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Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) la persona esprime la propria volontà di sottoporsi o meno a trattamenti sanitari.

Che cosa si intende per Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (altrimenti note come “testamento biologico”) sono state previste dall’art. 4 Legge n. 219/2017.

Attraverso di esse una persona, prospettandosi una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi (ovverosia di decidere autonomamente per sé stessa) e dopo avere acquisito chiare, complete ed adeguate informazioni mediche relativamente alle proprie scelte, esprime la sua volontà positiva o negativa in ordine ai trattamenti sanitari ai quali potrebbe essere sottoposta.

In altri termini, con le DAT il soggetto ancora in buona salute indica le proprie intenzioni future da attuare nel caso in cui dovesse venirsi a trovare nella impossibilità di esprimere il proprio consapevole consenso o rifiuto circa:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari

Chi può fare le DAT?

Non tutte le persone possono redigere validamente un testamento biologico.

Lo possono fare solo soggetti:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e volere (e quindi in grado di capire il significato delle proprie decisioni e di comportarsi di conseguenza)

Come si redigono le DAT?

Condizione necessaria affinché le Disposizioni Anticipate di Trattamento possano considerarsi validamente redatte è che la persona interessata abbia acquisito complete, chiare ed esaustive informazioni mediche circa le proprie decisioni in ordine al consenso o al rifiuto a sottoporsi a trattamenti sanitari.

Occorre, quindi, che la persona esprima un adeguato consenso informato come previsto dall’art. 1 L. n. 219/2017nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata»).

Il testamento biologico può essere fatto in diversi modi:

  • avanti ad un notaio (che conserverà il documento)
  • presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Residenza (che lo annoterà in apposito registro, se istituito)
  • presso le strutture sanitarie competenti (in quelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle disposizioni di trattamento)

Laddove le condizioni fisiche della persona interessata non le consentano la redazione di documento scritto, le volontà in ordine ai trattamenti sanitari possono essere date attraverso video-registrazione oppure per il tramite di dispositivi tecnologici che consentano una adeguata comunicazione.

Una volta redatte (in qualsiasi forma) le DAT vengono registrate e raccolte nella Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute, ove sono sempre accessibili alla persona interessata, al fiduciario eventualmente designato ed al medico che avrà in cura il paziente non più in grado di autodeterminarsi.

Le DAT possono essere modificate nel tempo?

Una volta espresse le proprie intenzioni attraverso il testamento biologico la persona interessata per qualsiasi motivo potrebbe cambiare idea rispetto a quanto in un primo momento dichiarato.

È quindi importante sapere che le DAT sono sempre revocabili, modificabili o rinnovabili nelle stesse forme e modi previsti per la loro redazione.

Nell’eventualità che, per ragioni di emergenza o urgenza, la persona non possa annullare le precedenti volontà nei modi ordinari la revoca può avvenire con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.

La nomina del fiduciario

La persona interessata, nell’esprimere le proprie volontà e scelte terapeutiche, può (è una facoltà non un obbligo) nominare un “fiduciario” che deve essere soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere.

Il compito di tale soggetto è quello di rappresentare l’interessato che non ne sia più in grado nelle relazioni con i sanitari e le strutture mediche in conformità a quanto disposto nelle DAT.

Il fiduciario nominato può anche rinunciare alla nomina (tramite atto scritto consegnato al disponente) e può essere revocato in qualsiasi momento dalla persona interessata.

Nel caso in cui successivamente alla nomina il fiduciario designato vi abbia rinunciato oppure muoia o divenga incapace le DAT rimangono comunque efficaci per quanto riguarda la volontà dell’interessato in ordine alla volontà o meno di sottoporsi a trattamenti sanitari. Il ruolo del fiduciario designato diviene di particolare rilevanza nel caso in cui il medico coinvolto nelle cure volesse disattendere le disposizioni di trattamento lasciate dall’interessato (ad esempio perché ritenute palesemente inadeguate oppure perché superate da sopravvenute terapie): in questi casi il sanitario, per agire difformemente dalle DAT, dovrà ottenere il consenso del fiduciario medesimo, ed in caso di disaccordo si dovrà chiedere una pronuncia del Giudice Tutelare.

Il ruolo del medico in presenza di testamento biologico

Il sanitario che si trovi ad avere in cura una persona non più capace di autodeterminarsi ma che in precedenza abbia redatto valide DAT è tenuto al rispetto delle volontà espresse dal paziente.

Può darsi il caso, tuttavia, che il medico si trovi in disaccordo con quanto previsto nelle DAT in quanto:

  • le disposizioni date dalla persona sono palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione attuale del paziente
  • rispetto al momento delle disposizioni sono sopravvenute terapie o cure in precedenza non disponibili ed in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di salute o di vita del disponente

In questi casi il medico può disattendere le DAT ed agire quindi diversamente:

  • se al riguardo vi sono l’assenso e l’accordo del fiduciario eventualmente designato
  • mediante espressa autorizzazione del Giudice Tutelare al quale la decisione viene rimessa in caso di contrasto con il fiduciario eventualmente designato

L’espressione del consenso informato da parte dei minori e degli incapaci

Come visto in precedenza l’art. 4, comma 1 della L. n. 219/2017 consente le DAT ai soli soggetti maggiorenni con capacità di intendere e di volere

Le DAT, quindi, sono precluse a minori di età e soggetti incapaci.

Ciò non significa, tuttavia, che costoro non abbiano “voce in capitolo” per quanto riguarda i trattamenti sanitari che li riguardano.

Anche ai minori e alle persone affette da incapacità, infatti, sono riconosciuti i diritti «alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione» e a «ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà» (cfr. art. 3 co. 1 L. n. 219/2017).

In queste situazioni, il consenso informato alla effettuazione o meno del trattamento sanitario è espresso:

  • per il minore di età dai genitori o dal tutore
  • per la persona interdetta dal tutore

Sebbene la decisione finale sia espressa formalmente da genitori o tutore, essa dovrà tenere comunque necessariamente conto della volontà del soggetto interessato sempre «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità» (cfr. art. 3 co. 2-3 L. n. 219/2017).

Diverso è il caso di coloro che vedano solo limitata -e non del tutto preclusa- la loro capacità di agire: si tratta quindi delle persone inabilitate o sottoposte alla misura dell’amministrazione di sostegno.

Così come previsto per l’espressione del consenso informato si può sostenere che:

  • il beneficiario di amministrazione di sostegno possa validamente redigere le proprie DAT salvo che il decreto di apertura della misura protettiva non abbia attribuito all’Amministratore di Sostegno il potere esclusivo ad assumere decisioni in ambito sanitario
  • l’inabilitato può esprimere le proprie DAT salvo che al momento della formulazione delle stesse egli versasse in una condizione di incapacità di intendere e volere

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