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Fuga e omissione di soccorso nel sinistro stradale

Spesso capita di leggere sui giornali di persone che, coinvolte in un incidente stradale, si danno alla fuga senza fermarsi e prestare soccorso ai feriti.

Questo preoccupante fenomeno, in aumento negli ultimi anni è un reato punito severamente dall’ordinamento.

Scopriamo in cosa consiste

La norma: art. 189, comma 6 e 7 Codice della Strada

Omissione di soccorso

Chi, dopo aver provocato un incidente con feriti non si ferma e/o fugge risponde del reato di cui all’art. 189 comma 6 del Codice della Strada ovvero fuga dopo un incidente stradale

Se poi non presta l’assistenza necessaria risponde dell’ulteriore reato di cui all’art. 189 comma 7 del Codice della Strada ovvero omissione di soccorso dopo un incidente stradale.

Si tratta di due condotte diverse autonome e indipendenti introdotte nel Codice della Strada con finalità diverse: difatti, con la fuga viene punito l’impedimento nell’identificazione dei soggetti rimasti coinvolti nel sinistro, mentre con l’omissione di soccorso che le persone ferite abbiano un aiuto immediato

  • Fuga dopo un incidente

Chi fugge sostanzialmente si sottrae all’identificazione complicando di conseguenza la ricostruzione della dinamica del sinistro in cui si è coinvolti.

Per essere puniti è sufficiente che sia provato il coinvolgimento in un sinistro stradale idoneo ad arrecare danno alle persone, senza che sia necessaria la consapevolezza di aver effettivamente arrecato quel danno.

  • Omissione di soccorso dopo incidente

Mentre, per quanto riguarda l’omissione di soccorso il livello di consapevolezza deve essere diverso.

Difatti, in questo caso, è punita la condotta di chi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con feriti non ha prestato loro la necessaria assistenza.

A nulla rileva se i feriti vengono soccorsi successivamente da terze persone: si risponde in ogni caso del reato di fuga e di omissione di soccorso così come se il conducente si ferma, ma la sosta ha una durata breve senza fornire l’adeguata assistenza.

Conseguenze penali della fuga e dell’omissione di soccorso

A seguito di un incidente con danno alle persone si può essere arrestati in flagranza di reato o si può essere destinatari di misure coercitive (ovvero misure che limitano la libertà personale) quali:

Arresto e misure coercitive che tuttavia non possono essere applicate nel caso in cui il conducente si metta a disposizione dell’autorità giudiziaria entro le ventiquattro ore successive al fatto.

Inoltre, per il reato di fuga è prevista una condanna che va 6 mesi a 3 anni di reclusione mentre per l’omissione di soccorso da 1 a 3 anni di reclusione.

Qualora nell’incidente si siano cagionate lesioni gravi e gravissime, si risponderà anche del reato di cui all’art. 590 bis cp

Chi invece si dà alla fuga dopo aver provocato un incidente con danno alle cose e/o ad animali è assoggettato solamente alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.

Conseguenze amministrative della fuga e dell’omissione di soccorso

Oltre alle conseguenze penali, il soggetto ritenuto colpevole del reato di fuga e/o omissione di soccorso viene assoggettato anche alla sanzione amministrativa accessoria che colpisce direttamente il titolo di guida.

Difatti, la patente di guida viene sospesa per un periodo che va:

  • da 1 anno a 3 anni per il reato di fuga
  • da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per il reato di omissione

È prevista, invece, la revoca della patente per il conducente che ha guidato in stato di ebbrezza o da alterazione da sostanza stupefacente

Casi concreti di fuga e omissione di soccorso

  • Ciclista che dopo essere stato sorpassato da un’auto perde l’equilibrio e cade a terra riportando lesioni. Il conducente dell’auto non si accorge dell’accaduto procedendo nella propria marcia. Vi è assoluzione perché il fatto non sussiste sia per la fuga che per l’omissione di soccorso se si dimostra che, in assenza di contatto tra auto e bici, l’automobilista non si era potuto accorgere della caduta del ciclista né delle lesioni riportate e della necessità di assistenza.
  • Due autovetture si scontrano lato specchietti con conseguente esplosione dei finestrini di entrambe le vetture e lesioni di una delle due conducenti: Il conducente non lesionato non si ferma e non presta soccorso assoluzione perché il fatto non costituisce reato avendo dimostrato l’assenza della consapevolezza di essere stata coinvolta in un incidente con feriti bisognosi di assistenza essendosi trattato di mero urto tra gli specchietti delle due auto con limitati danni materiali alla vettura dell’imputata e non avendo ella stessa riportato lesioni
  • Auto tampona un motorino. Nasce una discussione tra i due conducenti sulla responsabilità del sinistro. L’auto, nel ripartire, colpisce parzialmente il conducente del motorino che riporta lesioni. L’automobilista non si ferma e non presta soccorso: condanna per fuga ed omissione di soccorso ad anni 1 di reclusione e disposta la sospensione della patente di guida per complessivamente 2 anni e 6 mesi

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