Al pari di ogni altro esercente una professione medica, anche il dentista, in caso di danno cagionato al paziente, è tenuto al risarcimento secondo le norme inerenti la responsabilità sanitaria,
- Quella del dentista è una professione sanitaria?
- Si possono fare alcuni esempi di responsabilità dell’odontoiatra?
- A che titolo risponde il dentista: contrattuale o extracontrattuale?
- Chi deve provare cosa?
- Quali danni è tenuto a risarcire il dentista?
- In quanto tempo si prescrive la responsabilità del dentista?
Quella del dentista è una professione sanitaria?
Che il dentista eserciti una vera e propria “professione sanitaria” è circostanza pacifica nel comune sentire, in quanto avente ad oggetto attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che può essere esercitata a seguito dell’ottenimento di titolo abilitante (fonte: sito Ministero della Salute).
È peraltro la stessa legge istitutiva della professione di odontoiatra (Legge 24.07.1985, n. 409) ad affermare espressamente che «È istituita la professione sanitaria di odontoiatra» (art. 1) la quale ha ad oggetto le attività «inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche» (art. 2).
Va da sé, pertanto, che anche il professionista dentista è soggetto alle norme in materia di responsabilità degli esercenti professioni sanitarie come modellata dalla c.d. Legge Gelli-Bianco n. 24/2017.
Si possono fare alcuni esempi di responsabilità dell’odontoiatra?
Le fattispecie concrete che potrebbero riguardare una responsabilità del dentista (sotto forma di aggravamento della patologia esistente oppure di provocamento di nuova problematica) sono varie e numerose, per cui a titolo meramente esemplificativo si possono indicare i casi di:
● lesioni di nervi
● infezioni
● ascessi
● rottura o cattiva esecuzione dell’impianto o protesi dentale
● rottura o caduta dei denti o intervento eseguito su dente sbagliato
● problemi connessi all’anastesia
● omessa o errata prescrizione di cure antibiotiche o farmacologiche
o ancora:
● trattamento non necessario di denti sani
● otturazioni troppo piccole o grandi
● errata devitalizzazione dentale
● applicazione di corone non corrispondenti
● estrazione non necessaria di elemento dentale conservabile
A che titolo risponde il dentista: contrattuale o extracontrattuale?
Si è visto che anche la professione dell’odontoiatra è soggetta alla disciplina della responsabilità medica, poiché anche il dentista è un sanitario a tutti gli effetti.
Ne consegue che laddove il paziente si rivolga ad un centro odontoiatrico oppure ad un singolo dentista e a seguito delle cure ricevute riporti un danno attribuibile alla condotta del professionista potrà agire per il risarcimento del pregiudizio subito secondo la disciplina prevista dalla L. n. 24/2017, ed in particolare dall’art. 7 della Legge.
Secondo tale norma:
● il centro o la struttura rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, sia diretta (cfr. art. 1218 c.c.) che indiretta per il fatto commesso dai propri addetti (cfr. art. 1228 c.c.)
● il singolo dentista risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (cfr. art. 2043 c.c.) a meno che non abbia agito nell’ambito di un accordo negoziale stipulato direttamente con il paziente (contratto d’opera – cfr. art. 2222 c.c.), nel qual caso il regime della responsabilità è ovviamente quello contrattuale (cfr. art. 1218 c.c.)
La distinzione tra le due diverse ipotesi di responsabilità è rilevante soprattutto ai fini della corretta individuazione degli oneri probatori gravanti in capo a paziente ed odontoiatra (o struttura sanitaria).
La prova del danno a carico del paziente
La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risiede essenzialmente nel diverso regime dell’onere della prova a carico del paziente-danneggiato:
● laddove si verta in tema di responsabilità aquiliana/ extracontrattuale sarà il danneggiato a dover provare il rapporto di causalità intercorrente tra fatto e danno, nonché la sussistenza del dolo o della colpa in capo al danneggiante
● in ipotesi di responsabilità contrattuale il debitore (ossia la struttura sanitaria o il professionista in caso di rapporto negoziale) dovrà risarcire l’eventuale danno arrecato al creditore (ossia il paziente danneggiato) se non prova che l’inadempimento o il ritardo dell’adempimento sia stato causato da un’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile
Con la riforma della materia operata nel 2017 l’ambito della responsabilità extracontrattuale è stata quindi “confinata” alla figura del medico che, in quanto operante all’interno di una struttura sanitaria, presti la propria attività in beneficio di un paziente rivoltosi alla struttura medesima e con il quale non ha alcun tipo di rapporto o accordo “diretto”.
In tutti gli altri casi -quindi per quel che riguarda la struttura sanitaria che accoglie il paziente ed il dentista operante in libera professione o che comunque si obblighi in prima persona nei confronti del paziente- il regime della responsabilità contrattuale comporta che:
● il paziente-danneggiato debba dimostrare: l’esistenza dell’accordo contrattuale (con la struttura o con il dentista); l’aggravamento della patologia preesistente oppure la manifestazione di una nuova malattia o problematica che sia conseguenza dell’intervento del sanitario (e quindi il nesso di causalità con l’azione o l’omissione del medico-dentista). Ciò significa che il paziente danneggiato deve denunciare non una qualsiasi mancanza di prestazione da parte dell’odontoiatra, bensì un inadempimento c.d. qualificato ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 577/2008).
● il medico-dentista sia chiamato a provare: il suo corretto adempimento oppure l’impossibilità della corretta prestazione per causa imprevedibile o inevitabile (cfr. anche art. 1256 co. 1 c.c.), quindi per fatto ad egli non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.); in caso di errore imputabile che lo stesso nel caso di specie non abbia avuto alcun ruolo rilevante nell’aggravamento o manifestazione della patologia lamentata
Quali danni è tenuto a risarcire il dentista?
Una volta appurata la responsabilità dell’odontoiatra, i danni risarcibili possono essere ricondotti a diverse categorie.
La distinzione fondamentale è tra:
● danni non patrimoniali: si tratta, principalmente, del danno conseguente alla violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente (cfr. art. 32 Cost.) -sotto forma sia di invalidità permanente (conseguente a lesioni irreversibili e quindi destinate a perdurare nel tempo, che viene quantificata da apposita visita medicolegale in termini percentuali sino al 100%) e sia di invalidità temporanea (connessa al tempo necessario a guarire dalla fase acuta della malattia, che viene quantificata in giorni per i diversi gradi di impossibilità ad attendere alle attività quotidiane)- oppure di altri diritti garantiti dall’ordinamento quali la dignità personale (cfr. art. 2 Cost.), l’autodeterminazione e la corretta informazione (cfr. artt. 2 e 32 Cost.; L. n. 219/2017)
● danni patrimoniali (cfr. art. 1223 c.c.): consistono innanzitutto nel rimborso delle spese sostenute (c.d. danno emergente) quali ad esempio le spese mediche per l’intervento inutile o dannoso dal quale è scaturito il danno; per le visite, cure ed interventi successivi destinati ad ovviare e rimediare, per quanto possibile, al danno; per effettuare gli spostamenti e trasferte necessari per visite, cure, esami etc.
Nel caso in cui in conseguenza dell’inadempimento del dentista il paziente abbia poi perduto irrimediabilmente possibilità di guadagno (pensiamo, ad esempio, ai casi di problemi di linguaggio per il cantante o il doppiatore; di peggioramenti estetici per attori o modelli; di impossibilità ad iniziare un lavoro che si era accettato prima dell’intervento dannoso; etc.) si potrà chiedere il ristoro anche di tale passivo (c.d. lucro cessante).
Il danno alla persona di natura non patrimoniale è risarcito facendo applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (in caso di invalidità permanente fino al 9%) ovvero delle Tabelle predisposte dall’Osservatorio della Giustizia di Milano (in ipotesi di invalidità permanente superiore al 9%).
La tematica dei criteri risarcitori del danno alla persona da malpractice medica è stato da noi specificamente trattato in un precedente articolo (Danno da responsabilità sanitaria e tabelle risarcitorie) al quale pertanto si rimanda per ogni conseguente approfondimento.
In quanto tempo si prescrive la responsabilità del dentista?
Quanto detto in relazione alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del centro odontoiatrico e del professionista dentista rileva anche in relazione al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno: decennale (cfr. art. 2946 c.c.) nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, quinquennale (cfr. art. 2947 c.c.) nelle fattispecie di responsabilità extracontrattuale.