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L’elemento soggettivo del reato: parte I

Ogni reato è composto da due distinti elementi che devono entrambi ricorrere affinché il Giudice possa pronunciare sentenza di condanna:

– oggettivo: comprensivo della condotta posta in essere dal soggetto che agisce nonché – nel caso dei c.d. reati di evento – dell’evento dannoso/pericoloso che ne sia disceso e del relativo nesso di causalità.

soggettivo: inerente la colpevolezza del soggetto agente che, in linea generale, può essere definita come la cosciente e consapevole volontà del soggetto incriminato di compiere un fatto reato (art. 42 c.p.)

Tal ultimo elemento si manifesta in tre forme diverse – dolo, colpa, preterintenzione – alle quali sono associate pene differenti. È evidente infatti che colui che commette un reato intenzionalmente dovrà essere punito in modo più severo rispetto a chi violi la legge penale per distrazione o per sbaglio.

Scopriamo di cosa si tratta iniziando dal dolo.

Dolo: una definizione generale

Il dolo è la forma più grave di colpevolezza che ricorre, secondo quanto previsto dall’art 43, primo comma c.p. “quando l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Pertanto, perché si configuri il dolo, è necessario che il soggetto agente si rappresenti gli elementi della condotta tipica di reato e voglia la realizzazione degli stessi. Volendo tradurre quanto detto in un esempio, possiamo prendere il classico caso di scuola dell’omicidio: chi vuole uccidere una persona – per risponderne a titolo di omicidio doloso – deve aver ben presente che la propria condotta (es. infierire una coltellata, sparare un colpo d’arma da fuoco) ha tra le proprie conseguenze quella di provocare la morte del soggetto contro cui è diretta e, nonostante ciò, deve volere sia quella condotta che l’evento morte.

Le sfumature del dolo

Se è vero che, stando a quanto previsto dalla generale definizione di dolo fornita dal codice penale, lo stesso può descriversi come coscienza e volontà del fatto tipico di reato, è altresì vero che l’ordinamento conosce diverse forme di dolo che differiscono l’una dall’altra sotto il profilo della volontà del fatto tipico.

Il dolo intenzionale

Si tratta della forma più grave di dolo che ricorre quando il soggetto agente sia consapevole e voglia il fatto – reato. Volendo semplificare al massimo, riprendendo gli esempi sopra fatti, si può dire che tale forma di dolo ricorra alle seguenti condizioni: voglio uccidere una persona, so che sparare mirando alla testa è condizione necessaria e sufficiente per riuscirci, lo faccio perché sono intenzionato consapevolmente a provocare l’evento morte.

Dolo indiretto

Si tratta della tipologia di dolo più problematica, stante i labili confini che la separano dalla diversa ipotesi di colpa cosciente, prevista quale aggravante ex art. 61 n. 4 c.p. (di cui avremo modo di parlare meglio nel futuro proseguo della trattazione).

Nel dettaglio, ricorre un’ipotesi di dolo eventuale qualora il soggetto agente, pur essendosi rappresentato tutti gli elementi della condotta di reato, non abbia voluto l’evento ma si sia limitato ad accettare come probabile – anche in minima parte – il suo verificarsi.

Quindi, mentre nel dolo eventuale il soggetto agente accetta il rischio del verificarsi dell’evento dannoso/pericoloso, nella colpa cosciente – pur essendosi rappresentato ugualmente tutti gli elementi del reato – il soggetto agente è convinto che l’evento dannoso/pericoloso non si verificherà in alcun modo, avendo concretamente sopravvalutato le proprie capacità.

Anche in questo caso un esempio aiuterà a chiarire i termini della questione:

  • La condotta del medico di clinica privata che – pur consapevole dell’avanzata età dei propri pazienti e delle scarse probabilità di sopravvivenza degli ad un’operazione chirurgica non necessaria – decida ugualmente di operarli al solo fine di ottenere i rimborsi dalla Regione configura un’ipotesi di dolo eventuale: il medico infatti ben è conscio che operare – seppur non necessario – gli anziani pazienti potrebbe portare alla loro morte sul tavolo operatorio ma decide ugualmente di farlo per uno scopo egoistico, accettando di fatto che dalla propria condotta possa discendere l’evento morte.
  • La condotta del guidatore che violi le regole dettate dal codice della strada e, per l’effetto, provochi la morte di un pedone – al contrario – normalmente costituisce ipotesi di omicidio colposo: in tal caso, infatti, il guidare pur essendo conscio dell’esistenza di regole precauzionali (per un approfondimento sulla violazione delle norme del Codice della Strada) e che la violazione delle stesse potrebbe provocare dei danni più o meno seri agli altri utenti della strada, non accetta il rischio del verificarsi dell’evento in quanto è convinto di poterlo evitare sopravvalutando le proprie capacità di guidatore.

