Si definisce malattia professionale (altresì detta “tecnopatia”) la patologia che viene ad affliggere il lavoratore e la cui causa – esclusiva o comunque prevalente – è da ricondurre all’esercizio di lavorazioni rischiose (ad es. svolgimento di particolari attività o contatto con certi materiali) ed agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (a differenza dell’infortunio professionale ove la causa è di tipo “violento”).

L’indennizzo INAIL
La disciplina fondamentale in tema di copertura INAIL della malattia è contenuta nel Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (T.U.).
In particolare, l’art. 3 del T.U. prevede che rientrino nell’ambito della copertura INAIL tutte le malattie comprese nella tabella inserita nell’allegato 4.
In dette ipotesi si parla quindi di patologie c.d. “tabellate”, quando le stesse si manifestano si presumono causate dall’attività lavorativa e vengono pertanto fatte oggetto di indennizzo.
In altre parole, il lavoratore che contragga una di queste malattie “tabellate” per ottenere le prestazioni economiche dall’INAIL deve solamente dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia.
Diverso il caso delle malattie “non tabellate”, ovverosia non espressamente previste dal T.U.
Sul punto occorre dire che solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 è stato introdotto nel sistema italiano il c.d. “sistema misto”, in base al quale accanto al sistema tabellare è data al lavoratore la possibilità di dimostrare che la malattia non tabellata di cui sia divenuto portatore sia pur sempre di origine professionale, in modo tale da ottenere anch’egli le prestazioni economiche INAIL.
A seconda dell’entità delle conseguenze dannose permanenti della malattia professionale l’INAIL interviene o meno, in dettaglio (cfr. art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 38/2000):
- per invalidità fino al 6%: franchigia
- per infermità dal 6% al 15%: corresponsione di indennizzo una tantum
- per invalidità superiori al 16%: corresponsione di una rendita diretta prolungata nel tempo
l’Istituto, inoltre, riconosce al lavoratore l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: trattasi di una prestazione a carattere patrimoniale ed economico che va a sostituire la retribuzione non percepita a causa dell’assenza dal lavoro.
L’ipotesi di danno “differenziale”
Ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Considerato che l’INAIL indennizza la sola voce di danno costituita dal pregiudizio c.d. “biologico” (cfr. art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 38/2000), vi possono essere casi in cui il lavoratore è legittimato ad agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere il ristoro anche di ulteriori voci di danno (ad es.: sofferenza morale; particolare sconvolgimento delle relazioni di vita; etc.) che vanno sotto la voce di “danno differenziale”.
Ovviamente occorrerà dimostrare che la causa scatenante la malattia è ricollegabile direttamente ad azioni o omissioni imputabili al datore di lavoro (ad esempio sotto forma di violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali – cfr. attualmente D.Lgs. n. 81/2008) e che le conseguenze dannose in concreto subite dal lavoratore esorbitano quanto indennizzato dall’INAIL.
Tra le possibilità che il datore di lavoro ha di andare esente, in tutto o in parte, da responsabilità vi è quella di dimostrare che lo stesso lavoratore ha concorso, con un proprio comportamento, nella causazione dell’evento ovvero nell’aggravamento del danno subito (cfr. art. 1227 c.c.).
Solo in un caso, tuttavia, il lavoratore può essere ritenuto responsabile esclusivo dell’accaduto (con conseguente venir meno in toto di ogni diritto risarcitorio): quando abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle mansioni affidate e alle direttive ricevute. Se così non è al lavoratore potrà al più essere addebitato un concorso nell’insorgenza della malattia, in misura variabile a seconda del caso concreto, derivandone una proporzionale diminuzione del risarcimento.
Il concorso di cause
Può talvolta accadere che una malattia trovi la propria possibile causa d’origine sia in ambito lavorativo e sia in ambito extraprofessionale (ad es. il tumore al polmone in soggetto fumatore che sia stato esposto ad amianto).
Come stabilire, in questi casi, se vi è o meno nesso di causa tra ambiente lavorativo e insorgenza della patologia?
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità risolve il quesito con applicazione dell’art. 41 c.p., affermando che va riconosciuto ruolo causale all’insorgenza della malattia ad ogni antecedente che vi abbia contribuito (anche in maniera indiretta e remota), mentre solamente nel caso in cui essa sia stata determinata da una circostanza estranea all’attività lavorativa da sola sufficiente a determinare l’infermità si può escludere la responsabilità del datore di lavoro, in quanto i fattori collegati all’ambiente professionale sono null’altro che semplici occasioni irrilevanti ai fini risarcitori.
Ne consegue che solo un evento “esterno” rispetto all’ambiente lavorativo che sia intervenuto al punto tale da interrompere la catena del nesso causale con l’insorgenza della malattia può essere invocato dal datore di lavoro che voglia andare esente da responsabilità.
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[…] analizzato in un precedente articolo (Risarcimento da malattia professionale qui rinvenibile) in caso di insorgenza di malattia connessa con lo svolgimento delle mansioni il lavoratore può […]