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La donazione: cos’è e come funziona

Almeno una volta nella vita ognuno di noi ha regalato un bene a qualcuno, con il desiderio di ricompensarlo o aiutarlo.

Tale semplice gesto, a prima vista semplice e privo di complicazioni, è la donazione.

La realtà, però, è che tale atto segue delle regole ben precise a cui è necessario adeguarsi onde evitare l’insorgenza di imprevisti futuri in grado di mettere in difficoltà chi avremmo invece voluto aiutare.

Donazione

Cos’è la donazione

Il codice civile definisce la donazione come quel contratto mediante il quale un soggetto, definito donante, si spoglia di uno o più beni di proprietà trasferendoli ad altro soggetto, definito donatario, per puro spirito di liberalità (art. 779 c.c.).

Tale contratto si connota per la sua gratuità: chi decide di effettuare una donazione lo fa senza richiedere nulla in cambio, volendo esclusivamente arricchire il beneficiario, impoverendo sé stesso. Si avrà quindi donazione quando:

  • un padre decide di trasferire al proprio figlio la proprietà di un immobile senza chiedergli il prezzo;
  • un amico ci regala il maglione che volevamo tanto;
  • i nonni danno la paghetta ai nipoti.

Come si può intuire dagli esempi appena fatti, la donazione può avere ad oggetto i beni più disparati: immobili (es. case) mobili (automobili, motorini, gioielli, animali, quote azionarie) nonché rendite vitalizie. Tutti possono essere oggetto di una cessione a titolo gratuito.

Quello che è fondamentale – per la validità del contratto – è che i beni oggetto di donazione, al momento dell’atto, siano già presenti nel patrimonio del donante. La donazione di beni futuri – reputata in contrasto con l’effettiva libertà di disporre del proprio patrimonio – è infatti sempre sanzionata con la nullità (art. 771 c.c.).

Chi può donare e ricevere in donazione

Per quanto riguarda il donante, l’art. 774 c.c. richiede che lo stesso sia in possesso della piena capacità di intendere e volere. Salvo le eccezioni previste dal codice civile, la donazione sarà pertanto preclusa a:

  • minorenni;
  • interdetti;
  • inabilitati;
  • a soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, ove espressamente previsto dal decreto di nomina dell’amministratore;
  • per rappresentanza, essendo un atto personalissimo

Per quanto riguarda il donatario, invece, il codice civile stabilisce che la donazione possa essere effettuata tanto favore di persone viventi quanto a favore di nascituri, inclusi quelli non ancora concepiti. In tal ultimo caso, la donazione sarà sottoposta alla condizione risolutiva della nascita del donatario e, nel mentre, saranno i genitori ad amministrare il bene.

L’ordinamento oggi consente non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche– riconosciute o meno- tanto la capacità di donare quanto di ricevere per donazione.

Come si effettua una donazione

Le formalità necessarie alla conclusione di una donazione valida cambiano a seconda che si sia in presenza di una donazione diretta o indiretta.

La donazione diretta

Per quanto riguarda la donazione diretta, quest’ultima ricorre ogniqualvolta si realizzi un atto di disposizione a titolo gratuito mediante contratto che deve essere stipulato nel rispetto di specifiche regole.

Normalmente, il contratto di donazione richiede la forma scritta, a pena di nullità (art. 782 c.c.). La volontà del donante di effettuare il lascito e quella del donatario di accettarlo dovranno infatti confluire in un atto pubblico notarile. Detto atto è da redigersi alla presenza di due testimoni.

È possibile derogare a tale regola se la donazione è di modico valore. In tal caso non sono previsti specifici requisiti di forma. Viene reputato di modico valore il trasferimento a titolo gratuito che abbia valore pari a quello di un dono ordinario, secondo le condizioni economiche del donante.

La donazione indiretta

Quando si parla di donazione indiretta si fa riferimento ad una specifica operazione negoziale mediante cui realizzare attribuzioni a titolo gratuito. Il donante, invece che stipulare un contratto di donazione (a cui sono connessi determinati costi, soprattutto in termini di esborsi fiscali), può decidere di arricchire il donatario utilizzando uno degli altri schemi negoziali previsti dall’ordinamento, riadattato in modo da realizzare un’attribuzione a titolo essenzialmente gratuito.

L’esempio più diffuso di donazione indiretta è ravvisabile nella vendita simbolica: in tal caso il venditore/donante trasferisce al compratore/donatario un bene mobile/immobile ad un prezzo irrisorio realizzando sostanzialmente lo stesso fine della donazione diretta.

I rischi della donazione

Se è vero che la donazione, una volta effettuata, è un atto tendenzialmente irrevocabile ciò non la rende del tutto inattaccabile: quest’ultima può andare incontro tanto ad ipotesi di invalidità quanto di revoca.

Quanto alle ipotesi di invalidità – tipiche delle “donazioni fai da te” – ricorrono quando il contratto di donazione, privo dei requisiti richiesti dall’ordinamento, venga dichiarato nullo o annullabile.

Quanto alla revoca, si tratta di mezzo di tutela attivabile dal donante – o dai suoi eredi – in presenza di determinate condizioni:

  • per il caso di ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli
  • da parte degli eredi del donante nel caso in cui la donazione risulti lesiva della loro quota di legittima.

La donazione di cosa altrui

Per lungo tempo in giurisprudenza si è discusso circa la validità o meno della donazione di cosa altrui.

In altre parole, ci si è chiesti se sia possibile per il donante cedere gratuitamente al donatario un bene di cui attualmente lo stesso non è proprietario. In casi del genere è, infatti, evidente che il donatario corre il fortissimo rischio di vedersi dichiarare la donazione nulla. Ciò perché effettuata da un soggetto che non era proprietario del bene con la conseguenza che si dovrà restituire quanto ricevuto in donazione.

A fugare ogni dubbio circa la validità della donazione di cosa altrui, è infine intervenuta la corte di Cassazione stabilendo il seguente principio: se il donante, al momento della donazione, è conscio dell’altruità del bene, la donazione è salva e si qualifica come donazione obbligatoria ovvero il donante si obbliga, con l’atto di donazione, a procurare al donatario il bene oggetto di donazione. Al contrario, se il donante al momento dell’atto non è coscio dell’altruità del bene, la donazione dovrà essere dichiarata nulla in quanto il nostro ordinamento non ammette c.d. atti di disposizione da parte di soggetti privi di titolo per effettuarli.

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