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Liti tra vicini di casa: quando è reato?

Vivere in un condominio – si sa – non è facile. La convivenza può diventare difficile soprattutto in presenza di molte unità immobiliari e di inquilini poco propensi al quieto vivere.

La lista dei dispetti, più o meno gravi, all’ordine del giorno è lunga e ricomprende i casi in cui il vicino:

  • non raccoglie le deiezioni del cane
  • sporca il balcone con mozziconi di sigaretta
  • punta le telecamere di sicurezza sulle altre unità abitative
  • ascolta a tutto volume la musica ad ogni ora del giorno
  • impedisce il parcheggio o l’uscita degli altri veicoli dal condominio

Tali comportamenti – che hanno sicuramente un rilievo civilistico e come tali sono oggetto di apposita tutela – nei casi più gravi possono altresì arrivare ad integrare ipotesi di reato che portano alla condanna penale del loro autore.

Nel corso di questo articolo, analizzeremo:

  • quando e a che condizioni i comportamenti del vicino di casa possono essere considerati reato
  • come difendersi nel caso in cui ciò accada.
liti tra vicini

Quando è possibile querelare un vicino di casa?

Il vicino di casa/condòmino può essere querelato quando realizza una o più condotte – da valutarsi all’occorrenza singolarmente o congiuntamente a seconda anche del grado di frequenza – che integrino una delle seguenti fattispecie di reato:

  • Violenza privata
  • Molestie
  • Getto di cose pericolose
  • Disturbo del riposo e della quiete pubblica
  • Interferenze illecite nella vita privata
  • Stalking condominiale

Violenza privata

Tale ipotesi di reato, prevista dall’art. 610 c.p., ricorre ogniqualvolta “taluno costringa un altro, mediante violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa.

In ambito condominiale, spesso l’utilizzo del parcheggio condominiale genera liti e discussioni che possono avere una rilevanza penale.

Ad esempio, risponderà del delitto di violenza privata il vicino che:

  • parcheggia l’autovettura in modo tale da impedire l’accesso o l’uscita dei veicoli degli altri condomini dal palazzo.
  • posteggia la propria autovettura rasente lo sportello lato guidatore dell’auto del vicino, in modo da impedirgli di salire o scendere dalla macchina.
  • aziona a distanza il telecomando elettrico di apertura del cancello condominiale, in modo da impedire l’ingresso o l’uscita del vicino di casa;
  • Stacchi la corrente, costringendo il vicino ad azionare manualmente i meccanismi di uscita.

Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che il vicino di casa ponga in essere una delle condotte soprarichiamate anche solo una volta, purché lo faccia nella consapevolezza e con la volontà di impedire agli altri di utilizzare parimenti il parcheggio/posto auto.

Molestie

Integra il reato di molestie “il vicino di casa che – in luogo pubblico o aperto al pubblico – per petulanza o altro biasimevole vicino, arrechi disturbo al proprio vicino di casa” (art. 660 c.p.).

Le condotte che integrano tale tipologia di reato sono plurime e, a titolo esemplificativo, ricomprendono i casi in cui il vicino:

  • insulti con epiteti offensivi il vicino di casa in occasione di incontri occasionali negli spazi comuni condominiali o all’esterno dell’abitato.
  • insegua in macchina il vicino di casa.
  • scrolli la tovaglia sul balcone o dia da bere alle piante, aspettando sistematicamente il momento in cui il vicino negli spazi comuni o sul balcone.

Ai fini della configurabilità di tale reato è sufficiente che la condotta posta in essere dal vicino di casa sia oggettivamente idonea – per esempio per reiterazione nel corso del tempo o per intensità – ad arrecare disturbo al condomino verso il quale è indirizzata.

Ove, invece, lo stesso comportamento abbia forza tale da ingenerare in chi lo subisce timore per la propria incolumità e/o lo porti a modificare le proprie condizioni di vita, scatta la diversa e più grave ipotesi dello stalking condominiale.

Getto di cose pericolose

Il vicino irrispettoso che – per dispetto o semplice noncuranza – “getti o versi cose atte ad imbrattare o molestare il condomino oppure provochi emissioni di gas o fumi idonei a sortire il medesimo effetto, risponde del reato di getto di cose pericolose” (art. 674 c.p.).

La giurisprudenza, interpretando estensivamente il concetto di getto di cose, ha ricondotto a tale tipologia di reato la condotta del condomino che:

  • versi acqua mista a candeggina sul balcone del vicino al piano di sotto.
  • butti rifiuti dal proprio balcone (resti di cibo, mozziconi di sigaretta etc) al piano di sotto.
  • non raccolga le deiezioni dei propri animali domestici – tanto in zone comuni quanto in spazi di propria pertinenza – ove tale condotta sia idonea a costituire un rischio per la salubrità dei condomini, ad esempio per la reiterazione nel corso del tempo della condotta.