Come può desumersi dagli esempi sopra riportati, è difficile capire quando vi sia stata o meno accettazione del rischio: nel tentativo di fornire una soluzione al problema, la giurisprudenza ha stabilito che per valutare se ricorra un ipotesi di dolo eventuale o colpa cosciente sia necessario prendere in considerazione tutti gli elementi antecedenti, concomitanti e successivi alla condotta – reato, prestando in particolare attenzione all’indicatore fornito dalla c.d. I formula di Frank secondo cui si ricade nel dolo quando sia possibile fornire risposta positiva al seguente interrogativo: l’agente avrebbe persistito nel porre in essere la condotta ove avesse saputo con certezza che si sarebbe verificato l’evento.

Dolo diretto

Si tratta di una tipologia di dolo posta a metà strada tra il dolo intenzionale ed il dolo eventuale. In tal caso il soggetto agisce essendo ben consapevole che la propria condotta potrà portare con elevatissimo grado di probabilità al verificarsi dell’evento dannoso/pericoloso e decide ugualmente di porla in essere. Riprendendo l’esempio di prima, in linea di massima, si configura un’ipotesi di dolo diretto ove il soggetto agente che ha intenzione di uccidere – essendo ben conscio che un colpo di pistola alla gamba possa recidere un’arteria e portare a morte per dissanguamento – decide ugualmente di sparare il colpo.

Il dolo alternativo

Tale figura di dolo ricorre ove il soggetto agente, con la propria condotta, si rappresenti e voglia indifferentemente un evento dannoso piuttosto che l’altro. Volendo riprendere l’esempio dell’omicidio che finora c’ha accompagnati, ricorre un’ipotesi di dolo alternativo quando chi agisce – ad esempio sparando un colpo di pistola – si rappresenti tanto la possibilità di poter ferire o uccidere il soggetto contro cui si rivolge, ed accetta e vuole indifferentemente uno dei due eventi.

L’intensità del dolo

Un’ulteriore classificazione fondamentale in materia di dolo concerne la sua intensità: il Giudice in sede di irrogazione della pena avrà infatti la possibilità di aumentarla o diminuirla, entro i limiti stabiliti dalla norma incriminatrice, prendendo in considerazione una serie di indicatori individuati dall’art. 133 c.p., tra cui l’intensità del dolo.

In ordine di gravità di intensità decrescente, il dolo ricomprende quindi:

Il dolo di proposito (e la predeterminazione)

Il dolo di proposito: si tratta della forma più grave di dolo che ricorre ogniqualvolta tra l’ideazione e la realizzazione del fatto reato intercorra un certo lasso apprezzabile di tempo. In tale tipologia di dolo rientra la premeditazione che ricorre ove il soggetto agente che voglia commettere reato si organizzi e si prepari per tempo a tal fine,  mettendo in atto tutta una serie di condotte al fine di poter poi mettere in esecuzione quanto da lui pensato e voluto (es. acquisto dell’arma, studio degli orari e dei luoghi frequentati dalla persona offesa, predisposizione di vie di fuga).

Il dolo d’impeto

Il dolo d’impeto: si tratta della forma di dolo meno intensa che ricorre quando, tra la volontà di compiere il reato e la sua effettiva commissione, ricorre un lasso di tempo brevissimo o addirittura contestuale. Normalmente tale forma di dolo risulta compatibile con l’attenuante della provocazione, prevista ex art. 62 n. 2 c.p.

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    2 Responses
    1. […] Tali condotte dovranno essere poste in essere al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto: ciò significa che chi agisce deve non solo aver ben presente e voler utilizzare violenza/minaccia al fine di sottrarre il bene altrui ma deve altresì essere animato dalla volontà di trarne un ingiusto profitto. Tale particolare modo di atteggiarsi della volontà a commettere reato rientra nella particolare ipotesi del dolo specifico. […]