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Stalking: cos’è e come difendersi

Secondo le statistiche Istat del 2022, le segnalazioni di stalking alle forze dell’ordine continuano ad aumentare in maniera significativa.

Questo trend allarmante trova, purtroppo, conferma in numerose notizie di cronaca ragion per cui è opportuno analizzarne i suoi elementi principali.

All’interno di questo articolo esamineremo i diversi aspetti del reato di atti persecutori: dalle condotte che possono integrarlo alle diverse tipologie di stalking esistenti sino agli strumenti di tutela messi a disposizione delle vittime.

stalking

Come capire se si tratta di stalking?

Il legislatore ha provveduto a disciplinare il delitto di atti persecutori all’art. 612 bis c.p. individuandone elementi costitutivi ben precisi che lo differenziano da altre fattispecie simili.

Perché una determinata condotta rientri nello stalking è necessario che sia connotata da:

  • Ripetitività, ovvero il ripetersi (per almeno due volte) di una delle condotte rientranti nel novero degli atti persecutori.
  • Molestia o minaccia, comprensive di atteggiamenti che vanno dalle telefonate all’invio di email e/o messaggi SMS o WhatsApp contenenti insulti; per passare agli appostamenti sotto casa, sino alla creazione di profili falsi su social network per spiare online o, ancor peggio, agli inseguimenti o al danneggiamento di beni della vittima.
  •  La paura della vittima per la propria incolumità o per quella dei propri cari o la induca a mutare il proprio stile di vita, ad esempio portandola a non uscire più di casa da sola, a cambiare orari/percorsi per evitare di incontrare il proprio aggressore

Quanti tipi di stalking esistono?

Al fine di tutelare nel modo più ampio possibile la vittima, nel corso del tempo la giurisprudenza ha individuato diverse tipologie di stalking, che differiscono tra loro a seconda dei soggetti coinvolti.

Stalking familiare

È la tipologia stalking più comune e si consuma all’interno della relazione affettiva.

In tal caso lo stalker – uomo o donna – potrà essere:

  • Il partner, a prescindere dalla durata della relazione affettiva, che può essere anche di pochi mesi.
  • L’ex partner.

Tale tipologia di stalking confina con la diversa fattispecie di reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dalla quale si distingue a seconda che tra le parti sussista o meno un rapporto di convivenza:

  • se vittima e stalker convivonomore uxorio o coniugati – si ricade nell’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

se vittima e stalker non convivono o non permangono doveri di solidarietà successivi alla cessazione della convivenza (es. in quanto divorziati), allora si ricade nel reato di stalking aggravato per aver commesso il fatto in danno di persona con cui si è intrattenuta una relazione affettiva.

Stalking condominiale

Rientrano in tale ipotesi gli atti persecutori posti in essere da un condomino nei confronti di uno o più vicini di casa.

Questo tipo di stalking si manifesta attraverso una serie di azioni invasive, come ad esempio:

  • sorvegliare costantemente gli spostamenti dei vicini
  •  spiare attraverso finestre o utilizzare apparecchiature di registrazione
  •  seguire gli individui all’interno o all’esterno del condominio
  • intercettare le comunicazioni
  • accedere abusivamente alle abitazioni altrui.

In casi del genere, a tali condotte consegue normalmente un cambio di abitudini da parte della vittima, spinta ad esempio a mutare i propri orari, ad uscire dall’appartamento sempre accompagnata o nei casi peggiori a rinunciare direttamente ad uscire.

Cyberstalking

In tal caso lo stalker sfrutta la tecnologia digitale – come internet o i dispositivi mobili – per perseguitare, molestare o minacciare un’altra persona.

Comunemente, tale forma di stalking che si connota per la particolarità dei mezzi usati, si abbina alle altre tipologie soprarichiamate ed include condotte quali:

  • Minacce e molestie online
  • Monitoraggio e sorveglianza delle attività della vittima sui social media ad esempio con l’analisi delle foto caricate, dei post pubblicati o dei luoghi visitati, al fine di mantenere un controllo costante sulla sua vita virtuale.
  • Diffusione non autorizzata di informazioni personali o private sulla vittima, come indirizzo, numero di telefono, luoghi frequentati o dettagli della vita personale attraverso post pubblici sui social media, forum online o siti web.
  • Creazione di account falsi o impersonificazione al fine di molestare la vittima, inviare messaggi ingannevoli o diffondere false informazioni sulla stessa.
  • Hacking o accesso non autorizzato agli account online della vittima, come l’e-mail o i profili sui social media, al fine di spiare, danneggiare o rubare informazioni personali.

Stalking occupazionale

Il fenomeno dello stalking occupazionale si configura nel momento in cui un dipendente subisce un costante e insistente persecuzione da parte del datore di lavoro, di un superiore gerarchico o di colleghi.

Rientrano nello stalking sul lavoro ad esempio:

  • lettere di ammonimento o richiami disciplinari immotivati.
  • offese o insulti proferiti di fronte ad altri colleghi.
  • aggressioni fisiche, tra cui palpeggiamenti o contatti fisici indesiderati.
  • isolamento sociale, cercando di ostracizzare collega e di allontanarlo dal resto del gruppo.

Tali condotte devono causare un’ansia e una preoccupazione tali da determinare un significativo impatto sulle abitudini di vita della vittima, incidendo sulla sfera della vita privata, al di fuori dell’ambito lavorativo.

Al contrario, ove le condotte soprarichiamate non ledano la sfera privata dal lavoratore ma rimangano circoscritte all’ambiente lavorativo, si ricadrà nel diverso istituto del mobbing

Cosa fare se si è vittime di stalking?

Se si ritiene di essere vittime di stalking, è possibile agire in due modi diversi:

Una volta sporta querela, la remissione potrà essere esclusivamente processuale.

  • Fare istanza di ammonimento al questore: in tal caso, l’autore delle condotte integranti stalking verrà diffidato formalmente dal attuare ulteriori atti persecutori. Ove persista in tali condotte, scatterà automaticamente la denuncia alle autorità competenti.

Una volta sporta denuncia, per evitare il persistere della condotta, su iniziativa del P.M. allo stalker potranno essere applicate le seguenti misure cautelari:

  • allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e/o ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), così da tutelare la vittima di stalking permettendole di recuperare i propri spazi di autonomia. In entrambi i casi, l’ordinanza che disponga o modifichi la misura cautelare dovrà essere sempre notificata anche alla persona offesa e, se presente, al suo difensore così da permetterne un aggiornamento in tempo reale (art. 282 quater c.p.p).
  • divieto di dimora, impedendo all’indagato di risiedere in un dato Comune che, nel caso del reato di stalking, coinciderà normalmente con il luogo di domicilio/residenza della persona offesa.

Come si prova lo stalking?

Benché il delitto di stalking rientri nei c.d. reati a forma libera – realizzabili con una molteplicità di condotte
difficilmente tipizzabili a priori – sarà possibile raccogliere una serie di prove utili a dimostrare le condotte
vessatorie subite, da allegare in sede di querela.
In particolare, potranno essere utilizzati:

  1. certificati medici, utili a dimostrare l’esistenza di episodi di violenza fisica o psichica ai danni della
    persona offesa da parte dello stalker.
  2. registrazioni audio/video che, ad esempio, ritraggano il molestatore mentre è intento a pedinare la
    vittima o ancora ad insultarla o a danneggiare beni di sua proprietà.
  3. screenshot di chat whatsapp o di altri social network, recanti ad esempio insulti o minacce direttamente
    rivolti alla persona offesa.
  4. tabulati telefonici.

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