La Convenzione di Montreal del 28.05.1999 – ratificata dall’Italia con Legge n. 12 del 10.01.2004 – ed il Regolamento CE n. 261/2004 sono normative compatibili tra loro e congiuntamente applicabili in quanto entrambe proteggono i diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo.

Differenza tra la Convenzione di Montreal e il Regolamento CE n. 261/2004
Occorre tener presente chela Convenzione di Montreal si applica ad ogni trasporto aereo internazionale di persone, bagagli o merci, mentre il Regolamento CE n.261/2004 si applica solo ai voli operati da vettori europei o ai voli all’interno o in partenza dall’Unione Europea.
È ormai principio noto che le compagnie aeree devono risarcire i passeggeri per il tempo perso a causa di una cancellazione o di un lungo ritardo.
La sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07 ha chiarito che i ritardi aerei superiori a tre ore devono essere compensati allo stesso modo delle cancellazioni.
Per approfondire l’argomento: “Ritardo aereo: diritto alla compensazione pecuniaria”.
La differenza principale tra le due normative è che il Regolamento CE n. 261/2004 assicura la compensazione del tempo perso a causa di un’interruzione del volo oltre al rimborso, per l’eventuale perdita economica dovuta alle conseguenze dell’interruzione/ ritardo.
La Convenzione di Montreal, invece, esclude indennizzi automatici e non prevede alcuna compensazione pecuniaria –come invece il regolamento CE n.261/2004-, ma rinvia alle regole interne degli Stati aderenti per la determinazione del risarcimento.
In concreto per l’ordinamento italiano sono a carico del passeggero l’allegazione e prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale subito.
Il danno da ritardo
L’art. 19 della Convenzione afferma la presunzione di responsabilità del vettore del danno da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tale responsabilità è limitata alla somma di 5.346 DSP (circa EUR 6.690) per passeggero ex art. 22 paragrafo 1.
I DPS sono Diritti Speciali di Prelievo e vengono utilizzati come valuta dalla Convenzione di Montreal per determinare il risarcimento che si può ricevere. Gli importi vengono aggiornati ogni cinque anni e variano anche in base ai tassi di cambio e all’inflazione.
Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili – secondo la normale diligenza- per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle.
Di fatto, quindi, la Compagnia aerea, se vuole andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito o la forza maggiore. Ossia dimostrare di non aver potuto impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Esonero responsabilità vettore aereo
L’art. 20 della Convenzione di Montreal specifica il caso di esonero totale o parziale della responsabilità della compagnia aerea che si verifica qualora il vettore dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa
- ha provocato il danno
- oppure vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione.
Morte e lesione dei passeggeri
La compagnia aerea è responsabile della morte o delle lesioni personali subite dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o le lesioni si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco/sbarco ex art. 17 paragrafo 1 Convenzione di Montreal. Secondo l’art. 21 della Convenzione di Montreal non può essere esclusa né limitata economicamente, la responsabilità del vettore aereo per decesso o lesioni dei passeggeri per danni fino ai 128.821 DSP (circa EUR 160.000). Oltre tale importo, il vettore aereo potrà opporsi alla richiesta di risarcimento, dimostrando di non essere stato negligente, né colpevole in altro modo.
Danni ai bagagli
La Convenzione di Montreal all’art. 17 disciplina anche il caso di danno al bagaglio: distrutto, deteriorato o perso. Per bagaglio, anche se non specificato, si intende sia a mano che in stiva e l’onere della prova è a carico del passeggero.
La compagnia aerea è responsabile del danno derivante dalla
- distruzione
- perdita
- deterioramento
dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile, oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.
Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.
Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
In pratica, nel caso si verifichi una delle ipotesi suddette di danno al bagaglio, il passeggero dovrà recarsi subito all’ufficio Lost & Found dell’aeroporto dove si è verificato il ritiro bagagli e segnalare il bagaglio danneggiato o il mancato ritiro; gli verrà rilasciato un documento (chiamato PIR: Property Irregularity Report) che attesta il disservizio e successivamente il passeggero potrà inviare la richiesta danni alla compagnia aerea. Il PIR è molto importante ai fini della prova del danno, così come tenere tutta la documentazione inerente il volo ecc.
I termini per l’invio della contestazione sono di sette giorni in caso di bagaglio danneggiato, mentre si considera bagaglio smarrito dopo il ventunesimo giorno dal mancato arrivo, per cui il passeggero dovrà inviare la contestazione entro tale termine dall’eventuale mancata riconsegna o tardiva riconsegna del bagaglio.
Per quanto attiene alle limitazioni ex art. 22 della Convenzione di Montreal, il vettore aereo è responsabile per ritardo, distruzione, perdita o i danni ai bagagli fino a 1.288 DSP (circa EUR 1.610). Qualora il passeggero volesse ottenere un risarcimento dei danni superiore i suddetti limiti, deve provvedere alla dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, da effettuare al momento della consegna del bagaglio al vettore, dietro pagamento di una tassa supplementare. In questo caso, il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
Si può ottenere, comunque, un risarcimento ulteriore laddove, ex comma 5 art.22, venga dimostrato che il danno deriva da una condotta dolosa/malafede del personale della compagnia o da altre condotte temerarie.
Danno supplementare – Limitazioni di responsabilità
Il giudice potrà concedere anche il risarcimento del danno morale a titolo di risarcimento supplementare conseguente all’inadempimento del vettore al contratto di trasporto aereo.
Il tutto rispettando le condizioni e nei limiti previsti dalla Convenzione di Montreal (cfr. Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, relativa alla causa C-83/10)
La previsione nella Convenzione di Montreal di un importo massimale in DSP, a limitazione della responsabilità per ritardo, per morte e lesioni passeggeri e per danni ai bagagli, quindi,va interpretata in senso garantista, di tutela in relazione alla variabilità in concreto delle conseguenze del danno su tutti gli aspetti della vita del passeggero.
A conferma di quanto detto la sentenza n. 1008/16 del G.d.P di Civitavecchia afferma che “l’ art. 22 della Convenzione di Montreal delinea, in sostanza, una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo aereo “tipizzata”- dunque, con preselezione normativa dell’ interesse risarcibile – che trova la propria fonte nella stessa previsione legislativa della Convenzione di Montreal, lì dove, fissa un tetto massimo di risarcibilità collegato alla gravità dell’ attesa e all’ incidenza della stessa sull’ interesse alla libertà personale dell’ individuo, a causa dell’ inadempimento contrattuale del vettore aereo”.
In punto quantificazione del danno, l’art. 22 comma 6 della Convenzione di Montreal fa salva la possibilità che il giudice riconosca all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi.
Quindi, per concludere, quando si viaggia in aereo occorre essere previdenti, in caso di problemi, disservizi, ritardi, danni ai bagagli o peggio danni alla persona, il passeggero danneggiato se vuol ottenere il risarcimento del danno deve adoperarsi per provarlo nei modi suggeriti nel presente articolo