·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, il legislatore ha introdotto specifiche sanzioni, sia di natura amministrativa che penale, per coloro che si mettano alla guida senza essere in condizioni psicofisiche idonee, ponendo così in pericolo la incolumità delle altre persone.

 In particolare, la legge sanziona due distinti comportamenti:

Mentre la guida in stato di ebbrezza punisce – con pene differenziate a seconda del grado alcolemico – il solo fatto di aver guidato dopo aver bevuto oltre il limite consentito per legge, la guida sotto effetto stupefacenti punisce chi versi in stato di alterazione a seguito di assunzione droga. Ciò significa che, per punibilità di tale condotta, sarà necessario dimostrare:

  • l’assunzione di sostanza stupefacente
  • lo stato d’incapacità psicofisica al momento in cui si viene fermati

Nel corso di questo articolo ci soffermeremo ad analizzare tale ultima ipotesi, soffermandoci su come si accerta l’assunzione di sostanza stupefacente, se è possibile rifiutarsi di sottoporsi al test antidroga e quali sono le conseguenze in caso di esito positivo.

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

Come si accerta la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

L’accertamento dello stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti può avvenire in due circostanze principali:

  • Controllo stradale: gli operatori di polizia giudiziaria possono procedere all’accertamento se hanno ragioni fondate per sospettare che il guidatore sia sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.  In tal caso solitamente il conducente viene sottoposto ad un primo accertamento qualitativo non invasivo o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  • Incidente stradale: l’accertamento dello stato psicofisico del guidatore mediante scatta normalmente in automatico al fine di appurarne le condizioni al momento del sinistro.

Ove i primi accertamenti risultino positivi, il conducente potrà essere condotto presso presidi ospedalieri per l’esecuzione di accertamenti clinici tossicologici più approfonditi – normalmente mediante l’analisi del sangue o delle urine – volti a verificare la presenza e la concentrazione di sostanze tossicologiche nel corpo.

Trattandosi di c.d. accertamento tecnico irripetibile, in quanto atto a “fotografare” la condizione del guidatore non più verificabile successivamente, il conducente deve essere preventivamente avvisato della facoltà di nominare un proprio difensore che partecipi a tale accertamento, al fine di garantire il diritto di difesa.

Detta comunicazione deve essere fornita – secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell’Interno – in modo particolareggiato e per iscritto, così da garantire al conducente la possibilità di esercitare a pieno il suo diritto di difesa.

In assenza di tale comunicazione, dunque, l’accertamento dovrà essere dichiarato radicalmente nullo per violazione di quanto disposto dagli art. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e non saranno conseguentemente irrogabili le sanzioni previste.

Cosa succede se mi rifiuto di fare il test antidroga?

Il rifiuto di sottoporsi a test tossicologici configura reato esclusivamente ove la polizia abbia rispettato l’iter procedurale previsto dall’art. 187 C.d.S., ovvero:

  • Siano stati compiuti accertamenti preliminari non invasivi che abbiano dato esito positivo.
  • Vi sia fondata ragione di ritenere – alla luce del comportamento del conducente – che quest’ultimo versi in condizioni di alterazione derivanti da assunzione sostanza stupefacente.

Si noti che il semplice fatto di aver rinvenuto della droga nell’abitacolo del veicolo non è elemento sufficiente ad integrare la richiesta di accertamenti tossicologici sul conducente, ove quest’ultimo appaia lucido.

Tali presupposti devono sempre ricorrere per legittimare ulteriori accertamenti invasivi (analisi del sangue o delle urine) in quanto volti ad evitare attività meramente esplorative da parte della polizia giudiziaria.

Ne consegue che, se non ricorrono le condizioni sopra elencate, il rifiuto a sottoporsi al test antidroga deve essere considerato pienamente valido e tale condotta non configura reato.

Le conseguenze della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

L’accertamento positivo di assunzione di sostanze stupefacenti determina l’insorgere di conseguenze, amministrative e penali:

Sanzioni amministrative in caso di guida sotto effetto di stupefacenti

A carico di chi guida sotto effetto di sostanza stupefacente è prevista una duplice sanzione amministrativa:

  • la confisca immediata del veicolo, salvo il caso in cui quest’ultimo non appartenga a soggetto diverso dal guidatore.
  • la sospensione della patente immediata, con durata variabile da 1 a 2 anni.

La durata della sospensione della patente tuttavia verrà raddoppiata nel caso in cui il soggetto sanzionato sia alla guida di autoveicolo non proprio o nel caso in cui l’accertamento dello stato di alterazione consegua alla causazione di sinistro stradale.

  • la revoca della patente nel caso di conducente di autobus o veicoli con numero superiore ad 8 posti a sedere, autoarticolati o autosnodati, o nel caso di recidiva nel triennio.

L’applicazione delle predette sanzioni è sempre subordinata al corretto espletamento delle operazioni di accertamento sopraindicate. Nel caso in cui:

  • il provvedimento amministrativo venga irrogato diversi mesi dopo il fatto
  • venga fornita prova della nullità degli esami ematici eseguiti sul conducente dell’auto – ad esempio perché trattasi di c.d. falsi positivi o perché non sono state fornite le apposite comunicazioni a garanzia del diritto di difesa

 sarà possibile opporsi mediante ricorso al Giudice di Pace per ottenere la sospensione provvisoria del provvedimento e, successivamente, l’annullamento della sanzione.

Sanzioni penali in caso di guida sotto effetto di stupefacenti

Chi guida sotto effetto di sostanza stupefacente sarà altresì perseguito penalmente per il reato di cui all’art. 187 CdS, per cui è prevista la condanna alla pena dell’ammenda da € 1.500 a 6.000 e dell’arresto da sei mesi ad un anno.

Ai fini della punibilità della condotta, è necessario provare:

  • l’assunzione di sostanza stupefacente da parte del conducente del veicolo, attraverso uno degli accertamenti sopraindicati.
  • lo stato di alterazione psicofisica derivato da assunzione di droga in capo al conducente nel momento in cui questo viene fermato.

Ai fini della punibilità della condotta, quindi, devono ricorrere entrambi gli elementi.

Infatti, il solo fatto di risultare positivi al test antidroga – se non accompagnato da elementi che facciano propendere per un’alterata percezione della realtà tale da rendere il guidatore un pericolo per gli altri – non è di per sé sufficiente a fondare una sentenza di condanna.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti