Come si può non essere puniti dopo aver commesso un illecito?
L’ordinamento prevede che, in presenza di determinate condizioni, al reo possa essere applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La norma: art. 131 bis c.p.
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha introdotto una norma che permette di escludere la punibilità quando l’offesa arrecata è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Stiamo parlando dell’art 131 bis c.p.
Si tratta di una speciale forma di proscioglimento applicata dal Giudice in presenza di determinate circostanze, il cui scopo è di non punire la commissione di un reato quando la condotta posta in essere ha un grado di offensività minimo, riducendo – nel contempo – il carico del ruolo giudiziario.
Ambito di applicazione della particolare tenuità dell’offesa
L’art 131 bis c.p. può essere applicato solo in quei casi ove è stato commesso un reato la cui pena detentiva non è superiore nel massimo a cinque anni ovvero una pena pecuniaria che non superi mai tale limite applicando i meccanismi di ragguaglio previsti dall’art. 135 c.p.
Non si può applicare, invece, quando l’incolpato è un soggetto che è stato dichiarato delinquente abituale (artt. 102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.) o che ha commesso reati della stessa indole o nel caso si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
In altri termini, non è applicabile a tutti quei soggetti che, a seguito di numerose condanne, sono stati dichiarati socialmente pericolosi.
Non si applica, inoltre, nei procedimenti davanti al giudice di pace essendo già prevista una particolare esclusione di procedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 così come nel processo minorile che si può concludere per l’irrilevanza del fatto.
Cos’è la particolare tenuità dell’offesa?
Quando l’offesa può essere ritenuta “tenue”?
In realtà l’art 131 bis c.p. non arriva a definire la tenuità della condotta bensì la “non tenuità” offrendone un elenco dettagliato.
Non si può definire tenue un’offesa quando il suo autore
- ha agito per motivi abietti o futili
- ha agito con crudeltà anche in danno di animali
- ha adoperato sevizie
- ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima
- ha cagionato, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime di una persona
ed ancora:
- in occasione o a causa di manifestazioni sportive (D.L. 14.6.2019 n. 53)
- nei casi di violenza, minaccia, resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale e nell’ipotesi di oltraggio ad un magistrato in udienza
Al di fuori di queste ipotesi che escludono a priori la tenuità, spetta al Giudice valutare se l’offesa possa ritenersi lieve sulla scorta di determinati parametri soggettivi fissati dall’art. 133 c.p. quali per esempio la natura, la specie, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, così come l’intensità del dolo o il grado della colpa ed infine la capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, dai motivi a delinquere e dall’abitualità della condotta del reo.
In tali casi il Giudice emetterà una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze del proscioglimento per particolare tenuità del fatto?
È bene sapere che dalla sentenza di proscioglimento (art. 651 c.p.p.) per particolare tenuità del fatto possono, comunque, discendere effetti sfavorevoli per il reo.
Difatti, la parte offesa può agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno purché la sentenza di proscioglimento sia stata emessa in sede dibattimentale (ovvero dopo aver sentito i testimoni), viceversa sarà necessario promuovere un autonomo giudizio per accertare il diritto al risarcimento del danno.
Questo è possibile in virtù del fatto che il Giudice, prima di dichiarare l’imputato non punibile “per particolare tenuità del fatto”, ha dovuto comunque accertarne la colpevolezza.
Tali sentenze, inoltre, sebbene di proscioglimento, sono soggette ad iscrizione nel casellario giudiziale.
La medesima sorte spetta anche ai provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessi durante le indagini preliminari la cui visibilità sarà limitata alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine (cfr. Cass. Penale Sez. Un. n. 38954/2019).
Ciò significa che l’iscrizione nel casellario giudiziale di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non apparirà nei certificati che vengono richiesti da altri soggetti quali per esempio l’interessato, il datore di lavoro o la pubblica amministrazione.
Esempi di applicazione dell’esimente della “particolare tenuità del fatto”
Tenuto conto della modalità dell’azione e della personalità dell’autore dell’illecito ha ottenuto il proscioglimento ai sensi dell’art 131 bis c.p.
- chi, all’interno di un supermercato, aveva rubato una maglietta del valore di euro 25,00;
- chi è stato trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico pari a 0,82 e 0,85 g/l senza aver provocato un incidente;
- nei reati di bancarotta documentale, chi, per l’irregolarità delle scritture contabili, non ha arrecato alcun pregiudizio per i creditori;
- chi nel minacciare ed insultare la ex moglie non ha arrecato alcun danno (episodio rimasto isolato)
E’ possibile applicare questa esimente anche nel reato di spaccio di sostanza stupefacente purché rientrante nel fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990.
[…] Auto colpisce motorino che cade a terra riportando lesioni lievissime; il conducente dell’auto non si ferma a prestare soccorso: in questo caso stante la non abitualità della condotta e la natura delle lesioni lievi è stata applicata la condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cp. […]
[…] non verrà punito o verrà emessa una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art 131bis […]
[…] potrà anche, in presenza di ulteriori elementi, emettere una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art 131bis […]
[…] diminuita fino a 6 anni di reclusione e multa fino a 516 euro se il fatto è di particolare tenuità. […]
[…] Si evidenzia che in caso di contestazione dell’art 624 c.p. aggravato da una di queste circostanze, si potrà chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova ma non la speciale tenuità del fatto di cui all’art 131 bis c.p. […]