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Nelle ipotesi di responsabilità da malpractice medica, il risarcimento è calcolato mediante applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 3 Decreto Legge n. 158/2012)

Cosa sono le “tabelle risarcitorie”?

Ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge n. 158/2012 (meglio noto come Decreto Balduzzi) “Il  danno  biologico  conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” (c.d. Codice delle Assicurazioni Private).

Analoga previsione è data dall’art. 7 co. 4 Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Vi è subito da dire che ad oggi è stata predisposta, a livello nazionale, unicamente la Tabella relativa alle lesioni c.d. micro-permanenti (ovverosia comportanti postumi da 0 a 9%) di cui all’art. 139 del Codice, mentre quella per le lesioni c.d. macro-permanenti (ovverosia comportanti postumi superiori al 9%) è ancora in fase di realizzazione.

In queste ultime ipotesi, pertanto, ad oggi si continuano ad applicare i valori monetari previsti dalle Tabelle predisposte dall’Osservatorio della Giustizia di Milano.

Com’era prima?

In epoca anteriore alla riforma della materia della responsabilità sanitaria operata dal Decreto Balduzzi (prima) e dalla Legge Gelli-Bianco (poi), in tutte le ipotesi di malpractice medica, quindi anche in fattispecie di danno micro-permanente, trovavano applicazione ai fini della quantificazione del danno i valori monetari delle Tabelle milanesi in quanto considerate “criterio guida” a livello nazionale in applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.

Le conseguenze pratiche

L’applicazione dell’una o dell’altra tabella (e quindi dei criteri previsti dal Codice delle Assicurazioni Private oppure di quelli adottati dal Tribunale di Milano) ha conseguenze di rilievo in ordine all’ammontare del risarcimento in ipotesi riconosciuto al danneggiato.

Alcuni esempi, per quanto necessariamente superficiali, renderanno comunque chiara la differenza:

  • nel 2011, quindi in epoca ante riforma 2012 nella quale anche le menomazioni micro-permanenti sarebbero state liquidate sulla base delle tabelle milanesi, in ipotesi di danno accertato nella misura del 6% a titolo di invalidità permanente in soggetto di anni 40 il quantum avrebbe anche potuto attestarsi attorno agli € 9.129,00, mentre se si fossero dovute applicare le tabelle del Codice delle Assicurazioni il risarcimento sarebbe sceso a circa € 6.580,00;
  • nel 2020, quindi in epoca post riforma 2012 nella quale le menomazioni micro-permanenti vengono trattate sulla base delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni, in ipotesi di danno accertato nella misura del 8% a titolo di invalidità permanente in soggetto di anni 20 il quantum è di circa € 12.995,00, mentre se si fossero continuati ad applicare i valori delle tabelle milanesi il risarcimento avrebbe potuto attestarsi attorno agli € 17.389,00.

Quali sono le prospettive?

Come da tempo da più parti segnalato (vedasi, esemplificativamente, i testi allegati all’ordine del giorno della Camera dei Deputati della seduta n. 40 del 25.06.2013) la liquidazione monetaria del danno prevista dalle tabelle ex Codice Assicurazioni Private è nei fatti inferiore a quella che si avrebbe sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con chiaro sfavore economico per i danneggiati.

Tale percorso “al ribasso” proseguirebbe ancor di più nell’eventualità che entrasse in vigore la Tabella Unica Nazionale delle lesioni macro-permanenti (come detto prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni) nello schema di D.P.R. adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 13.01.2021.

Al riguardo, diverse associazioni di tutela dei danneggiati (ad es. Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada; Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa; Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers) hanno messo in luce le problematiche e le criticità, ivi compresa la contrazione dei risarcimenti, che l’entrata in vigore della Tabella Unica comporterebbe, per cui non resta che sperare in un cambio di marcia da parte del legislatore.

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