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Sempre più frequentemente veicoli con targa straniera sono coinvolti in incidenti – talvolta di grave entità – sul territorio italiano.

Allo stesso tempo, crescono anche i casi di veicoli italiani coinvolti in sinistri durante viaggi all’estero.

Questo fenomeno è la diretta conseguenza dell’incremento della mobilità internazionale e richiede un’analisi approfondita.

L’obiettivo principale di questo articolo è offrire consigli pratici su come affrontare questa tematica al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente con un veicolo straniero.

Incidente con veicolo straniero

Cosa fare in caso di incidente con veicolo straniero?

Dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale con un veicolo straniero è fondamentale mantenere la calma anche per fronteggiare al meglio le possibili barriere linguistiche.

Scattare fotografie ai mezzi incidentati può essere cruciale per:

  • determinare come è avvenuto il sinistro – specialmente in situazioni di dinamica contestata;
  • avere i dati di controparte (targa, modello dell’auto, riferimenti assicurazione e della Carta Verde).

Una volta scattate le foto, è utile cercare testimoni oculari presenti al momento del sinistro e chiedere l’intervento delle autorità, come la Polizia Municipale o i Carabinieri, soprattutto se ci sono feriti.

Espletate queste attività, si consiglia sempre di recarsi al Pronto Soccorso entro le prime 24/48 ore dall’incidente, anche se le lesioni sembrano lievi. Molte persone evitano le cure mediche, compromettendo non solo il recupero fisico ottimale ma anche i propri diritti.

L’iter per ottenere il giusto risarcimento è più complesso rispetto ad un incidente avvenuto tra due veicoli italiani. Per portare avanti la pratica risarcitoria ed ottenere una migliore tutela dei propri diritti si consiglia, quindi, di affidarsi alla competenza di un avvocato.

Incidente in Italia con veicolo estero

Gli incidenti che coinvolgono veicoli stranieri in Italia sono trattati e liquidati secondo la legge italiana.

A tal riguardo, la domanda risarcitoria andrà proposta a soggetti differenti a seconda se i danni sono stati riportati dal conducente e/o proprietario del mezzo oppure dal terzo trasportato:

Richiesta danni nei confronti dell’UCI

Chi rimane coinvolto in un incidente stradale in Italia causato da un veicolo straniero appartenente al sistema Paesi Carta Verde ha il diritto di richiedere un risarcimento danni all’Ufficio Centrale Italiano (UCI).

Per permettere ad UCI di istruire al meglio ed in tempi rapidi la pratica è necessario inviare una lettera di intervento con indicati:

  • Data e località dell’incidente
  • Nazionalità e targa del veicolo straniero
  • Descrizione dettagliata del veicolo (tipo, marca, modello)
  • Breve resoconto dell’incidente
  • Copia della constatazione amichevole d’incidente e/o eventuali dati sull’organo di Polizia intervenuto ad eseguire i rilievi dell’incidente.

Per accelerare il processo, considera anche fornire:

  • Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
  • Nome e indirizzo del proprietario e del conducente del veicolo estero
  • Copia della Carta Verde esibita dal conducente straniero
  • Eventuale ulteriore documentazione fornita dal conducente estero

Una volta ricevuta la richiesta, l’UCI incaricherà una compagnia di assicurazione italiana di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia assicuratrice estera. Verrà, quindi, valutato il danno, determinate la responsabilità e formulata un’offerta o motivare un eventuale diniego.

Se i dati forniti non permettono di identificare chiaramente la compagnia di assicurazione del veicolo straniero, l’UCI condurrà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo per individuarla o verificare la possibilità del proprio intervento. Le ricerche, svolte attraverso il Bureau nazionale del Paese estero, si svolgono nel corso di 6 settimane.

Il termine legale per l’offerta o il diniego è di 3 mesi (art. 125  CDA.). In caso di mancata risposta, è possibile rivolgersi alla CONSAP per ottenere la tutela indebitamente negata.

Di seguito è scaricabile un fac-simile di lettera di intervento nei confronti di UCI:

Richiesta danni del terzo trasportato in caso di incidente con veicolo estero

Il terzo trasportato su un veicolo con targa italiana, rimasto coinvolto in un sinistro causato da un veicolo estero, può richiedere il risarcimento dei danni patiti direttamente alla compagnia assicurativa italiana che assicura il veicolo su cui viaggiava.

