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Capita di frequente che gli immobili in cui viviamo siano stati edificati senza tenere conto delle necessità delle persone affette da difficoltà psico-fisiche-sensoriali che, di fatto, si trovano nell’impossibilità di uscire di casa

Diritti delle persone disabili in condominio

La soluzione per abbattere le barriere architettoniche

Il legislatore, mediante l’introduzione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha aggiornato la normativa edilizia introducendo diverse disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati che dovranno essere edificati e/o ristrutturati in modo da consentire l’accesso delle persone con disabilità alle parti comuni dello stabile nonchè alle singole unità abitative.

Ciononostante, specie se si vive in condominio, il percorso per l’abbattimento delle barriere architettoniche è pieno di ostacoli che, però, possono essere superati utilizzando alcuni accorgimenti:  

–  è opportuno che il soggetto interessato, sia esso la persona affetta da disabilità e/o chi ne fa le veci, si munisca di un preventivo delle ditte operanti nel settore, corredato di progetto di esecuzione e di uno studio tecnico che valuti la fattibilità dell’intervento in termini di stabilità e sicurezza.

– una volta raccolta tutta la documentazione sopra indicata sarà necessario trasmetterla all’amministratore (meglio se per raccomandata a/r) chiedendo che venga indetta un’assemblea straordinaria e/o venga inserito il punto all’ordine del giorno. Nel caso, invece, di amministratore non nominato, la comunicazione dovrà essere indirizzata a tutti i condomini chiedendo che venga convocata un’assemblea per votare al riguardo.

Condominio, disabilità ed assemblea

Voto favorevole dell’assemblea

Qualora l’assemblea approvi le opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche (serve la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi), i singoli condomini possono decidere se partecipare pro quota alle spese di installazione o se lasciarle integralmente a carico dell’interessato, salva la facoltà, ai sensi dell’art 1121, comma 3 c.c. di poter partecipare, in qualsiasi momento, ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione delle opere.

Voto contrario dell’assemblea

Nel caso, invece, l’assemblea voti negativamente o non assuma posizione entro tre mesi dalla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche, interviene l’art. 2, comma 2 della legge n. 13/1989, che dà la possibilità all’interessato di agire direttamente e a sue spese. Il tutto rispettando il limite posto dall’art. 1120, comma 2 del c.c., ovvero di non pregiudicare la stabilità e la sicurezza del fabbricato, o alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Agevolazioni fiscali per la rimozione delle barriere architettoniche

Ovviamente, nel momento in cui si voglia dare esecuzione ad opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’interessato deve munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune che non può subordinare mai la concessione del titolo al consenso degli altri condomini (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19 – 27 gennaio 2017, n. 353) ed avrà diritto alle agevolazioni fiscali previste per legge per le ristrutturazioni attualmente pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020 ed al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 (cfr. tabella aggiornata).

Tale limite è stato aggiornato con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 28). Infatti, il Governo ha previsto una nuova detrazione al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche entro certi limiti di spesa:

  • € 50 mila per gli edifici unifamiliari
  • € 40 mila da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari per edifici da due a otto unità;
  • € 30 mila da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari per edifici oltre le otto unità abitative.

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