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Azioni a tutela della proprietà

Nell’attuale contesto sociale, il concetto di “proprietà” riveste un ruolo di estrema rilevanza.

Lo scopo di questo articolo è chiarire la natura del diritto di proprietà esaminando le modalità attraverso le quali un individuo può acquisirlo ed i rimedi esperibili in caso vi siano interferenze durante il suo godimento.

Cos’è la proprietà

Nel quadro giuridico italiano, il diritto di proprietà gode di tutela sia all’interno del codice civile (art. 832 c.c.) che all’interno della Costituzione (art. 42 Cost.).

Questo diritto reale assoluto conferisce al titolare il potere esclusivo di godere e disporre della cosa entro i limiti fissati dalla legge. In buona sostanza, è data facoltà al proprietario di decidere se utilizzare o meno un bene, permettendogli di trarne vantaggi o di rinunciarvi. Tuttavia, va ricordato come l’ordinamento giuridico si sforzi di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco: da un lato, le aspirazioni del proprietario a godere e disporre liberamente delle sue risorse; dall’altro, l’interesse collettivo ad un utilizzo delle risorse che concorra al bene comune o, almeno, non danneggi la società e i singoli individui.

Per rendere in maniera più concreta il sottile equilibrio che esiste tra la libertà del proprietario e l’interesse della collettività si immagini un proprietario di un appezzamento agricolo. Questi ha il diritto di coltivarlo e raccoglierne i frutti. Tuttavia, tale diritto non gli consente di compromettere il terreno o di adottare pratiche nocive che potrebbero recare danno all’ambiente circostante.

Quali sono i modi di acquisto della proprietà?

All’interno del quadro giuridico, emerge una netta separazione tra le modalità di acquisizione della proprietà:

  • a titolo originario
  • a titolo derivativo

Questa distinzione riveste un’importanza significativa:

Attraverso l’acquisto a titolo derivativo si assiste ad una successione del diritto che, allegoricamente, può essere vista come un passaggio di testimone del diritto da un individuo all’altro.

Attraverso l’acquisto a titolo originario, invece, si diviene proprietari per la prima volta.

E qui risiede la differenza principale: l’acquisizione a titolo originario è netta e certa poiché il diritto si costituisce per la prima volta senza alcun peso e/o onere. Invece, nell’acquisizione a titolo derivativo, la situazione giuridica trasferita potrebbe non riflettere esattamente ciò che sembra. Difatti, capita spesso, che un bene venga trasferito da chi non è il legittimo proprietario o vengano taciuti pesi e/o oneri gravanti sullo stesso. In questo caso il ‘nuovo proprietario’ potrebbe non aver acquisito alcun diritto reale sul bene e/o si troverebbe parzialmente impedito nel godimento dello stesso.  

Modalità di acquisto a titolo originario

L’art. 922 c.c. prevede che la proprietà possa essere acquisita a titolo originario per:

  • Occupazione: applicabile per i soli beni mobili, permette di acquisire la proprietà di cose mobili non possedute (res nullius) o abbandonate (res derelictae).
  • Invenzione: riguarda il ritrovamento di beni mobili smarriti. L’inventore deve restituire la cosa al proprietario o consegnarla al Sindaco se il proprietario è sconosciuto. Dopo un anno di pubblicità senza rivendicazioni, la proprietà spetta all’inventore. Nel caso di tesori, trovati in beni altrui, la proprietà è condivisa tra l’inventore e il proprietario.
  • Accessione: prevede che il proprietario di un terreno acquisisca la proprietà dei beni che vi vengono uniti (come edifici o piantagioni).
  • Specificazione: in base alla quale chi utilizza materiali di altri per creare una cosa nuova ne acquista la proprietà, ma è tenuto a pagare il valore dei materiali.
  • Unione e/o commistione: avviene quando più cose mobili di diversi proprietari vengono messe insieme formando un’unica entità. Se le cose non sono separabili, si crea una proprietà comune; altrimenti, ciascun proprietario mantiene la sua.
  • Usucapione
  • Altri modi previsti dalla legge (come ad esempio il cd. possesso vale titolo)

Modalità di acquisto a titolo derivativo

L’art. 922 c.c. esplicita, altresì, i modi di acquisizione della proprietà a titolo derivativo individuando due categorie: inter vivos (per effetto di contratti) e mortis causa (per successione a causa di morte)

Nel dettaglio:

Atti inter vivos:

  1. Contratto di compravendita: consistente nello scambio di beni mobili, immobili, servizi o beni registrati in cambio di un prezzo determinato.
  2. Permuta: Scambio di beni o diritti senza un pagamento diretto.
  3. Donazione: Atto di liberalità in cui il donante trasferisce il proprio diritto a favore del donatario.