Disturbo del riposo e della quiete pubblica

Parimenti, il vicino troppo rumoroso che, ad esempio, è solito:

  • ascoltare la televisione/musica ad alto volume ad orari individuati dal regolamento condominiale come dedicati al riposo.
  • esegue lavori di ristrutturazione/manutenzione in giorni dedicati al riposo producendo forte rumore.

potrà essere chiamato a rispondere del reato di disturbo della quiete pubblica, punito dall’art. 659 c.p.

Ai fini della configurabilità del reato, tuttavia, è richiesto che la condotta rumorosa posta in essere dal vicino di casa sia idonea ad essere percepita da un numero indistinto di persone. Ciò significa che, per essere penalmente rilevante, il rumore prodotto dal condomino dovrà essere percepito quantomeno dalla maggior parte degli altri abitanti del condominio e non esclusivamente dalla cerchia ristretta, confinante con il trasgressore.

Basti pensare al classico caso del vicino di casa che lascia il cane abbaiare tutta la notte: se il rumore è percepito solo dagli abitanti il piano sopra e sotto – pur avendo una rilevanza civilistica – la condotta del vicino non configura il reato di disturbo della quiete pubblica. Al contrario, se gli abbai dell’animale vengono percepiti da tutto il condominio (e magari anche da quelli circostanti) ad esempio perché l’animale dorme sul balcone/in giardino, allora la condotta del vicino avrà una rilevanza penale.

Trattandosi di un c.d. reato di pericolo, ai fini della condanna, non è richiesta la prova dell’effettivo danno derivante dall’esposizione prolungata a rumori intollerabili ma è sufficiente dimostrare che le immissioni rumorose superino il limite della normale tollerabilità.

Interferenze illecite nella vita privata

Il vicino di casa che punti sistemi di videoripresa e/o videosorveglianza sulle finestre, balconi o giardini dei vicini di casa potrà essere chiamato a rispondere del reato interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

Tale reato si configura solo ed esclusivamente ove il meccanismo di videoripresa utilizzato dal trasgressore punti sui luoghi di privata dimora ovvero sugli interni delle abitazioni e/o pertinenze, in modo da carpire momenti di vita riservata dei soggetti lesi.

Pertanto – in ambito strettamente condominiale – detto reato non si concretizzerà ove le telecamere del vicino puntino sulle scale condominiali e/o sul pianerottolo in quanto luoghi destinati per definizione al transito di un numero indeterminato di soggetti.

Stalking condominiale

Qualora il vicino di casa ponga in essere una o più delle condotte tra quelle indicate precedentemente sarà chiamato a rispondere della più grave ipotesi del reato di stalking (612 bis c.p.) ove tali condotte:

  • vengano poste costantemente nel tempo
  • abbiano un’intensità tale da ingenerare nel vicino di casa al quale sono indirizzate uno stato di ansia e paura costante o il timore per la propria incolumità fisica o quella di un proprio caro.
  • siano tali da costringere il vicino di casa colpito a cambiare le proprie abitudini di vita (es. non uscire di casa per paura di ripercussioni, farsi sempre accompagnare da terzi soggetti per timore di aggressioni fisiche, staccare il campanello di casa per sfuggire al vicino che continua a suonarlo ad ogni ora del giorno).

Cosa fare se un vicino di casa mi perseguita?

Qualora ci si riconosca in una delle situazioni sopra tratteggiate è bene sapere che il legislatore fornisce strumenti di tutela, civili e penali.

Ed infatti, oltre alla richiesta del risarcimento del danno patito a causa della condotta illecita del vicino di casa, sarà possibile agire in sede penale chiedendo la punizione del colpevole.

A tal fine sarà necessario sporgere denuncia – querela, strumento essenziale per avviare il procedimento penale nei confronti del vicino, ritenuto responsabile di reato nei propri confronti.

Soprattutto nei casi più complessi – ove il vicino di casa si sia macchiato di diverse e plurime condotte integranti diverse ipotesi di reato – la denuncia – querela dovrà:

  • indicare in modo preciso i singoli eventi a cui si fa riferimento, circostanziandoli nel tempo e fornendo quanti più dettagli rilevanti possibili ai fini della ricostruzione della condotta pregiudizievole.
  • fornire elementi di prova a sostegno della ricostruzione dei fatti fornita ad esempio producendo foto/video/audio o, ancora, indicando soggetti informati sui fatti oggetto di narrazione.
  • individuare in modo preciso le conseguenze pregiudizievoli eventualmente subito per effetto della condotta del vicino di casa (es. mutamento delle proprie abitudini di vita, timore etc.)

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