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Diritto di visita del genitore non collocatario

La decisione dei coniugi di separarsi inevitabilmente si ripercuote sulla vita dei figli nati dalla loro unione.

La prole si troverà di fronte alla necessità di riconfigurare le relazioni con entrambi i genitori, soprattutto con il genitore con il quale non saranno più conviventi (c.d. non collocatario).

Per garantire una gestione equilibrata e rispettosa di questa delicata fase di transizione, il legislatore è intervenuto stabilendo il principio del diritto-dovere di visita a favore del genitore non collocatario, a tutela del:

  • Diritto alla bigenitorialità del figlio, ovvero ad avere un rapporto duraturo e significativo con entrambe le figure genitoriali (art. 155 c.c.).
  • Diritto alla genitorialità del padre/madre non collocatario, ovvero ad intrattenere un rapporto effettivo con i propri figli esercitando i diritti/doveri connessi allo status di genitore.

Nel corso dell’articolo spiegheremo nel dettaglio il diritto-dovere di visita, analizzando le sue modalità di attuazione, le regole applicabili e le possibili conseguenze in caso di mancato rispetto.  In questa maniera sarà fornito un quadro esauriente per affrontare con consapevolezza e responsabilità la fase di transizione post-separazione, garantendo il benessere e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

diritto di visita genitore non collocatario

Chi decide come deve essere esercitato il diritto di visita?

La determinazione delle modalità e della frequenza del diritto di visita ai figli cambia a seconda del tipo di separazione:

  • Negoziazione assistita, nel caso in cui i coniugi optino per una separazione mediante negoziazione assistita, sono liberi di concordare le modalità e la frequenza del diritto di visita del genitore non collocatario in base alle loro esigenze e al modo in cui intendono gestire la cura dei figli dopo la separazione.

L’unico limite imposto dal legislatore nella definizione delle modalità di esercizio del diritto di visita è quello dell’interesse superiore dei figli. Tale aspetto dovrà essere valutato dal P.M. il quale, verificata la corrispondenza di quanto deciso dai coniugi al bene dei minori coinvolti, darà l’autorizzazione alla separazione.

  • Separazione giudiziale, in tal caso sarà direttamente il tribunale a determinare le modalità di visita ai figli da parte del genitore non collocatario.

A seguito della riforma Cartabia, per coadiuvare il Giudice nella determinazione delle modalità e della frequenza di esercizio del diritto di visita, le parti dovranno allegare ai rispettivi atti introduttivi un piano genitoriale, ove vengano elencate le abitudini ed esigenze dei figli nati dalla coppia.

Quali regole si applicano all’esercizio del diritto di visita

Per garantire un’applicazione equa ed uniforme delle regole in materia di affidamento di minori, la giurisprudenza – recepita dai Tribunali con specifici protocolli in materia di – ha elaborato una serie di linee guida volte a disciplinare, tra le altre cose, il diritto di visita del genitore non collocatario. L’obiettivo perseguito è quello di garantire il mantenimento di un rapporto significativo con entrambi i genitori.

Quanti giorni di visita spettano al genitore non collocatario

In linea generale, il genitore non collocatario ha diritto a tenere con sé i figli secondo un calendario che permetta la:

  • Frequentazione settimanale padre – figli
  • Frequentazione durante le festività e vacanze estive

Frequentazione settimanale padre – figli

Al fine di preservare il rapporto quotidiano con la prole, al genitore non collocatario viene garantito il diritto di frequentazione con i figli:

  • a weekend alternati con l’altro genitore, con dovere di prelevare e riaccompagnare i figli alla loro residenza/istituto scolastico.
  • un giorno infrasettimanale, con o senza pernotto, in conformità agli impegni ed esigenze concrete della prole.

Tali regole subiscono delle variazioni in presenza di peculiari condizioni quali:

  • Figli piccoli di età inferiore ad anni 3: in tali casi si reputa normalmente maggiormente conforme all’interesse del bambino evitare il pernottamento con il genitore non collocatario, che potrà vedere i figli in orario diurno.
  • Genitori abitanti in Regioni o Province diverse: in tal caso, normalmente, viene mantenuta la sola frequentazione a weekend alterni tra genitori sostituendo il diritto di frequentazione infrasettimanale con il diritto a mantenere contatti quotidiani mediante chiamate/videochiamate con i propri figli.

Frequentazione durante le festività e vacanze estive

Il genitore non collocatario avrà altresì diritto a godere – a parità di condizioni –dei figli durante le festività o le vacanze estive.

In tal caso, generalmente, viene previsto il seguente calendario di frequentazione:

  • Vacanze di Natale e Pasqua, come individuate da calendario scolastico, divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l’uno piuttosto che con l’altro. Ad esempio, se un genitore trascorre il Natale con i figli, l’anno dopo trascorrerà il Capodanno e viceversa.
  • Durante le altre giornate di festività, nazionale o locale (ad esempio, festa dell’immacolata/dei lavoratori/della Repubblica etc.) alternanza di anno in anno tra i genitori.
  • Durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi.

