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L’elemento soggettivo del reato: parte II

Continuiamo nel presente articolo la trattazione delle forme di manifestazione dell’elemento soggettivo del reato.

Dopo aver analizzato il dolo è il momento di trattare:

  • Colpa;
  • Preterintenzione;

Come emerge chiaramente dal dettato legislativo, mentre il dolo costituisce la principale tipologia di elemento soggettivo del reato – ovvero quella che ricorre nella normalità dei casi – colpa e preterintenzione scattano solo ed esclusivamente ove sia il legislatore a stabilirlo, indicando nella fattispecie di reato che l’autore ne risponda a titolo di colpa o preterintenzione (art. 42 comma 2 c.p.)

Colpa e preterintenzione

Colpa: definizione generale

Secondo l’art 43, terzo comma cp il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tre sono gli elementi costitutivi e caratteristici della colpa

  • La mancanza della volontà del fatto materiale
  • L’inosservanza delle regole di condotta
  • L’attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente e concreta esigibilità del comportamento corretto, idoneo ad impedire il fatto

I tipi di colpa

Così come per il dolo, anche per la colpa l’ordinamento ha distinto diverse tipologie che si differenziano in relazione a:

  • prevedibilità e coscienza dell’evento da parte dell’autore
  • tipologia di regola precauzionale violata dall’agente
  • tipologia di soggetto che pone in essere la condotta.

Vediamo meglio di cosa si tratta:

Colpa cosciente e colpa incosciente

Una prima classificazione in materia di colpa attiene il grado di prevedibilità e coscienza dell’evento dannoso/pericoloso da parte del soggetto agente.

La colpa incosciente – che ricorre nella maggior parte dei casi – si concretizza quando l’agente realizza l’evento dannoso senza averlo voluto né previsto.

Per fare un esempio, risponderà a titolo di colpa il cacciatore che, sparando alla selvaggina in mezzo ai campi, non si sia reso conto della presenza di un contadino e lo abbia colpito involontariamente. In tal caso, infatti, il soggetto che agisce pur avendo violato la regola precauzionale che suggerisce di non sparare in luoghi ove potenzialmente possono transitare terzi soggetti, non ha sicuramente voluto né previsto che dalla propria condotta avrebbe potuto avere come conseguenza le lesioni a carico del contadino.

La colpa cosciente, prevista dall’ordinamento come aggravante ai sensi dell’art. 61 n. 3 c.p. si concretizza quando chi agisce, pur essendosi rappresentato il fatto, sia convinto che l’evento dannoso/pericoloso non si verificherà.

Un esempio chiarirà meglio di cosa stiamo parlando: se un automobilista – violando una delle norme dettate dal codice della strada – investe un pedone e gli provoca delle lesioni, lo stesso con ogni probabilità sarà chiamato a risponderne a titolo di colpa cosciente. In tal caso infatti il soggetto agente è ben conscio di star violando una regola precauzionale che potrebbe provocare un danno a terzi. Ciononostante, sopravvalutando le proprie abilità di guidatore, si convince di riuscire ad evitare qualsivoglia tipo di danno

Come pare evidente dall’esempio soprariportato, siamo di fronte ad una tipologia di colpa che presenta molte affinità con la diversa figura del dolo eventuale. Rinviando all’articolo sul dolo per una trattazione più precisa, possiamo qui limitarci a dire che la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale sta nel fatto che mentre nel dolo eventuale il soggetto agente accetta il rischio di verificazione dell’evento dannoso/pericoloso, nella colpa cosciente tale accettazione non sussiste posto che chi agisce è convinto di poter evitare l’evento, spesso sopravvalutando le proprie capacità.

La colpa generica e la colpa specifica

Una seconda classificazione in materia di colpa riguarda la tipologia di regola di condotta violata dal soggetto agente.

Si ricade in colpa generica quando il soggetto agente viola con la propria condotta una regola cautelare non scritta ovvero una di quelle regole sociali che tutti devono rispettare, per garantire una minima disciplina nelle attività/azioni di tutti i giorni.

In particolare, tali regole ricomprendono la:

  • Diligenza: impone l’esecuzione attenta e precisa di particolari attività che si ha il dovere di compiere (es. risponde per negligenza il professionista che non esegue particolari attività a cui è tenuto per l’incarico conferitogli.
  • Prudenza: impone l’adozione di particolari cautele così da non mettere in pericolo sé stessi o gli altri (ad esempio, risponderà per imprudenza chi impegni una curva ad alta velocità e si schianti contro un’altra auto nonostante l’asfalto bagnato/ghiaccio/scarsa visibilità consiglino di usare prudenza e moderare la velocità.
  • Perizia: impone l’osservanza di particolari regole tecniche che devono essere conosciute da chi si occupa di certe attività (es. risponde per imperizia il medico specializzando che esegue malamente un’operazione al di là delle sue conoscenze, causando lesioni al paziente).

Al contrario, si ha colpa specifica quando non si osservano regole scritte contenute in leggi (ad esempio il codice della strada) o regolamenti o discipline (quale per esempio un regolamento di una fabbrica) o ordini (per esempio sul luogo di lavoro).

Ad esempio, risponde a titolo di colpa specifica il medico che durante un’operazione chirurgica o un trattamento sanitario cagioni delle lesioni o la morte del paziente. In questo caso è infatti chiaro che non vi era alcuna intenzione da parte del professionista di arrecare un danno: l’evento lesioni/morte si è verificato perché il professionista non è stato particolarmente attento/si è distratto/ non ha seguito i protocolli previsti per eseguire determinate tipologie di interventi.

Colpa comune e colpa professionale

È la distinzione di maggiore rilevanza pratica.

L’esempio classico di colpa comune è quello del cacciatore che sparando alla selvaggina, colpisca a morte una persona.

La colpa professionale (medica, sportiva, stradale) invece riguarda tutte quelle attività giuridicamente autorizzate perché utili anche se per loro natura rischiose.

L’esempio è proprio quello del medico.

A tal riguardo è doveroso aggiungere che in campo medico per valutare il grado di colpa del professionista deve farsi riferimento alle c.d. linee guida emanate dalle varie società mediche e dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’azienda ospedaliera

Non sono altro che dei protocolli che devono essere seguiti la cui inosservanza può portare all’addebito per colpa.

In tale quadro si è recentemente inserita una disciplina specifica per le colpe mediche professionali cd Legge Balduzzi secondo cui “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

L’attribuibilità del fatto al soggetto agente

Una volta esclusa l’intenzionalità del fatto ed appurata la violazione di una regola cautelare, perché il soggetto agente risponda del reato a titolo di colpa è necessario verificare se gli può essere attribuita la violazione della regola cautelare ovvero se ci si poteva ragionevolmente aspettare che lo stesso si conformasse a quella specifica regola, astenendosi dal violarla.

Per far ciò, è necessario porsi la seguente domanda: l’evento dannoso era prevedibile e prevenibile da parte semplicemente adeguandosi alla regola cautelare?

La risposta a tale domanda cambia leggermente a seconda della tipologia di colpa in gioco:

  • nel caso di colpa specifica, normalmente la prevedibilità ed evitabilità dell’evento sono insite nel rispetto della regola cautelare pertanto, nel caso di sua violazione, si dà per assodato che il soggetto agente era nelle condizioni di prevedere e prevenire l’evento semplicemente adeguandosi alla regola violata.
  •  nel caso di colpa generica, invece, la prevedibilità e prevenibilità dell’evento vanno determinate in concreto tenendo presente tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad agire.

In particolare, il Giudice dovrà confrontare la condotta tenuta dall’agente con quella che nella stessa circostanza concreta avrebbe tenuto l’agente modello ovvero il c.d. l’homo eiusdem condicionis et professionis ovvero l’uomo normale, coscienzioso ed avveduto.

Non esiste una sola tipologia di agente modello, valida universalmente, ma si riscontrano diverse tipologie di agenti modello che trovano applicazione a seconda dell’attività disciplinata dalla regola cautelare violata.

Basti pensare ad una guardia medica che deve essere in grado di eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza; o l’automobilista che deve conoscere il codice della strada e rispettare i limiti di velocità e guidare con prudenza.

Nel momento in cui l’evento può ritenersi prevedibile e evitabile dal modello agente, cui il soggetto appartiene, il porre in essere una condotta pericolosa perché in contrasto con le regole della prudenza, diligenza e perizia, porta all’addebito a titolo di colpa.  

La preterintenzione

Oltre al dolo e alla colpa esiste una terza forma di elemento soggettivo rappresentato dalla preterintenzione, disciplinata dall’ art. 43 cp ultimo comma, secondo cui il delitto è “preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più

grave di quello voluto dall’agente”

Il nostro ordinamento ha previsto espressamente due specifiche ipotesi di delitto preterintenzionale: omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.) e aborto preterintenzionale (art. 593 ter c.p.)

Il delitto preterintenzionale è formato dalla volontà di un evento minore (percosse e lesioni) unita alla non volontà dell’evento più grave (morte)

Si ha preterintenzione (ovvero oltre l’intenzione) quando, per esempio a seguito di percosse o lesioni, il soggetto muore.

In questo caso l’evento morte non è voluto né ipotizzato dal soggetto che agisce con la sola intenzione di percuotere o di cagionare delle lesioni.

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