Recenti pronunce giurisprudenziali (Cass. civ., sez. III, ord., 8 maggio 2023, n. 12172) hanno statuito l’applicabilità dell’art. 141 CDA alla casistica di specie stabilendo la legittimazione passiva della compagnia assicurativa italiana del trasportante

Nella pratica, la richiesta risarcitoria non deve essere indirizzata all’UCI bensì il danneggiato può esercitare l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente.

Questo diritto sussiste anche nel caso in cui il sinistro coinvolga un veicolo assicurato con una compagnia che non aderisce alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, nota come CARD. L’art. 141 CDA, di derivazione comunitaria, attribuisce una garanzia diretta alle vittime degli incidenti stradali, trasferendo il “rischio di causa” dalla persona trasportata, vittima del sinistro, alla compagnia assicuratrice del trasportante.

Incidente all’estero con veicolo italiano

Per trattare la casistica di richiesta danni in seguito ad un incidente avvenuto all’estero con un veicolo italiano bisogna distinguere tra tre situazioni principali:

  • Sinistri causati da veicoli estero in un paese estero dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Gli artt. 151 e ss. del Codice delle assicurazioni private trovano applicazione in uno dei Paesi del Sistema della Carta Verde se l’incidente viene causato da un veicolo immatricolato in uno Stato del Spazio Economico Europeo.

In pratica, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento del danno alternativamente

  • al responsabile del sinistro e all’impresa di assicurazione del veicolo coinvolto
  • al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Per individuare l’assicuratore estero del veicolo coinvolto nell’incidente e il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri in Italia, è sufficiente presentare una richiesta specifica al Centro di Informazione della CONSAP tramite il Portale Unico.

Il Centro di Informazione, una volta ricevuta la richiesta, si attiva per coinvolgere il Centro di Informazione dello Stato di immatricolazione del veicolo responsabile.

Nel caso in cui decorrano tre mesi:

  • senza che venga designato un mandatario
  • senza che venga trasmessa un’offerta di risarcimento motivata ovvero indicati i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta

 il danneggiato ha la facoltà di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo italiano.

  • Incidenti causati all’estero da veicoli immatricolati nel Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Bosnia ed Erzegovina, Israele

Se il veicolo responsabile del sinistro è immatricolato nel Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Bosnia ed Erzegovina o Israele (Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo), è possibile rivolgersi al Centro di Informazione attivo presso la CONSAP. Questo servizio consente di conoscere il nome dell’impresa di assicurazione estera coinvolta e, se del caso, della società designata per gestire il sinistro in Italia.

Tuttavia, è importante sottolineare come la società incaricata della gestione del sinistro in Italia non è vincolata a quanto previsto dagli articoli 151 e ss. CDA in quanto si applicano esclusivamente ai mandatari. Mentre la società incaricata di gestire il sinistro in Italia non è obbligata per legge a fornire una risposta motivata entro i tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.

Questo significa che:

  • in caso di mancata risposta motivata
  • di mancata nomina da parte dell’impresa estera di una società incaricata di gestire il sinistro in Italia

il danneggiato non potrà rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano.

  • Sinistri causati da veicoli immatricolati in paesi extra SEE

Nel caso di un incidente verificatosi in un Paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo, causato da un veicolo immatricolato in quello stesso Paese la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata direttamente all’assicuratore e/o al proprietario del veicolo estero coinvolto.

Un esempio aiuterà a chiarire:

se si verifica un incidente in Tunisia causato da un veicolo immatricolato in Tunisia, la richiesta sarà indirizzata all’assicuratore tunisino e/o al proprietario del veicolo.

Tuttavia, è fondamentale informarsi sulla normativa vigente nel Paese coinvolto o, ancor meglio, contattare il Consolato italiano nel Paese in questione per ottenere tutte le informazioni necessarie.

D’altro canto, se il veicolo responsabile dell’incidente è immatricolato in un Paese diverso da quello in cui l’incidente è avvenuto, e sempre che il sinistro sia accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento va indirizzata al Bureau del Paese in cui si è verificato l’incidente. Ad esempio, se l’incidente è provocato in Marocco da un veicolo immatricolato in Algeria, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata al Bureau del Marocco.

Cosa succede se è un’auto straniera a subire danni da un’auto italiana

Il proprietario e gli occupanti di un veicolo con targa straniera rimasto coinvolto in un incidente causato da un veicolo italiano devono rivolgere la propria pretesa risarcitoria alla compagnia assicuratrice italiana che assicura il veicolo del responsabile civile.

