·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Il Governo, con la Legge di Bilancio 2022, ha prorogato non solo il super bonus 110 per cento ma anche tanti altri bonus e sconti.  Ciò con l’evidente intento di costruire e/o ristrutturare sempre un maggior numero di edifici a basso impatto ambientale in modo da adeguarsi anche alle normative europee di riferimento.

Nell’articolo verranno esaminate in maniera sintetica alcune tra le modifiche più importanti che sono state introdotte relative a:

  • Visto di conformità
  • Cessione del credito e sconto in fattura

con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del complesso iter burocratico per poter usufruire dei bonus senza commettere errori che potranno pregiudicare il buon esito dei lavori.

Superbonus e altri Bonus

Il visto di conformità

Lo Stato ha introdotto con il Decreto Legge n. 157/2021 (cd. Decreto Antifrodi) l’obbligo di apposizione del visto di conformità sia per il Superbonus che per le altre agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus con lo scopo di evitare frodi ai danni dello Stato.

In questa maniera, difatti, un soggetto certificatore (commercialista) dovrà “vistare” il diritto del contribuente a richiedere una detrazione fiscale contrastando, così, eventuali comportamenti fraudolenti.

Visto di conformità e Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus 110 per cento l’obbligo di apposizione del visto di conformità è diretto a:

  • tutte le persone fisiche e/o agli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, in riferimento alle fatture emesse dall’entrata in vigore del Decreto Antifrodi (12 novembre 2021).
  • tutte le imprese a cui si applica il criterio di competenza (ditte individuali e società) in riferimento alle fatture emesse a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021.

Per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute è necessario fare riferimento in caso di interventi aventi ad oggetto una riqualificazione energetica al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, mentre per tutti gli altri interventi compreso il Sismabonus ai criteri determinati dal Decreto Rilancio all’art. 119, comma 13 bis o ai prezzari predisposti da Regioni e/o Camere di Commercio.

Altri Bonus e visto di conformità

Per tutti i bonus diversi dal Superbonus, il Decreto Antifrodi prevede la necessità del visto di conformità e dell’asseverazione delle spere sostenute solo se il soggetto beneficiario opta per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito.

Diversamente, ergo se il beneficiario inserisce la detrazione all’interno della propria dichiarazione dei redditi, nulla è dovuto

Ulteriori chiarimenti vengono dati direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 29.11.2021

Legge di Bilancio 2022 e visto di conformità

Con la Legge di Bilancio 2022 il visto di conformità e l’asseverazione tecnica viene esteso a tutti i bonus casa con la possibilità di detrarre integralmente le spese dei vari professionisti che partecipano alla validazione dei lavori eseguiti computati anche secondo il Prezzario DEI.

Le misure previste dal Decreto Legge n. 157/2021 (cd. Decreto Antifrodi) non trovano applicazione solo per:

come previsto all’art. 1, comma 29 lett. b) Legge di Bilancio 2022

Proroga Super Bonus 110 per cento

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus 110 per cento.

Tale proroga riguarda sia:

  • i condomini. I termini per portare a compimento i lavori sono stati prolungati sino al 2025 con la possibilità di detrarre:

110% della spesa sostenuta per i lavori eseguiti entro il 31.12.2023

70% della spesa sostenuta per i lavori eseguiti entro il 31.12.2024

65 % della spesa sostenuta per i lavori eseguiti entro il 31.12.2025

  • le abitazioni unifamiliari che potranno terminare i lavori entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il trenta per cento dei lavori (comprovato e certificato con un S.A.L.). Nel contempo è stato tolto il vincolo dell’ISEE che avrebbe consentito l’esecuzione dei lavori solo a chi ha un reddito inferiore ad € 25 mila, comportando così una discriminazione ingiusta ed ingiustificata;

In parziale deroga a quanto detto, il vincolo del SAL al 30 % non sarà applicato solamente nel caso in cui l’intervento all’abitazione unifamiliare comporti una demolizione e ricostruzione del fabbricato o una demo-ricostruzione dello stesso. La ratio è chiara: nel caso di interventi più invasivi non si ritiene ragionevole condizionare le lavorazioni a vincoli intermedi consentendo ad imprese e beneficiari di ultimare i lavori entro la scadenza del 31 dicembre 2022 senza restrizioni intermedie.

Bonus facciate e altri sconti prorogati con la legge di Bilancio 2022

Il Governo ha deciso, in maniera del tutto inaspettata di prorogare anche il cd. Bonus facciate.

Sino al 31 dicembre 2022 sarà, quindi, possibile effettuare gli interventi previsti dall’art. 1 commi 2019-223 della Legge 160/2019, con possibilità, però, di usufruire di una detrazione pari al 60 % anziché quella precedente del 90%.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2022 sono stati prorogati – cfr. art. 1, commi 37-39 – i seguenti bonus sino al 31.12.2024:

  • Bonus mobili, previsto dall’art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013 con limiti di spesa di € 10 mila per l’anno in corso e di € 5 mila per il 2023 e 2024;
  • Bonus ristrutturazione, previsto dall’art. 16 bis, comma 1 del TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio entro il limite massimo di spesa di € 96 mila per unità immobiliare;
  • Sismabonus con detrazioni tra le aliquote del 50 % (la quasi totalità degli interventi) e l’85% (zone sismiche)
  • Ecobonus con detrazioni tra le aliquote del 50 % (infissi) e l’75% (pompa di calore)
  • Bonus verde previsto dalla Legge n. 205/2017 art. 1, commi 12-15

Cessione del credito e sconto in fattura

Prima di vedere la sostanziale novità introdotta in materia con la Legge di Bilancio 2022 è importante definire cosa siano la cessione del credito e lo sconto in fattura e per cosa si differenziano.

Mediante la cessione del credito il soggetto che beneficia dei lavori di ristrutturazione cede il proprio credito ad un terzo – società, banche, assicurazione – in cambio della restituzione di una somma pari al credito stesso.

Da un punto di visto operativo il soggetto committente pagherà alla ditta esecutrice i lavori indicati in fattura per poi cedere il credito ad un terzo ente che gli rimborserà l’esborso fatto.

In siffatta maniera la ditta sarà pagata, il committente avrà lavori di ingente entità eseguiti (quasi) gratuitamente ed il terzo ente si avvantaggerà di uno sgravio fiscale solitamente pari al 10% (differenza tra il 100 % dei lavori ed il 110 % del bonus).

Con lo sconto in fattura è, invece la ditta esecutrice dei lavori ad anticipare al committente la spesa detraibile che poi, a sua volta, potrà cedere a soggetti terzi quali istituti di credito o banche.

In entrambi i casi il contribuente è onerato di comunicare all’Agenzia delle Entrate di aver optato per una delle due opzioni tra sconto in fattura e cessione del credito detraibili poi dai soggetti che ne beneficiano in cinque annualità.

Detta facoltà è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 28) che, nel contempo garantisce una nuova detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche per un limite di spesa che varia in € 50 mila per gli edifici unifamiliari, € 40 mila da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari per edifici da due a otto unità, ed € 30 mila da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari per edifici oltre le otto unità abitative.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti



    1 Response