Come si devono comportare i genitori nell’esercizio del diritto di visita

La giurisprudenza ha stabilito linee guida comportamentali per garantire il diritto di visita dei figli all’ex coniuge con l’obiettivo di ridurre, ove presente, la conflittualità tra i genitori separati.

Ad esempio, i genitori dovrebbero:

  • Evitare di contattare in modo eccessivo l’altro genitore durante gli orari in cui sta esercitando il diritto di visita al solo scopo di parlare con loro.
  • Condividere con l’altro genitore gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi in cui intendono trascorrere le vacanze o soggiornare con i figli.
  • Rispettare gli orari prestabiliti per le chiamate o le videochiamate quotidiane con il genitore non residente.
  • Essere puntuali negli orari di prelievo e riaccompagnamento dei figli presso la residenza dell’altro genitore.

Cosa fare se l’ex impedisce di vedere i bambini

Capita non di rado che il genitore non collocatario non riesca ad esercitare il proprio diritto di visita sui figli, secondo quanto stabilito nell’accordo originario tra i coniugi o da una decisione del tribunale.

A titolo esemplificativo sono all’ordine del giorno:

  • i rifiuti di consegnare i figli al genitore che sia venuto a prenderli per il weekend.
  • le mancate risposte alle chiamate o alle videochiamate effettuate dal genitore, secondo le modalità concordate, ostacolando così il rapporto quotidiano con i figli.
  • Le interferenze con il tempo dedicato alla frequentazione padre-figli con comportamenti intrusivi e ingiustificati.
  • Frapposizioni per impedire che i figli vadano in vacanza con il genitore non collocatorario.

In presenza di uno dei predetti comportamenti, il genitore non collocatario potrà richiedere l’intervento del giudice e nello specifico:

  • In sede civile, chiedere la modifica delle condizioni di affidamento con l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per il genitore inadempiente nonché il risarcimento del danno subito tanto per la violazione del diritto alla genitorialità quanto, in favore del figlio, per la lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
  • In sede penale, presentando una denuncia o una querela (se sussistono le condizioni) per il reato di inadempimento doloso delle disposizioni dell’autorità (art. 388 c.p.).

I figli possono rifiutarsi di vedere il padre?

Un tema sentito è il rifiuto del figlio minore di incontrare il genitore non collocatario. Considerata l’importanza di proteggere il superiore interesse del minore, è fondamentale distinguere tra un rifiuto:

  • determinato da un comportamento ostruzionistico/illecito da parte dell’altro coniuge.
  • autonomo da parte del figlio.

Nel secondo caso, la legge riconosce al figlio con capacità di discernimento – generalmente a partire dai 12 anni di età – il diritto di esprimere il proprio dissenso alla visita con il genitore non collocatario.

Questo diritto è riconosciuto in quanto parte del diritto all’autodeterminazione del figlio, che se considerato abbastanza maturo per comprendere le proprie azioni, può decidere di non intrattenere alcun rapporto con una delle due figure genitoriali.

In questo contesto, il Tribunale, durante la definizione delle condizioni di separazione e affidamento dei figli, è tenuto a valutare la maturità del minore e le ragioni di tale scelta, tramite un’audizione personale del minore, condotta in assenza di entrambi i genitori, così da valutarne le ragioni.

L’ex può rifiutarsi di vedere i figli?

Nel nostro sistema giuridico, non vi sono norme che impongano al genitore non collocatario un obbligo effettivo di frequentazione della prole.

Ciò significa che il genitore può scegliere di non avvalersi del diritto di visita riconosciutogli dall’ordinamento, senza essere costretto nemmeno attraverso l’applicazione di provvedimenti coercitivi come previsto dall’art. 614 bis c.p.c.

Di fronte all’inadempimento del genitore non collocatario, l’altro genitore dunque non potrà chiedere al Giudice una condanna dell’ex coniuge/compagno a frequentare i figli ma potrà esclusivamente:

  • chiedere una revisione delle condizioni di affidamento, inclusa la possibilità di ottenere l’affidamento esclusivo ed eventuali provvedimenti sanzionatori tra cui:
  • L’ammonimento del genitore inadempiente.
  • La condanna al risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore per la privazione della figura genitoriale.
  • La condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 75 euro fino a un massimo di cinquemila euro a favore della Cassa delle ammende.
  • Nei casi più gravi – ove il genitore non collocatario si disinteressi completamente della propria prole concretizzando un vero e proprio abbandono morale della stessa – quest’ultimo sarà altresì chiamato a risponderne penalmente per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.)

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