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Una manovra azzardata, un bicchiere di troppo, un momento di distrazione o un pedone non visto che attraversa la strada: basta un attimo per provocare un incidente stradale.  

In alcuni casi il conducente colpevole di aver provocato un incidente si trova a dover fronteggiare le conseguenze della sua condotta contraria alle norme del Codice della Strada.

Una tra le più incisive è certamente quella della sospensione della patente. La pubblica autorità, infatti, alla sussistenza di certi presupposti può ordinare il ritiro immediato della patente a chi abbia provocato un incidente stradale.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Sospensione della patente

Sospensione della patente: i provvedimenti del Giudice e del Prefetto

La sospensione della patente può essere disposta sia dal Prefetto che dal Giudice penale.

Cambia però la natura giuridica del provvedimento:

  • La sospensione della patente a seguito di condanna: si tratta di una pena accessoria, irrogata dal Giudice penale a seguito di condanna per uno dei reati connessi alla circolazione stradale, ad esempio come quelli previsti dagli artt. 186187 CdS.

La durata della sanzione viene stabilita dal giudice stesso – entro i limiti minimi e massimi individuati dalle norme applicate. Al periodo di sospensione accessoria deve essere sempre detratto il tempo eventualmente già scontato a titolo di sospensione provvisoria.

  • La sospensione provvisoria della patente: si tratta di un provvedimento amministrativo di natura cautelare adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 CdS, come conseguenza della commissione di specifici condotte legate alla circolazione stradale, con durata variabile da 15 giorni fino ad un massimo di cinque anni. Ipotesi che analizzeremo nel presente articolo

Chi dispone la sospensione della patente?

La decisione di ritirare provvisoriamente la patente spetta al Prefetto ai sensi dell’art. 223 CdS solo ed esclusivamente per reati legati alla circolazione stradale. In particolare, vi rientrano le ipotesi di:

In tutti questi casi l’organo accertatore intervenuto per fare i rilievi del sinistro può ritirare immediatamente la patente al soggetto responsabile.

Il documento di guida deve essere trasmesso entro 10 giorni al Prefetto insieme a copia degli accertamenti effettuati e del verbale di contestazione. In alternativa, il Prefetto ricevuti gli atti, dovrà valutare se sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità e, solo in quel caso, confermerà/disporrà il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, indicandone la durata.

Qual è la funzione della sospensione della patente?

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente ha una funzione cautelare: ma cosa significa?

Sostanzialmente, quando si parla di provvedimento cautelare, si fa riferimento ad un provvedimento provvisorio che viene adottato – ove ricorrano elementi di responsabilità evidenti – per evitare che il soggetto colpevole possa ripetere la condotta pericolosa/dannosa già posta in essere.

Un esempio ci aiuterà a capire: la sospensione provvisoria della patente potrà essere disposta nei confronti del soggetto a cui viene riscontrato un tasso alcolemico elevato o nei confronti del soggetto che abbia provocato un incidente con manovre azzardate alla guida. Ciò perché si ritiene altamente probabile che il guidatore ponga di nuovo in essere la medesima condotta.

Tale provvedimento, però, per assolvere la sua funzione cautelare, deve essere adottato in tempi brevi. Viceversa viene meno l’obiettivo di evitare che il soggetto colpevole possa reiterare nell’immediato la condotta colposa.

In altri termini, se passano diversi mesi tra la causazione dell’incidente ed il provvedimento prefettizio la sospensione della patente è del tutto inutile in quanto i presupposti cautelari vengono neutralizzati dal passare del tempo.

In mancanza dei presupposti cautelari, la sospensione provvisoria della patente potrà essere impugnata davanti al Giudice di Pace ottenendo la restituzione del documento di guida.  

Come annullare la sospensione della patente?

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente potrà essere messo in discussione ogni volta che non sussistano le esigenze cautelari che ne hanno determinato l’adozione.

In particolare, il provvedimento di sospensione cautelare del documento di guida potrà essere impugnato ogni qual volta che:

  • Non sussistano gravi e precisi indizi di responsabilità del destinatario del provvedimento: ad esempio – ove si dimostri che la rilevazione del tasso alcolemico è stata effettuata in modo errato dagli operatori intervenuti o che la dinamica dell’incidente stradale – come ricostruita nel rapporto di servizio – è ben diversa da quella reale. In entrambi i casi viene meno il presupposto fondamentale per l’adozione del provvedimento.
  • Il provvedimento è stato adottato a notevole distanza di tempo dal giorno in cui si è verificata la condotta colposa che ha portato alla causazione di un sinistro stradale. Infatti, il provvedimento emesso con colpevole ritardo da parte del Prefetto non potrebbe svolgere alcuna funzione cautelare in quanto tardivo. Ciò perché il decorso di diversi mesi senza l’adozione di nessun provvedimento volto ad evitare la reiterazione della condotta è idoneo a neutralizzare le esigenze cautelari previste dall’art. 223 CdS.

Quindi cosa fare dopo la notifica del provvedimento di sospensione della patente?

Il consiglio è quello di rivolgersi nel più breve tempo possibile ad un avvocato per valutare la possibilità di opporsi al provvedimento di sospensione cautelare della patente.

L’opposizione dovrà essere promossa entro il termine di 30 giorni dalla notifica avanti il Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione.

Che veicoli si possono guidare dopo la sospensione della patente?

Se è vero che normalmente la sospensione provvisoria della patente impedisce di mettersi alla guida di qualsiasi veicolo a motore – costringendo il destinatario ad utilizzare mezzi pubblici o la bicicletta – è altresì vero che in casi particolari è possibile chiedere un’autorizzazione ad hoc al Prefetto per poter ugualmente utilizzare l’auto e/o il motorino in specifiche fasce orarie.

A tal riguardo, l’art. 218 comma 2 CdS prevede espressamente la possibilità, entro 5 giorni da quando è stata ritirata la patente dagli organi accertatori ed esclusivamente nel caso in cui non ci sia stato un sinistro stradale, di chiedere al Prefetto un permesso di guida per recarsi a lavoro. Tale permesso potrà essere concesso per non più di tre ore giornaliere ove debitamente motivato e solo se l’utilizzo di mezzi di locomozione alternativi sia troppo gravoso da sostenere.

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