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Breve guida all’indennità NAspI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità erogata dall’INPS al lavoratore subordinato che si trovi in stato di disoccupazione involontaria

NASPI

Che cos’è la NASpI?

La misura è stata introdotta dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 22/2015 ove è previsto che per gli eventi di disoccupazione successivi al 01.05.2015 sia istituita una misura economica «avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».

L’intero periodo in cui il lavoratore usufruisce dell’indennità NASpI è coperto da contribuzione “figurativa” e cioè da contributi accreditati in favore del dipendente senza alcun onere economico a suo carico.

Chi può accedere alla NASpI?

Per avere diritto all’indennità economica devono concorrere alcuni requisiti di diversa natura:

  • occorre essere lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato (con esclusione di quelli a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato salvo che si tratti di lavoratori “a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercia­ lizzano prodotti agricoli e zootecnici preva­lentemente propri o conferiti dai loro soci”)
  • la perdita dell’occupazione deve essere “involontaria” requisito meglio definito nel paragrafo successivo;
  • si deve essere in stato di “disoccupazione” secondo quanto previsto dall’art. 19 Decreto Legislativo n. 150/2015 ovverosia essere soggetti «privi di  impiego  che dichiarano, in forma  telematica … la  propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività  lavorativa  e alla  partecipazione  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro concordate con il centro per l’impiego»
  • nei quattro anni antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione si devono vantare almeno tredici settimane di contribuzione

Cosa si intende per perdita “involontaria” dell’occupazione?

Il requisito primo e fondamentale per poter accedere al trattamento NASpI è quello della perdita non volontaria dell’occupazione lavorativa.

L’istituto, infatti, ha l’obiettivo di tutelare i lavoratori che si siano venuti a trovare nella situazione di disoccupazione non per loro volontà o decisione.

Il caso principale e tipico di perdita involontaria dell’occupazione è quella del licenziamento intimato dal datore di lavoro, e ciò anche nel caso in cui il provvedimento espulsivo sia adottato in conseguenza di condotte imputate a responsabilità del dipendente (quindi anche nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo).

Il lavoratore ha diritto alla NasPi se si dimette?

Di per sé non può aspirare ad ottenere l’indennità il lavoratore che abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni o che si sia liberamente accordato con il datore di lavoro per la cessazione del rapporto, ciò in quanto la perdita dell’occupazione non è riconducibile ad una decisione del datore di lavoro bensì dello stesso dipendente.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni a questa regola, in particolare possono accedere alla NASpI:

  • coloro che si siano dimessi per “giusta causa”, trattandosi di dimissioni presentate dal lavoratore a seguito di un comportamento illegittimo del datore di lavoro che di fatto impedisce la prosecuzione del rapporto (si pensi, ad es., ai casi di prolungato mancato pagamento della retribuzione; di vessazioni perpetrate sul luogo di lavoro; di violazione delle norme a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, etc.)
  • la lavoratrice madre che si dimetta entro l’anno di vita del figlio (cfr. art. 55 Decreto Legislativo n. 151/2001)
  • i lavoratori assunti da aziende con più di 15 dipendenti prima del 07.03.2015 che abbiano sottoscritto con il datore di lavoro un accordo di risoluzione consensuale avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nell’ambito della procedura prevista per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’art. 7 comma 7 Legge n. 604/1966 infatti prevede che se avanti all’Ufficio del Lavoro le parti si accordano per la risoluzione consensuale del rapporto si applicano comunque i benefici in materia di assicurazione sociale per l’impiego, ossia la NASpI.

Questa possibilità non è invece prevista per i lavoratori assunti dopo il 07.03.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), in quanto l’art. 3 comma 3 espressamente prevede che «Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e successive modificazioni»

  • i lavoratori che si dimettano volontariamente oppure si accordino col datore di lavoro per una risoluzione consensuale del rapporto conseguente al rifiuto da parte del dipendente ad acconsentire ad un trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico (cfr. Messaggio INPS n. 369 del 26.01.2018)

La NASpI è erogata anche al lavoratore licenziato che ottiene una buonuscita dal datore di lavoro?

Si è detto che, in linea generale, la perdita involontaria dell’occupazione si ha in caso di licenziamento effettuato dal datore di lavoro mentre non sussiste in ipotesi di accordo ed assenso del lavoratore alla risoluzione del rapporto.

Può tuttavia accadere che, a seguito dell’intimazione del licenziamento, datore di lavoro ed ex dipendente si accordino per evitare strascichi legali con il pagamento di una sorta di “buonuscita”.

