditore (nel nostro caso il paziente)
  • le obbligazioni di “risultato”, invece, comportano che il debitore (il medico chirurgo) debba conseguire la finalità specifica prefissasi dal creditore (la persona che si sottopone a trattamento)

Come detto una parte consistente della giurisprudenza si è espressa in tal senso: valga per tutte la seguente affermazione: «l’obbligazione grava sul chirurgo plastico non è quella… di fornire le cure ma è piuttosto volta al miglioramento delle imperfezioni è evidente come questa disciplina chirurgica ben si presti ad essere considerato ampiamente come fonte di un’obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo» (così si esprime il Tribunale di Pistoia nella sentenza n. 595 del 30.06.2021 anche richiamando precedente analoga posizione della Corte di Cassazione n. 10014/1994).

Ne consegue che laddove, all’esito dell’intervento e delle cure, il paziente non abbia raggiunto il risultato estetico che egli si prefiggeva il personale sanitario coinvolto potrà essere chiamato a risponderne (circa i danni risarcibili si legga il precedente articolo Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità medica qui consultabile), ciò in quanto -sempre così si esprime la giurisprudenza (nel caso particolare Trib. Piacenza, n. 29 del 27.01.2022)- «è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e , dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura».

    Come opera il “consenso informato”?

    Della figura generale del consenso informato in ambito sanitario si è già trattato in precedente contributo al quale pertanto si rimanda.

    In questa sede, tuttavia, occorre evidenziare come, dalle premesse trattate (natura peculiare della chirurgia estetica, obbligo di risultato da parte del medico) discenda la particolare importanza che riveste l’onere informativo a carico dei sanitari che non potrà essere limitato alla enunciazione al paziente dei rischi delle cure ma andrà esteso anche alla concreta perseguibilità o meno dei miglioramenti estetici prefissatisi (vedasi ad esempio Cassazione Civile n. 29827/2019).

    La persona che si rivolga al sanitario con l’obiettivo di risolvere un disagio estetico-relazionale (quindi non trovandosi in situazione di necessità terapeutica strettamente intesa) esprime l’intenzione di migliorare il proprio aspetto fisico e tale circostanza -affermano i giudici (nella specie Cassazione Civile n. 12830 del 06.06.2014 o Tribunale Milano n. 9321 del 18.09.2017)- «acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi di cui è tenuto il sanitario, anche perché solo in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l’opportunità o meno di sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica. In questa materia infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all’eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un’informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto».

      Quindi, in ambito medico-estetico, il personale sanitario deve fornire al paziente una specifica e pregnante informativa così da consentirgli di esprimere un pieno ed adeguato consenso informato ai trattamenti sanitari cui va a sottoporsi, e ciò in adempimento degli obblighi previsti non solo dalla legislazione nazionale (in particolare dall’art. 1 L. n. 219/2017) ma altresì dalle norme deontologiche della professione (in particolare art. 76 bis del Codice di Deontologia Medica che, tra l’altro, prevede «Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, … nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, [e] individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia…».

      Una volta che il sanitario estetico abbia illustrato in maniera esaustiva, dettagliata, chiara e comprensibile: natura e modalità dell’intervento, possibili rischi e conseguenze delle cure e realistiche possibilità di riuscita o meno dei trattamenti anche in relazione alle aspettative della persona; egli (ove non abbia operato con negligenza ed imperizia) potrà andare esente da responsabilità per il mancato raggiungimento del risultato cui il paziente aspirava.

      Ciò in quanto il paziente, come detto adeguatamente informato attorno a tutti gli aspetti del trattamento sanitario estetico (ivi inclusa la rispondenza o meno alle sue aspettative), ha assunto consapevolmente la decisione di correre i rischi prospettati dallo specialista e non ha invece rifiutato di sottoporsi ai trattamenti (non terapeutici ma) meramente migliorativi del proprio aspetto estetico.

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