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Codice rosso: stop alla violenza domestica e di genere

Sono ormai quotidiani gli episodi di violenza in ambito familiare e domestico nei confronti delle donne e delle persone deboli. Si è pensato così di intervenire con una legge dedicata nata con lo scopo di garantire una maggior tutela a questi soggetti vulnerabili. Vediamo in che termini.

Codice rosso, una tutela rafforzata contro la violenza di genere

La legge n.69 del 19.07.2019  “Codice Rosso”

Il 16 luglio 2019 è stata introdotta la legge n. 69 nota con il nome di Codice rosso.

Perché rosso?

Perché il rosso è il colore dell’emergenza, quella che ti assegnano al Pronto Soccorso nei casi gravi. Con il rosso salti la fila e ti visitano subito. In alcuni casi ti salvano la vita.

Così vuole essere anche per questo tipo di violenze.

Ora chi viene maltrattato, violentato, perseguitato ha un canale preferenziale, dedicato e veloce.

Novità processuali

La prima grande novità introdotta da questa legge è la velocità. Veloci devono essere le forze dell’ordine nel riferire al pubblico ministero la notizia di reato. La legge parla di “immediatamente”!

Ciò significa che se una donna si reca in caserma o in questura per denunciare una violenza sessuale o un maltrattamento, i carabinieri o la polizia devono immediatamente avvisare il pubblico ministero che a sua volta deve sentire la persona offesa entro 3 giorni.

Questa velocità serve per cercare di individuare il responsabile del reato nel più breve tempo possibile e magari applicargli una misura restrittiva (ad esempio arrestarlo e condurlo in carcere oppure agli arresti domiciliari). Più passano i giorni e meno possibilità ci sono per individuare il colpevole. Questo tempo “ristretto” serve per tutelare la donna, per assicurare la sua incolumità, per metterla in sicurezza allontanando da lei chi la sta maltrattando.

Importante sapere che la vittima ha un anno di tempo per proporre la querela e nel caso della violenza sessuale non la può più ritirare.

Se nella violenza sessuale sono coinvolti i minori non c’è più l’obbligo da parte del genitore di accompagnare il figlio in questura. Questo reato diviene ora sempre procedibile d’ufficio, significa che la querela non è necessaria, basta avvertire le forze dell’ordine di quanto sta succedendo o è successo.

Un’altra grandissima novità è rappresentata dall’informazione.

Molte donne infatti sono impaurite dal fatto che una volta uscito dal carcere, il soggetto che si è denunciato possa ritornare da loro con rinnovata violenza. Ebbene questa legge ha introdotto l’obbligo di tenere sempre informata la persona offesa su ogni spostamento e variazione del luogo di dimora in capo all’autore del fatto.

Alla vittima pertanto andrà comunicato se l’autore del fatto viene scarcerato, se si trova agli arresti domiciliari, se evade, se si rende irreperibile.

Ogni provvedimento del giudice viene comunicato a lei e al suo difensore e ai servizi sociali.

In caso di condanna inoltre se al soggetto viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (la cosiddetta “condizionale”) questa è subordinata alla partecipazione di percorsi di recupero e assistenza psicologica. Significa che per ottenere questo beneficio, l’autore del reato deve partecipare a percorsi psicoterapeutici.

Infine, se le parti hanno già in corso un procedimento di separazione o una causa legata ai figli minorenni, il Giudice penale deve trasmettere al Giudice civile ogni provvedimento che riguarda il procedimento penale (per esempio la sentenza o l’archiviazione o anche il provvedimento con cui ha disposto il carcere etc…).

Novità sostanziali: i quattro nuovi reati del codice penale

Con questa legge sono nati 4 nuovi reati del codice penale (c.p.):

1) art 387 bis cpChiunque essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli art. 282 bis cpp (allontanamento dalla casa familiare) e 282 ter cpp (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) o dall’ordine di cui all’art 384 bis cpp (allontanamento d’urgenza dalla casa familiare)  è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni

2) art 558 bis cp Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile La pena aumenta se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni diciotto e ancor di più ai danni di un minore degli anni quattordici”.

3) art 583 quinquies cp  “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 cpp (patteggiamento) per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno“.

Tipico esempio sono i casi giunti alla ribalta della cronaca di Gessica Notaro e Lucia Annibali.

4) art 612 ter cp : salvo che il fatto costituisca più grave reato, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena è prevista anche per chi, ricevendo o acquistando le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate con il fine di recare loro nocumento. La pena aumenta nel caso che l’autore sia il coniuge, anche separato o divorziato o la persona legata da relazione affettiva o se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici e telematici . Un ulteriore aumento è poi previsto se commesso ai danni di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in stato di gravidanza”.

In questo reato rientra anche il cosiddetto “revenge porn” ovvero la vendetta nei confronti dell’ex partner tramite la divulgazione di foto e video sessualmente espliciti.

Questa legge infine ha aumentato le pene nel reato di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale.

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