Atti mortis causa:

  1. Successione legittima: Si verifica in assenza di un testamento o se quest’ultimo è nullo/annullabile
  2. Successione testamentaria: Basata su un testamento, in cui il defunto designa i propri eredi  
  3. La successione necessaria: nella quale i cd. legittimari, definiti dalla legge, hanno diritto ad una quota dell’eredità indipendentemente dalle disposizioni testamentarie.

Le azioni petitorie

Le azioni a tutela della proprietà costituiscono uno strumento giuridico fondamentale per difendere il diritto di proprietà da possibili contestazioni o interferenze da parte di soggetti terzi. Ma cosa si intende per “azioni petitorie“?

Nel contesto del diritto di proprietà, le azioni petitorie rappresentano una serie di mezzi legali che permettono al proprietario di proteggere il proprio diritto quando si verificano situazioni in cui altri mettono in discussione il suo titolo o cercano di influire sul contenuto del diritto stesso.

Queste azioni, disciplinate dagli articoli 948-951 del codice civile, si distinguono dalle azioni possessorie che mirano a ottenere una protezione rapida, anche da parte di chi non proprietario ma detiene il bene.

Le azioni petitorie, conosciute anche come “actiones in rem“, si declinano in varie forme, tra cui:

  • Azione di rivendicazione
  • Azione negatoria
  • Regolamento di confini
  • Azione di apposizione di termini

Azione di rivendica

L’azione di rivendicazione, disciplinata dall’art. 948 c.c., rappresenta l’azione petitoria per eccellenza, consentendo al proprietario di richiedere la restituzione di un bene di sua proprietà detenuto o posseduto da terzi.

La sua finalità primaria è di stabilire e proteggere il diritto di proprietà del soggetto che esercita l’azione, costringendo chi detiene in modo illecito il bene a restituirlo al legittimo proprietario. Nel contesto dell’azione di rivendicazione, i soggetti legittimati attivi sono coloro che si dichiarano proprietari del bene ma ne sono stati privati della sua detenzione. I soggetti legittimati passivi, invece, corrispondono a coloro che detengono o possiedono il bene oggetto della controversia.

Un aspetto di rilevanza cruciale è l’onere probatorio: è compito dell’attore dimostrare il proprio titolo. Nel caso di un acquisto a titolo originario, sarà sufficiente provare il titolo di acquisto; se invece l’acquisto è a titolo derivativo, l’attore dovrà fornire prova sia del proprio titolo di proprietà che di quello dei suoi danti causa, un’impresa talvolta ardua nota come “probatio diabolica“.

È fondamentale comprendere, infine, che l’azione di rivendicazione è imprescrittibile, a meno che non intervenga l’usucapione.

Ma cosa accade, invece, se il possessore illegittimo si spossessi del bene dopo che è stata presentata la domanda di rivendicazione? Questi è tenuto a recuperare il bene e a restituirlo al legittimo proprietario, a sue spese, oppure deve corrispondergli il valore del bene e risarcire eventuali danni.

Azione negatoria

L’azione negatoria, prevista dall’art. 949 del c.c., costituisce un efficace strumento legale a disposizione dei proprietari per difendere il loro diritto di proprietà da pretese ingiustificate di terzi. Mediante questa azione, il proprietario può ottenere dal giudice una dichiarazione che i diritti proclamati da altri sul bene in questione sono infondati. L’obiettivo principale dell’azione negatoria è preservare il diritto di proprietà dell’attore e prevenire potenziali danni derivanti da rivendicazioni infondate di diritti minori da parte di terzi. Inoltre, l’azione negatoria offre la possibilità di richiedere la cessazione di qualsiasi interferenza o molestia subita sul bene in questione.

