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Nel corso dell’ultimo anno gli organi di Polizia hanno sanzionato quasi 9 mila persone per aver guidato sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Gli strumenti più utilizzati per rilevare uno stato di alterazione dovuto all’alcol sono l’etilometro e gli accertamenti ematici eseguiti da personale sanitario. Entrambe queste indagini celano ‘lati oscuri’ che è bene conoscere per fronteggiare eventuali sanzioni irrogate non regolarmente.

Vediamo quali

L'accertamento dello stato di ebbrezza

L’etilometro è infallibile?

Lo strumento principale utilizzato per accertare lo stato di ebbrezza è l’etilometro (art. 379 co. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) che analizza l’aria alveolare espirata.

In presenza di una rilevazione positiva, l’Organo accertatore provvede a stampare il cd. scontrino si da fornire al Giudice una prova documentale per condannare l’automobilista per guida in stato di ebbrezza.

La misurazione avviene attraverso una delle due tipologie di etilometro in uso: quello a fiala monouso e/o quello elettronico.

Entrambe le tipologie sono omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione all’esito positivo di tutta una serie di prove effettuate periodicamente da parte del Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), al fine di verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.

Nel contempo, ogni etilometro deve essere identificabile ed accompagnato da un libretto metrologico e da un manuale di istruzioni in lingua italiana. Ciò significa che ogni etilometro deve essere dotato di apposita targhetta inamovibile con l’indicazione del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi dell’omologazione e del numero di identificazione.

Omologazione e taratura dell’etilometro

Elemento fondamentale per verificare la regolarità delle rilevazioni è l’omologazione e la calibratura dell’apparecchiatura.

La Direzione Generale della Motorizzazione deve verificare la rispondenza della strumentazione ai requisiti prescritti prima della loro utilizzazione con la c.d. taratura obbligatoria annuale. In caso di esito positivo questo è annotato sul libretto dell’etilometro, mentre in caso di esito negativo delle verifiche lo strumento deve essere ritirato dall’uso.

Senza l’omologazione e la taratura la Pubblica Amministrazione non ha prove a carico dell’automobilista. Ciò significa che, in caso di contestazioni, la P.A. è gravata dall’onere di provare il corretto espletamento di tutte le attività preventive finalizzate alla corretta taratura dell’apparecchio.

In buona sostanza, sulla Pubblica Amministrazione incombe l’onere della prova del regolare funzionamento dell’etilometro. Senza la dimostrazione che lo strumento è stato sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura mancherà il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Negli etilometri a fiala monouso la presenza di alcol nell’aria espirata dal controllato è indicata dalla variazione del colore della sostanza presente nella fiala (bircomato di potassio), con la conseguenza che, più è evidente tale variazione, tanto maggiore sarà il quantitativo di alcool presente nel soggetto sottoposto al test.

Nell’etilometro elettronico la presenza di alcool etilico si rileva grazie ad un sensore che si trova all’interno di un boccaglio monouso all’interno del quale si deve soffiare aria capace di rilevare la presenza di gas/alcool etilico, facendo apparire il risultato su un display elettronico presente sull’apparecchio.

Con onere della prova a suo carico il controllato potrà fornire, la prova contraria all’accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esercizio dell’espirazione.

All’agente accertatore è sufficiente per provare il reato di guida in stato di ebbrezza rilevare per due volte valori eccedenti i limiti di legge, ovvero un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, in un intervallo di 5 minuti l’uno dall’altro, riportandoli nel verbale di contestazione (art 379 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada).

L’accertamento è nullo e non utilizzabile se prima di farlo gli ufficiali e gli agenti di polizia ai sensi dell’art. 354, co. 3, c.p.p. non avvisano il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Tale obbligo non ricorre solo se l’accertamento è effettuato in via esplorativa, in quanto trattasi di attività di polizia amministrativa, mentre ricorre nel caso in cui gli ufficiali ritengano, al momento dell’accertamento, di poter desumere lo stato di alterazione del soggetto da qualsiasi elemento sintomatico dello stato di ebbrezza.

L’accertamento ematico

L’accertamento alcolemico può essere fatto oltre che con l’etilometro anche mediante esami del sangue richiesti ai sanitari dall’Autorità intervenuta.

Prima di sottoporre l’interessato a tale esame è necessario rivolgergli avviso ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a pena di nullità dell’esame stesso, ciò anche quando è eseguito dai sanitari del Pronto Soccorso autonomamente.

Tutto ciò vale anche se l’Autorità intervenuta richieda l’effettuazione di tale accertamento sul prelievo ematico già operato autonomamente da una struttura ospedaliera in ragione dell’applicazione del protocollo ordinario di pronto soccorso ai fini di diagnosi e cura (es: in caso di incidente)

In entrambi i casi siamo in presenza di un accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia a pena di nullità dell’accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti.

Rimedi contro l’invalidità degli accertamenti eseguiti

Le autorità competenti nell’eseguire l’alcoltest devono rispettare le formalità previste dalla legge, viceversa l’automobilista potrà ricorrere per invalidare gli esiti dei controlli effettuati.

Spesso difatti capita che:

  • lo strumento di rilevazione non sia omologato o tarato annualmente (le verifiche si possono fare mediante istanza di accesso agli atti amministrativi da presentarsi al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli
  • l’automobilista non venga avvisato del diritto di farsi assistere da difensore di fiducia o che detto avviso non venga riportato sul verbale di contestazione
  • l’alcoltest venga effettuato con colpevole ritardo invalidando gli esiti in quanto la curva alcolemica con il trascorrere delle ore varia non consentendo di stabilire l’effettivo tasso alcolemico al momento del fermo;
  • ritardo nell’esecuzione tra primo e secondo test di verifica;
  • l’organo accertatore si dimostri incurante di patologie (ad es: reflusso gastroesofageo) e/o di assunzione di farmaci da parte del conducente. Questi, però, sarà onerato di fornire la prova che non si trovava in stato di alterazione alcolica.

In tutti questi casi, considerata la pesantezza delle sanzioni amministrative e penali irrogate al conducente trovato in stato di ebbrezza è importante valutare con un avvocato di fiducia la possibilità di fare ricorso per annullare gli effetti del controllo effettuato

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