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Cosa fare se le piante dei vicini invadono la tua proprietà?

La primavera porta con sé non solo il risveglio della natura, ma anche una serie di questioni legali che riguardano le piante ed i vicini di casa.

Ogni anno, infatti, la vegetazione preesistente e le nuove piante acquistate dai vicini per abbellire i propri giardini e balconi possono causare conflitti e dispute se:

  • Il vicino pianta alberi in prossimità del confine
  • Il vicino non pota gli alberi
  • petali e fiori cadono dal piano superiore e sporcano il balcone
  • foglie, acqua e terriccio cadono dal balcone sovrastante

Quali strumenti di tutela ha dato il legislatore per affrontare queste situazioni?

Vediamo i rimedi previsti per alcuni tra i casi più ricorrenti:

Piante e liti con i vicini

Il diritto di estirpare alberi piantati a distanza non legale

Il vicino che desidera piantare degli alberi o delle piante vicino al confine di proprietà deve necessariamente rispettare le distanze legali imposte dai regolamenti ed usi locali, e in mancanza, da quanto previsto dall’articolo 892 c.c.

L’obiettivo primario della norma appena citata è quello di evitare che gli alberi piantumati a meno di una certa distanza dal confine possano danneggiare il fondo del vicino tramite

  • il propagarsi delle radici,
  • la caduta delle foglie
  • immissione di ombra e umidità.

Anche la Cassazione ha confermato tale ratio specificando che l’obiettivo è quello di impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca a danneggiare il fondo del vicino per diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento.

A quale distanza devono essere piantumati gli alberi?

L’art. 892 c.c. nell’elencare la distanza minima a cui devono essere piantumate le piante nel fondo vicino, implicitamente fa riferimento allo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero per espandere liberamente le proprie radici.

Solo in questa maniera, infatti, la pianta riuscirà a crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio, senza arrecare danni al fondo del vicino.

Come deve essere calcolata la distanza di una pianta dal confine?

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Non rileva la successiva inclinazione del tronco, ancorché dovuta all’opera dell’uomo.

Secondo l’articolo 892 del codice civile, le distanze minime da rispettare sono:

  • per gli alberi di alto fusto, ovvero quelli il cui fusto sorge ad alta quota come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi e platani, è necessario rispettare una distanza di almeno tre metri. Tuttavia, anche gli alberi giovani o con uno sviluppo ritardato possono essere considerati di alto fusto se presentano caratteristiche vegetative tali da raggiungere notevoli altezze.
  • Per gli alberi di non alto fusto, ovvero quelli il cui fusto sorge ad altezza non superiore a tre metri e si diffonde in rami, è invece necessario rispettare una distanza minima di un metro e mezzo.
  • per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto che non superino i due metri e mezzo di altezza la distanza è di mezzo metro con due eccezioni: 1) se le siepi sono composte da ontano, castagno o altre piante simili che vengono potate periodicamente vicino al ceppo, la distanza deve essere di un metro. 2) Se la siepe è di robinia, la distanza deve essere di due metri.

Muro divisorio e distanze legali delle piante

Il quarto comma dell’articolo 892 c.c. prevede una deroga all’obbligo di rispettare le distanze previste da usi, regolamenti o dalla legge qualora il confine tra i fondi sia costituito da un muro divisorio, proprio o comune, e le piante siano mantenute ad altezza non superiore alla sommità del muro.

Tale deroga è giustificata dal fatto che il confinante non subisce alcuna diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità in quanto non può vedere le piante.

Qualora le piante eccedano la sommità del muro divisorio è possibile ottenere che il vicino riconduca le piante ad un’altezza inferiore.

Usucapione del diritto a piantare a distanza inferiore

Il diritto a piantare alberi o piante ad una distanza inferiore di quella legale può essere usucapito nel termine ordinario ventennale.

Tale termine decorre dal tempo della piantagione richiamato al terzo comma dell’art. 892 c.c.  trascorso il quale il proprietario del fondo confinante non potrà più chiedere la rimozione delle piante né ottenere alcun risarcimento del danno subito.

È bene specificare che se l’albero – per il quale è stato usucapito il diritto ad essere tenuto ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale – muore, il vicino non può sostituirlo se non osservando la distanza legale (art. 895 c.c.) a meno che l’albero non facesse parte di un filare.

Possibili rimedi in caso di omesso rispetto delle distanze legali di piante o alberi

Se il vicino non rispetta quanto previsto da regolamenti, usi locali e dall’art. 892 c.c. e pianta alberi o piante ad una distanza inferiore a quella legale quali rimedi sono previsti?

Laddove il vicino non provveda spontaneamente, è bene sottolineare come non si possa procedere in autonomia all’estirpazione della pianta o al taglio dei rami sconfinanti. Tale condotta costerebbe infatti l’imputazione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sarà, invece, necessario passare attraverso la mediazione per cercare di trovare un’intesa conciliativa stragiudiziale o, in caso di fallimento di quest’ultima, attraverso la pronuncia di un giudice che provvederà a ordinare:

  • l’estirpazione della pianta piantata a distanza inferiore rispetto a quella legale;  
  • stabilire il risarcimento dei danni eventualmente patiti (es. limitazione di luce ed aria, rimborso delle spese sostenute per pulire il fondo dalla sporcizia lasciata);
  • il taglio dei rami sconfinanti;
  • disporre il pagamento di una sanzione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attività sopra indicata da parte del vicino condannato (art. 614 bis c.p.c.).

Rami e radici sporgenti dal fondo vicino: si possono tagliare?

L’art. 896 c.c. prevede la possibilità che rami o radici di alberi/piante piantati a distanza legale si protendano oltre il confine.

In tale circostanza, fatta salva l’applicazione di usi locali o regolamenti, è previsto per il proprietario del fondo confinante la possibilità:

  • di richiedere il taglio dei rami che invadono il suo fondo. Ciò perché la non regolare potatura può causare danni alla pianta;
  • di provvedere da sé al taglio delle radici, evenienza che può avvenire involontariamente durante l’esecuzione di lavori (ad es: aratura) sul proprio fondo.

In entrambi i casi, laddove rami e radici cagionino danni al fondo del vicino è possibile richiedere la rifusione degli stessi.

Piante e liti in condominio

Gli stessi problemi dovuti alle piante possono verificarsi anche in condominio.

Capita spesso che chi vive a piani bassi o intermedi si trovi a dover gestire lo sporco che viene dai piani soprastanti derivante da:

  • petali o foglie secche di piante o fiori;
  • acqua sporca mista a terriccio derivante dalle innaffiature alle piante.

In tali casi, sono possibili i seguenti rimedi:

  • verificare la presenza di norme all’interno del regolamento condominiale o di polizia locale che disciplinino la materia, magari prescrivendo delle particolari cautele o limitazioni alla possibilità di coltivare piante e fiori sul balcone.
  • agire per l’eventuale risarcimento dei danni patiti ad esempio, perché i gerani piantati sul balcone dal vicino perdono i petali e macchiano irrimediabilmente il pavimento del balcone sottostante.
  • nei casi più gravi, agire penalmente nei confronti del vicino la cui condotta può integrare il reato di getto di cose pericolose (art. 674 c.p.).

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