La procedura da seguire, pertanto, è quella ordinaria disciplinata dagli artt. 144 Codice Assicurazioni e art. 2054 c.c.

Non è ammesso il ricorso né alla procedura di indennizzo diretto, così come previsto dall’art. 149, comma 2 Codice delle assicurazioni né l’invio della richiesta di risarcimento all’UCI – non competente in materia.

Un esempio aiuterà a capire: se un veicolo con targa tedesca fermo al semaforo viene tamponato da un veicolo targato italiano. Il proprietario del mezzo e gli occupanti del veicolo possono chiedere ed ottenere il giusto risarcimento dei danni dalla compagnia assicuratrice italiana a cui devono direttamente rivolgere le proprie pretese risarcitorie.

Incidente con auto straniera non assicurata o non identificata

Quando veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri circolano temporaneamente nel territorio italiano, devono rispettare l’obbligo di assicurazione per l’intera durata della permanenza, come previsto dall’art. 125  CDA.

Se però il veicolo estero circola sul suolo italiano senza una copertura assicurativa adeguata, i danni derivanti da un incidente cagionato per sua colpa possono essere risarciti tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Questo fondo provvede al risarcimento sia per i danni alle persone che per i danni alle cose causati dal sinistro entro i massimali stabiliti dall’art. 128 CDA:

  • € 6.070.000,00 per danni alle persone
  • € 1.220.000,00 per danni alle cose

Uguale ragionamento è da fare nel caso in cui l’incidente coinvolga un veicolo straniero che non è stato possibile identificare: la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Consap, che opera utilizzando le risorse del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Come ottenere il risarcimento del danno dopo incidente con veicolo estero

Il danneggiato in un sinistro stradale con veicolo estero deve indirizzare la propria richiesta risarcitoria seguendo le modalità spiegate nel corso dell’articolo richiedendo il risarcimento tanto dei danni materiali quanto dei danni fisici.

All’esito della fase di trattazione stragiudiziale vi sono tre ipotesi in cui l’assicurazione:

  • Risarcisce integralmente i danni patiti dal danneggiato
  • Rifiuta di coprire i danni o non formula un’offerta entro i termini di legge;
  • Risarcisce parzialmente il danneggiato in misura non sufficiente a ristorare integralmente il danno subito.

Nelle ultime due ipotesi, prima di avviare un procedimento legale, la legge richiede al danneggiato di inviare un invito alla controparte per stipulare una convenzione di negoziazione assistita (art. 3, co. 1 D.L. n. 132/2014).

La proposta deve essere dettagliata e contenere l’avviso che in caso di mancata adesione e/o riscontro entro 30 giorni il comportamento potrebbe essere considerato negativamente dal Giudice ai fini processuali.

Nella pratica, raramente le compagnie di assicurazione aderiscono alla negoziazione assistita, costringendo il danneggiato a rivolgersi al Giudice per tutelare i propri diritti che per importi sino ad € 30.000,00 sarà il Giudice di Pace, mentre il Tribunale monocratico si occupa delle cause con importi superiori.

La procedura risarcitoria è regolata dagli articoli 144 e 126 del Codice delle Assicurazioni. Quest’ultimo prevede due importanti deroghe rispetto alla procedura ordinaria ossia:

  • i termini a comparire sono aumentati del doppio: 180 giorni per il giudizio di fronte al tribunale e 90 giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace)
  • l’Ufficio centrale italiano assume la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese aderenti,

Chi paga le spese legali in caso di incidente stradale con veicolo estero?

Il danneggiato in un sinistro che vede coinvolto un veicolo immatricolato all’estero è tenuto ad essere tenuto indenne da tutte le spese derivanti da un sinistro, incluse quelle legali. Solo in questo modo, infatti, il risarcimento del danno potrà essere integrale.

In altre parole, chi paga l’avvocato in caso di incidente stradale con veicolo estero?

Il danneggiato ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sia se la controversia si risolve in via stragiudiziale che all’esito di una causa legale dall’esito positivo.

Questo perché il danneggiato ha un evidente svantaggio in termini di conoscenze tecniche e capacità finanziaria rispetto all’UCI e/o assicurazioni da lui designate. È evidente che le procedure risarcitorie sopra spiegate siano piuttosto complesse e, per questo motivo, il danneggiato ha pieno diritto ad affidarsi ad un avvocato e vedere risarciti i suoi costi.

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