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A seguito della morte di una persona, nel luogo del suo ultimo domicilio si apre la successione mortis causa. Tale procedimento giuridico, volto ad individuare e a far subentrare gli eredi nel patrimonio del de cuius, ricomprende tre diversi tipi di successione:

A tale prima classificazione, si affianca la successione necessaria.

Con tale termine si è soliti individuare un nucleo specifico di norme volto a tutelare gli interessi della categoria degli eredi necessari che, a prescindere dalla tipologia di successione da applicare, meritano una particolare tutela.

Successione necessaria

Cos’è la successione necessaria?

Lo scopo che si persegue con la successione necessaria è quello di tutelare l’interesse ereditario dei parenti più vicini al defunto mediante una serie di norme che danno vita alla c.d. successione necessaria. (cfr artt. 536 ss c.c.)

Tale strumento, ad esempio, pone dei precisi limiti alla libertà testamentaria del de cuius, operando una distinzione tra quota disponibile ed indisponibile del patrimonio ereditario.

Difatti, il defunto potrà sempre disporre liberamente della quota disponibile devolvendo, invece, ai soggetti cd. legittimari (parenti più stretti del de cuius) la seconda.

Vi è però un limite all’applicazione di detto istituto: l’indegnità a carico del legittimario.

In questo caso, che opera ogni qual volta vi sia una condotta lesiva dell’integrità psico-fisica del defunto, viene meno l’esigenza sociale di solidarietà tra i congiunti più stretti.

Chi eredita nella successione necessaria?

I soggetti chiamati ad ereditare – definiti c.d. legittimari o eredi necessari – sono individuati dall’art. 536 c.c. nel:

  • Coniuge – ivi incluso il caso di coniuge separato purché senza addebito della separazione – o il soggetto unito civilmente.
  • Figli tanto nati dal matrimonio quanto fuori.
  • Ascendenti, categoria nella quale rientrano ad esempio i genitori o, in assenza, i nonni, chiamata ad ereditare esclusivamente in assenza di figli.

La porzione di eredità loro riservata viene individuata dal legislatore in misura differente a seconda che il singolo legittimario sia chiamato a succedere da solo o in insieme ad altri eredi necessari.

Volendo fare un esempio, nel caso in cui il defunto lasci unicamente il coniuge, quest’ultimo avrà diritto ad una quota di legittima pari a metà del patrimonio complessivo del de cuius (art. 540 c.c.). Al contrario, ove siano presenti anche dei figli, il coniuge superstite erediterà 1/3 del patrimonio – se concorre con un solo figlio – o 1/4 se concorre con due o più figli (art. 542 c.c.).

La lesione della quota di legittima e l’azione di riduzione

Qualora il testatore, disponendo del proprio patrimonio, riservi al legittimario una quota di eredità inferiore a quella prevista ex lege si verifica una lesione di legittima.

Per verificare ricorra tale ipotesi, sarà tuttavia necessario appurare preliminarmente l’entità della quota spettante all’interessato.

All’uopo, il legislatore ha predisposto lo strumento della c.d. riunione fittizia (art. 556 c.c.) che permette, nel momento in cui si apre la successione, di:

  • riunire “per finta” tutti i beni del defunto, anche quelli oggetto di donazione in vita.
  • al netto dei debiti (da detrarsi alla massa ereditaria lorda).  

Sulla massa che residua, si individuano la quota disponibile e quella indisponibile verificando se quest’ultima corrisponde o meno a quella destinata per legge agli eredi necessari.

In caso negativo, il legittimario pretermesso potrà agire contro gli altri eredi/donatari esperendo nei loro confronti l’azione di riduzione chiedendo la reintegrazione della quota di legittima spettante mediante riduzione delle altre disposizioni testamentarie/donazioni lesive.

Detta azione è volta unicamente a reintegrare il legittimario pretermesso nella quota di eredità che gli spetta per legge ma non gli permetterà di ottenere i singoli beni, ancora oggetto della comunione ereditaria. Per far ciò, sarà infatti necessario ricorrere al diverso istituto della divisione ereditaria che a sua volta potrà essere negoziale o giudiziale a seconda che vi sia o meno concordia tra eredi circa la suddivisione dell’asse ereditario.

Successione necessaria e successione legittima

La successione necessaria e la successione legittima presentano delle profonde differenze sia per quanto concerne la ratio retrostante sia per quanto riguarda l’individuazione delle categorie di successibili.

La successione legittima trova applicazione solo nei casi di testamento invalido/assente ed è finalizzata a far sì che, in assenza di un atto di volontà del defunto, i rapporti giuridici facenti lui capo non rimangano privi di titolare.

Al riguardo, il legislatore è intervenuto individuando le categorie di successibili ed il loro ordine di chiamata presumendo che – in assenza di volontà contraria – il de cuius avrebbe disposto a favore dei propri parenti.

Al contrario, la successione necessaria è finalizzata a tutelare gli interessi di una sola categoria di successibili – i legittimari – di fronte ad eventuali lesioni del loro diritto a succedere al de cuius. Emerge. Quindi, la portata generale della successione necessaria rispetto a quella legittima tanto da trovare applicazione anche nel caso di successione testamentaria e non solo in quello di successione legittima.

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