Cosa succede se sparo ad un ladro che ho sorpreso all’interno della mia abitazione e lo ferisco o addirittura ne provoco la morte? Posso sperare di non essere punito?
Stiamo parlando della “legittima difesa” disciplinata dall’art 52 del codice penale che stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
- Cosa si intende per proporzione tra difesa e offesa
- Proporzionalità ante riforma della Legge 36/2019
- La presunzione assoluta di legittima difesa
- Il ruolo del Giudice dopo la riforma della L. 36 del 2019
- Cosa fare se l’aggressione avviene al di fuori della propria abitazione o del luogo ove si svolge la propria attività lavorativa?
Cosa si intende per proporzione tra difesa e offesa
Occorre premettere che il concetto di proporzionalità tra difesa e offesa ha subito nel tempo una profonda evoluzione.
Proporzionalità ante riforma della Legge 36/2019
Inizialmente si considerava proporzionato l’uso dell’arma o di altro mezzo idoneo a difendersi in due specifici casi:
- se si aveva necessità di difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i propri o gli altrui beni, purché non vi fosse desistenza e/o vi fosse pericolo di aggressione;
- se il soggetto (intruso) era stato trovato all’interno della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro.
In presenza di entrambe le summenzionate circostanze era doveroso mettere a confronto la condotta posta in essere dall’aggredito con quella dell’aggressore per valutarne la proporzionalità.
Per esempio se si usava un’arma per respingere un ladro non armato che si era introdotto all’interno della propria abitazione e stava per aggredirci e lo si feriva, sicuramente non si veniva puniti. Nel caso, invece, in cui si fosse provocata la sua morte, si poteva rispondere di omicidio.
Diversamente non si poteva usare l’arma nei confronti di un intruso che veniva sorpreso già fuori dalla propria abitazione o che per svariate ragioni avesse comunque desistito dall’intento criminoso. In tal caso bisognava valutare l’equilibrio/bilanciamento tra il modo in cui si proteggeva la propria incolumità con l’offesa ingiusta che si stava subendo.
La presunzione assoluta di legittima difesa
La Legge 36/2019 ha modificato l’art. 52 c.p., sostituendo al principio di equilibrio/bilanciamento quello della presunzione assoluta della legittima difesa nelle seguenti ipotesi:
- in caso di intrusione in casa o sul luogo di lavoro, viene sempre ritenuta proporzionata la difesa della propria o dell’altrui incolumità posta in essere con l’uso di un’arma o di altro mezzo idoneo;
- viene sempre ritenuto proporzionato l’uso di un’arma per difendere i propri o gli altrui beni, quando non vi è desistenza e quando sussiste il pericolo di aggressione;
- viene, inoltre, considerata sempre legittima la condotta di chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione da parte di una o più persone (per esempio quando si blocca un soggetto che, con violenza o minaccia, sta cercando di introdursi all’interno della propria abitazione).
Il ruolo del Giudice dopo la riforma della L. 36 del 2019
Il Giudice dopo la modifica dell’art 52 c.p. nei casi appena enunciati non ha margine di discrezionalità: il soggetto “aggredito” sarà sempre non punibile .
La Legge 36/2019 ha introdotto, inoltre, un’ulteriore scriminante applicabile in caso di eccesso di legittima difesa (quando la reazione dell’aggredito è sproporzionata all’aggressione): non è punibile chi commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità se si trova in uno stato di minorata difesa o di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto (art 55 comma 2 c.p.).
Questa importante modifica permette di non essere puniti, per esempio, nel caso in cui si dovesse provocare la morte di un aggressore sorpreso all’interno della propria abitazione o all’interno del luogo dove si svolge la propria attività lavorativa, sempre che il pericolo sia attuale e ci si trovi in uno stato di grave turbamento o di minorata difesa.
Da non sottovalutare, infine, come requisito indispensabile per l’applicazione di questa causa di giustificazione, in tutte le sue modalità, sia il possesso legittimo dell’arma.
In tutti gli altri casi in cui l’intrusione avviene senza aggressione?
Nel caso in cui si dovesse respingere con un’arma o altro mezzo idoneo una persona che si è introdotta all’interno della nostra abitazione, ma che non ha usato violenza o minaccia, sarà compito del Giudice valutare la proporzione tra difesa e offesa, accertando l’attualità del pericolo e la necessità di aver difeso la nostra o l’altrui incolumità.
Cosa fare se l’aggressione avviene al di fuori della propria abitazione o del luogo ove si svolge la propria attività lavorativa?
In questa ipotesi non si applicheranno le regole dell’art 52 comma 1 c.p. e pertanto non si potrà più ritenere sempre legittima la condotta difensiva posta in essere, ma sarà compito del Giudice soppesare il tipo di reazione dell’aggredito per valutarne la sua proporzionalità rispetto all’offesa subita.
In questo caso ritorna ad applicarsi il bilanciamento tra l’aggressione subita e la difesa posta in essere che deve essere sempre “misurata”
[…] la precisazione che detto reato non va tuttavia confuso con la legittima difesa disciplinata dall’art. 52 del c.p. e già oggetto di approfondimento in altro […]