Capita spesso di sentire parlare di furto. Che si tratti di:
- cellulare sottratto sull’autobus
- casa svuotata durante le vacanze
- portafoglio scomparso dalla borsa durante una passeggiata.
la realtà è che la stragrande maggioranza di noi ha conosciuto questa spiacevole esperienza.
I dati parlano chiaro: secondo le analisi del Censis, quasi il 50% dei circa 2 milioni di reati commessi ogni anno in Italia sono attribuibili al furto. La diffusione di questo problema ha spinto il legislatore a intervenire ripetutamente nel corso del tempo, delineando diverse ipotesi di commissione di questo reato e rendendo più severe le pene per chi si rende colpevole di furto.
In questo articolo andremo ad esaminare le diverse tipologie individuate e punite dal legislatore focalizzando l’attenzione sui casi più frequenti nella quotidianità.
- Il furto semplice
- Il furto aggravato
- Il furto in abitazione
- Furto con violenza sulle cose o mediante mezzo fraudolento
- Furto con possesso di armi o narcotici
- Il furto con destrezza
- Furto commesso da pluralità di persone o mediante travisamento di persona
- Il furto sul bagaglio dei viaggiatori in auto, in stazione, negli scali, negli alberghi, o nei bar/ristoranti
- Furto di beni pubblici, sacri e/o esposti alla pubblica fede
- Furto nei confronti di chi ha prelevato soldi in banca o posta
- Il furto con strappo
- Furto d’uso, furto lieve per bisogno, spigolamento abusivo
Il furto semplice
Il furto semplice ricorre, a norma di quanto previsto dall’art. 624 c.p. quando una persona si impossessa di un bene mobile altrui, sottraendolo alla sua disponibilità.
Affinché tale reato si configuri, sarà necessario il che il soggetto agente compia una duplice azione:
- la sottrazione del bene: ossia la materiale apprensione di un oggetto mobile appartenente ad un altro soggetto.
- l’impossessamento che ricorre quando, una volta appreso il bene, il soggetto agente lo sottragga del tutto dalla sfera di controllo del legittimo proprietario con l’intenzione di appropriarsene definitivamente.
Entrambe le condotte sopra descritte devono avere ad oggetto un bene mobile che per le sue caratteristiche fisiche sia idoneo ad essere sottratto. Appartengono a questa categoria:
- tutti gli oggetti che una persona indossi/porti con sé come ad esempio il cellulare, il portafoglio, i gioielli ma anche più semplicemente i capi di vestiario.
- gli assegni e le cambiali, il denaro
- i documenti
- gli animali.
Pur non rientrando propriamente nel novero dei beni mobili – fisicamente apprendibili – il legislatore ha espressamente stabilito che l’energia elettrica o qualsiasi altra energia che abbia un valore economico (ad esempio l’energia termica e i gas) possa essere oggetto di furto (art. 624 comma 2 c.p).
Perché una persona possa essere chiamata a rispondere di furto è altresì necessario che ponga in essere le predetta condotte con dolo ovvero con la consapevolezza e volontà di impossessarsi e sottrarre un bene altrui.
Volendo fare un esempio, se un viaggiatore in aeroporto involontariamente preleva dal nastro trasportatore una valigia – identica a quella portata con sé – nella convinzione che si tratti della propria, non risponderà del reato di furto. Al contrario, se le stesse condotte vengono attuate con la consapevolezza e volontà di impossessarsi di un bene altrui, allora il viaggiatore risponderà di furto.
Il furto aggravato
Si parla di furto aggravato ogni qual volte il reato sia commesso:
- approfittando di specifiche circostanze di spazio e/o tempo
- su determinate tipologie di beni
- utilizzando particolari escamotage
- in danno a specifiche categorie di soggetti
In questi casi, vengono previsti trattamenti sanzionatori più severi rispetto a quelli stabiliti per l’ipotesi di furto semplice, che a loro volta differiscono a seconda che, nel caso concreto, ricorrano una o più aggravanti insieme.
Rientrano in tale categoria (art. 625 c.p.):
Il furto in abitazione
A seguito del vistoso incremento del fenomeno dei furti in abitazione, nel 2001 il legislatore ha deciso di trasformare l’originaria circostanza aggravante del furto in abitazione in un reato autonomo, disciplinato oggi dall’art. 624 bis comma 1 c.p..
Affinché ricorra tale ipotesi di reato è necessario che la sottrazione del bene avvenga in un luogo adibito a:
- abitazione, termine nel quale viene ricompreso qualsiasi edificio destinato a privata dimora e dove si svolge la vita privata o professionale della persona offesa, ivi incluse le sue pertinenze (quali ad esempio il giardino ed il garage)
- privata dimora, concetto che ricomprende tutti quei luoghi che pur non avendo le caratteristiche dell’abitazione sono ugualmente destinati in modo non occasionale ad esigenze di vita privata (ad esempio camper, roulotte e persino una tenda) e nei quali l’accesso a terzi non è consentito in mancanza del consenso dell’avente diritto.
Per essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 624 bis comma 1 c.p., il soggetto agente deve essersi introdotto all’interno dei luoghi sopradetti senza il consenso della persona offesa. Ne consegue che non risponderà di furto in abitazione – ma di furto semplice (o aggravato in ricorrenza di una delle circostanze di cui all’art. 625 c.p.) colui che sottragga beni dall’abitazione della persona offesa in cui era lecitamente presente ad esempio per ragioni di servizio – come nel caso di badanti o colf – od ospitalità.
Furto con violenza sulle cose o mediante mezzo fraudolento
L’aggravante del furto con violenza sulle cose o mediante mezzo fraudolento ricorre quando un soggetto per sottrarre il bene altrui si avvale di particolari mezzi idonei a vanificare le forme di difesa che il legittimo proprietario adotta sul proprio patrimonio.
In particolare, si realizza l’aggravante di:
- violenza sulle cose ove il soggetto agente per impossessarsi del bene utilizzi energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità.
Gli esempi più frequenti nella prassi sono il furto di capi di abbigliamento dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio o ancora il furto in auto dopo aver forzato la portiera.
- utilizzo di mezzo fraudolento ogni volta che per sottrarre il bene, il soggetto agente utilizzi particolari accorgimenti – improntati da astuzia e scaltrezza – idonei ad ingannare il proprietario del bene.
Furto con possesso di armi o narcotici
Nel caso di furto con armi e narcotici l’aggravio di pena è giustificato dalla pericolosità insita nei beni che vengono rinvenuti sul ladro.
Ciò che è essenziale affinché si configuri l’ipotesi di reato aggravato – e non quella più grave di rapina – è che il soggetto che sottrae il bene non utilizzi le armi e/o i narcotici di cui è in possesso.
Il furto con destrezza
Nel furto con destrezza la maggior severità del trattamento sanzionatorio è giustificata dalle particolari modalità con cui i il ladro agisce.
In tal caso, infatti la condotta di sottrazione dovrà essere connotata da:
- agilità e sveltezza da parte del soggetto agente
- mancata percezione da parte della vittima
L’esempio più ricorrente nella prassi è quello del furto subito dai borseggiatori in luoghi affollati.
Furto commesso da pluralità di persone o mediante travisamento di persona
In questo caso l’aumento della pena è giustificato dalla maggior pericolosità della condotta compiuta da soggetti riuniti in gruppo o che travisino la loro persona, rendendo più difficile l’identificazione.
In particolare, risponderà di furto aggravato:
- chi commette il reato in gruppo non inferiore a tre persone, nelle quali si contano anche i minorenni o le persone non punibili o non imputabili.
- Chi alteri il proprio aspetto fisico in modo da rendere difficoltosa o impossibile la sua individuazione (ad esempio indossando una parrucca o un paio di occhiali) o si travesta da pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio così da ingenerare fiducia nella persona offesa.
Il furto sul bagaglio dei viaggiatori in auto, in stazione, negli scali, negli alberghi, o nei bar/ristoranti
Il legislatore ha stabilito che risponde di furto aggravato chi sottragga:
- il bagaglio (come tale intendendosi qualsiasi effetto personale portato con sé da chi viaggia in borse/valige/zaini) al viaggiatore che si trovi in veicoli di ogni genere, stazioni, scali o banchine, alberghi, bar o ristoranti.
- Qualsiasi effetto personale ai danni di chi viaggi su mezzi pubblici – gratuiti o pagamento – inclusi i taxi e i noleggi con conducente.
L’obiettivo perseguito è tutelare più intensamente le categorie di soggetti maggiormente esposte al rischio di sottrazione dei propri beni in quanto transitanti in luoghi pubblici soggetti ad alto afflusso.
Furto di beni pubblici, sacri e/o esposti alla pubblica fede
L’aggravante di furto di beni pubblici, sacri o esposti alla pubblica fede è prevista per chi rubi cose:
- esistenti in uffici o stabilimenti pubblici quali ad esempio gli ospedali, le stazioni ferroviarie e persino gli studi notarili, trattandosi di luoghi che hanno una funzione pubblica.
- sottoposte a sequestro/pignoramento
- esposte per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede quali ad esempio, auto/motorini/biciclette posteggiati lungo pubblica via.
- esposte per necessità alla pubblica fede come ad esempio gli arnesi e gli attrezzi agricoli nei campi, gli sci lasciati fuori da una baita, gli indumenti sulla spiaggia mentre si va a nuotare
- destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
In tal caso, la maggior gravità del reato è giustificata dal luogo in cui avviene la sottrazione del bene altrui.
Furto nei confronti di chi ha prelevato soldi in banca o posta
Nella fattispecie di furto nei confronti di chi ha appena prelavato soldi in banca o in posto viene offerta tutela a degli utenti vulnerabili che abbiano appena fruito di servizi bancari o postali.
Basti pensare al caso dell’anziano che ha appena ritirato la pensione in posta
Il furto con strappo
Il furto con strappo (art. 624 bis comma 2 c.p.) ricorre quando il soggetto agente, per impossessarsi del bene altrui, eserciti violenza sulla cosa, strappandola di mano o di dosso alla persona offesa.
Per rispondere di furto – invece che del più grave reato di rapina – è dunque essenziale che l’agente eserciti la propria forza fisica sul bene oggetto di sottrazione.
Al contrario, nel caso in cui l’atto violento:
- sia indirizzato nei confronti della persona offesa
- richieda una forza maggiore per impossessarsi della cosa mobile a causa della resistenza della vittima
il soggetto agente sarà chiamato a rispondere di rapina (art. 628 c.p.)
Furto d’uso, furto lieve per bisogno, spigolamento abusivo
L’art. 626 c.p. disciplina alcune ipotesi di furto meno gravi:
- furto d’uso che ricorre quando il soggetto agente abbia sottratto il bene altrui al solo fine di utilizzarlo momentaneamente, e lo restituisca quasi subito.
- furto lieve per bisogno che consiste nella sottrazione di cose di tenue valore, determinata dalla necessità di soddisfare indispensabili esigenze di vita (es. cibarsi, vestirsi, curarsi)
- spigolamento abusivo che si realizzaquando oggetto di sottrazione siano le spighe, le erbe falciate o i grappoli di uva a raccolto/vendemmia non ancora conclusi.
[…] La rapina ed il furto sono entrambi reati contro il patrimonio caratterizzati dalla sottrazione da parte del soggetto agente di un bene al fine di trarne profitto (per un approfondimento sul tema: guida al reato di furto). […]