A questo punto la definitiva interruzione del rapporto di lavoro sarebbe conseguente all’accordo intervenuto tra le parti, sicché non dovrebbe esservi possibilità per il lavoratore ormai disoccupato di chiedere di beneficiare dell’indennità INPS.

Se non che l’art. 6 Decreto Legislativo n. 23/2015 prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (quindi entro i 60 giorni) ed in una delle sedi c.d. “protette” (Ispettorato del Lavoro, Associazione Sindacale, altre sedi istituite dalla contrattazione collettiva, etc.), una somma pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio che, laddove accettata dal lavoratore, comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione (anche laddove già proposta).

Laddove ciò accada sia l’INPS (Circolare n. 142 del 29.07.2015) che il Ministero del Lavoro (Interpello n. 13 del 24.04.2015) hanno confermato la possibilità per il lavoratore di accedere al beneficio della NASpI, ciò in quanto la conciliazione raggiunta tra le parti comporta unicamente e solamente la rinuncia all’impugnazione del provvedimento espulsivo e non muta quindi il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta pur sempre il licenziamento intimato a monte dal datore di lavoro.

Va segnalato tuttavia che tale possibilità è limitata per legge (cfr. artt. 6 comma 1 e 1 comma 1, Decreto Legislativo n. 23/2015) ai casi di licenziamento riguardanti lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Jobs Acts e quindi a partire dal 07.03.2015.

Come si presenta la domanda NASpI e da quando decorre la prestazione?

La domanda di erogazione dell’indennità va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica ed entro e non oltre sessantotto (68) giorni dalla perdita dell’occupazione.

La NASpI spetta poi o dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto oppure dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata all’INPS successivamente al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando e quanto viene erogato come indennità NASpI?

L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente per un numero complessivo di settimane pari alla metà di quelle per cui negli ultimi quattro anni si sono versati contributi.

L’importo erogato dall’INPS non è fisso bensì varia in relazione all’ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la disoccupazione involontaria: ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/2015, infatti, «La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33».

Sinteticamente si può dire che se la retribuzione imponibile così calcolata:

  • è inferiore all’importo di riferimento stabilito annualmente dal legislatore, l’importo erogato è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni
  • è superiore all’importo di riferimento stabilito annualmente dal legislatore, l’importo erogato è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo (a cui vaaggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo)

In ogni caso a partire 01.01.2022 l’indennità è ridotta mensilmente del 3% a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (oppure dell’ottavo mese per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni alla presentazione della domanda).

Incentivo all’imprenditorialità e NasPi?

Un caso particolare è quello legato al cosiddetto incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8 D.Lgs. n. 22/2015): il lavoratore che ha diritto all’erogazione della NASpI ne può chiedere la integrale liquidazione anticipata in unica soluzione quale «incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di attività lavorative da parte del socio».

Tale scelta comporta tuttavia:

  • la perdita del diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari
  • l’onere di presentare la relativa domanda all’INPS entro e non oltre trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
  • l’obbligo di restituire per intero l’importo ottenuto anticipatamente nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima del decorso del periodo di tempo per il quale è stata riconosciuta la liquidazione anticipata (ad eccezione del caso in cui l’occupazione sia ottenuta con la cooperativa della quale il beneficiario ha sottoscritto una quota di capitale)

Quando si perde il diritto a percepire la NASpI?

A parte il caso del decorso del periodo massimo di fruizione, la NASpI viene revocata nei casi in cui il beneficiario:

  • non risulti più “disoccupato”, quindi laddove egli intraprenda una nuova attività di lavoro subordinato per almeno sei (6) mesi e non trasmetta all’INPS la comunicazione del reddito presunto
  • non partecipi regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (cfr. art. 7 D.Lgs. n. 22/2015)
  • ometta di inviare all’INPS, entro un mese dalla domanda NASpI, la comunicazione del reddito annuo che ritenga di ottenere da lavori subordinati part time ancora in essere oppure da attività autonome o parasubordinate di nuovo avvio
  • vanti i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico

L’erogazione dell’indennità NASpI viene semplicemente sospesa e può riprendere nei casi in cui il beneficiario:

  • instauri un nuovo rapporto di lavoro di durata contenuta entro i 6 mesi
  • instauri una occupazione lavorativo in altri Paesi dell’Unione europea con cui l’Italia abbia sottoscritto convenzioni in tema di assicurazioni contro la disoccupazione

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