Il Regolamento CE n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 –resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 10.01.2004– sono le normative di riferimento per la protezione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo.
Nel presente articolo esamineremo nel dettaglio il Regolamento CE n. 261/04 ed in particolare la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo.
Ambito di applicazione
Il Regolamento CE n. 261/04 non ha un’applicazione universale. Difatti è valido solamente se:
- Il volo avviene all’interno dell’Unione Europea sia che il vettore aereo sia europeo o extra UE
- L’arrivo del volo è un aeroporto sito nel territorio dell’UE con provenienza da un paese extra UE ma solo se la tratta è gestita da una compagnia aerea dell’Unione Europea
- Il volo parte dal territorio UE con destinazione un paese extra UE ed è gestito da un vettore aereo dell’UE o extra UE
Non si applica, difatti, nel caso di vettore aereo non comunitario per il ritardo conseguito in un volo intercontinentale: in questo caso, si deve far riferimento alla Convenzione di Montreal, alla legislazione locale ed alle norme che regolano il contratto di trasporto.
Detta Convezione, a partire dall’inizio del 2021 – dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE – dovrà essere applicata anche in caso di ritardo, negato imbarco o cancellazione dei voli dal Regno Unito verso l’UE se il volo è stato effettuato da una compagnia aerea del Regno Unito o da un altro vettore extra UE.
Ritardo aereo: diritto alla compensazione pecuniaria
Per compensazione pecuniaria si intende l’indennizzo che la compagnia aerea deve pagare al passeggero nel caso di ritardo prolungato del volo.
Secondo la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07) il ritardo del volo è rilevante se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’originario itinerario di viaggio previsto.
La compensazione viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, ovvero si presume in automatico che il ritardo aereo abbia causato disagi per il passeggero quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza, impegni di lavoro o il rientro a casa etc. etc.
In pratica, per aver diritto al risarcimento il passeggero deve solo provare la conclusione del contratto di trasporto, ossia di aver comprato il biglietto ed il ritardo prolungato del volo.
L’indennizzo viene calcolato in maniera forfettaria nella seguente misura:
- € 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;
- € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;
- € 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
Per calcolare la distanza tra la partenza e l’arrivo si usa il metodo della rotta ortodromica che, come precisato dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, congiunge due punti sulla superficie terrestre percorrendo la distanza più breve tra loro.
In caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, per calcolare la distanza in km con il metodo della rotta ortodromica, si deve tener conto solamente della distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, indipendentemente dalla distanza di volo effettivamente percorsa. (cfr. Corte di Giustizia UE, VIII Sezione, sentenza 07/09/2017 C-559/16)
Diritto del passeggero al risarcimento del danno supplementare
Il passeggero ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 261/04 ha diritto ad un risarcimento supplementare laddove dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore a causa del ritardo areo.
Il danno supplementare è inteso sia come danno patrimoniale, (danno emergente e lucro cessante), sia come danno non patrimoniale, (danno all’integrità psico-fisica, danno morale e danno esistenziale).
In altri termini, il comune viaggiatore può ottenere un risarcimento supplementare se riesce a dimostrare, a mezzo di documenti e/o prova testimoniale di aver subito un danno supplementare sia in termini di spese vive (fatture, ricevute, scontrini ecc.) o di mancato guadagno (perdita della giornata lavorativa), sia in termini di danno psico-fisico.
Proprio il risarcimento del danno morale è piuttosto controverso ma reso pacificamente ammissibile dall’Ordinamento sia europeo (Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, causa C-83/10) che nazionale (Corte di Cassazione Civile, sez. VI, n. 4962/2019) ove si è ritenuto che lo stress, il disagio, i fastidi e la sofferenza patiti dal passeggero siano risarcibili in via equitativa – purché provati in concreto – in quanto idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale ad esempio l’autodeterminazione delle scelte della propria vita).
Oltre a quanto indicato sopra, il passeggero ha diritto a ricevere assistenza da parte del vettore aereo che è obbligato a fornire cibi e bevande in relazione alla durata dell’attesa, il pernottamento in albergo con relativo trasporto navetta da/per l’aeroporto(cfr. artt. 8 e 9 Regolamento CE 261/04).
Esclusioni della responsabilità del vettore aereo
Il diritto alla compensazione pecuniaria opera in via automatica a meno che:
- La Compagnia aerea, non dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali quali il caso fortuito o la forza maggiore. In altri termini, il vettore aereo deve provare che le condizioni che hanno dato origine al ritardo non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie (ad esempio se il volo ritarda a causa di condizioni meteo avverse) Cfr. Regolamento 261/04 nel Considerando n. (14) e (15).
- In caso di cancellazione del volo il passeggero sia avvisato con un preavviso di almeno due settimane o, in caso di un periodo temporale inferiore prima della data di partenza, che gli venga offerto un volo alternativo con caratteristiche simili a quello originario.
Competenza giurisdizionale per la domanda e decadenza
La domanda di risarcimento può essere presentata, a scelta del passeggero, al Giudice territorialmente competente del luogo di partenza o arrivo dell’aereo o anche secondo l’art. 33 della Convenzione di Montreal, davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto.
Il tutto entro il termine decadenziale di due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aereo sarebbe dovuto arrivare come previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal.
Per riuscire ad ottenere un risarcimento nella maniera più rapida possibile resta consigliabile conservare tutta la documentazione inerente al volo e copia delle spese sostenute nonché tenere a mente i diritti che il Regolamento CE n. 261/2004 garantisce ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e/o ritardo prolungato del volo riassunti nel documento qui scaricabile:
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