Nel quadro dell’azione negatoria, i soggetti legittimati attivi sono i proprietari del bene che, a causa di affermazioni non corrispondenti alla realtà, temono di subire danni o limitazioni al proprio diritto di proprietà. I soggetti legittimati passivi, invece, sono coloro che dichiarano di possedere diritti minori sul bene oggetto della disputa.

Per quanto riguarda l’onere probatorio, è onere dell’attore dimostrare l’esistenza di un titolo d’acquisto valido. Al contrario, spetta al convenuto fornire le prove dell’esistenza del diritto che sostiene di possedere.

L’azione negatoria condivide con l’azione di rivendicazione l’aspetto dell’imprescrittibilità del diritto, a meno che non intervenga l’usucapione.

Mentre le due azioni si differenziano per il fine ultimo. L’azione di rivendicazione ha come scopo il riconoscimento e la tutela del diritto di proprietà, richiedendo la restituzione del bene in possesso di altri. Al contrario, l’actio negatoria non ha come scopo il cambio di possesso, ma mira a eliminare l’incertezza riguardo ai poteri di godimento e disposizione del proprietario sulla cosa posseduta. In sostanza, mentre l’azione di rivendicazione si concentra sul recupero della cosa, l’azione negatoria si focalizza sull’affermazione della legittimità dei diritti del proprietario senza la necessità di ristabilire il possesso.

Regolamento di confini

L’azione di regolamento di confini, prevista nell’art. 950 c.c., è uno strumento giuridico volto a dirimere situazioni di incertezza legate ai confini tra due terreni contigui. A differenza dell’azione di rivendicazione che si occupa dei titoli di proprietà, l’azione di regolamento di confini ha come scopo principale quello di definire la linea di separazione tra le proprietà confinanti. Il suo obiettivo è stabilire chiaramente il confine tra i terreni adiacenti e, eventualmente, ottenere la restituzione di porzioni di terreno possedute da chi non ne ha legittimo possesso. Importante sottolineare che questa azione, come altre azioni petitorie, non è soggetta alla prescrizione, garantendo così una protezione costante ai diritti dei proprietari.

In questa situazione, i soggetti legittimati attivi sono i proprietari dei fondi contigui, ciascuno dei quali ha il diritto di avviare l’azione di regolamento di confini qualora l’incertezza sulla linea di separazione sia evidente. D’altro canto, i soggetti legittimati passivi sono i proprietari dei terreni confinanti o, nel caso in cui la detenzione del terreno sia affidata a un terzo, il possessore del fondo limitrofo.

Un aspetto fondamentale riguarda l’onere probatorio, che risulta meno gravoso rispetto all’azione di rivendicazione. La responsabilità di dimostrare l’incertezza sulla linea di confine e la necessità di un intervento giudiziale spetta all’attore. Nell’ambito dell’azione di regolamento di confini, sono ammessi tutti i mezzi di prova (anche le presunzioni), e nel caso in cui persista l’incertezza anche dopo un’analisi dettagliata dei documenti presentati dalle parti, i certificati catastali possono essere considerati come prove valide e attendibili.

Azione per apposizione di termine

L’azione per apposizione di termini, disciplinata dall’art. 951 c.c., rappresenta uno strumento legale attraverso il quale i proprietari di terreni confinanti possono richiedere l’apposizione o il ripristino dei segni materiali che definiscono il confine tra i fondi, nel caso in cui questi segni siano assenti o diventati irriconoscibili.

L’obiettivo principale di questa azione è chiaro: stabilire il confine tra due terreni limitrofi in maniera tangibile e inequivocabile. Quando i proprietari hanno certezza riguardo alla delimitazione dei loro terreni, possono richiedere l’intervento giudiziario per far apporre o ristabilire i segni di confine. Questo intervento avviene a spese condivise, e mira a prevenire situazioni di sconfinamento o possibili usurpazioni, garantendo una chiara definizione dei confini tra le proprietà.

I soggetti legittimati a intraprendere l’azione per apposizione di termini sono i due proprietari dei terreni adiacenti. Ad entrambi spetta l’importante compito di dimostrare la certezza dei confini tra le rispettive proprietà. Per quanto riguarda l’onere probatorio, è a carico dei richiedenti fornire prove convincenti della certezza dei confini. In questo contesto, sono accettati tutti i mezzi di prova che possano attestare in modo chiaro ed inequivocabile l’esistenza dei confini.

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