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Aumento dei prezzi delle materie prime: conseguenze sull’appalto

Nel corso degli ultimi tre anni, complice il Covid 19 e la guerra in Ucraina, sempre più spesso è capitato di assistere ad un vorticoso aumento del costo delle materie prime, del costo dei trasporti e/o del costo della manodopera.

Tale situazione si riflette direttamente sul contratto di appalto ove:

  • il committente si trova a dover pagare un prezzo più alto di quello originariamente pattuito.
  • l’appaltatore, per eseguire la prestazione a regola d’arte, è costretto ad acquistare le materie prime ad un prezzo più alto con il rischio di andare incontro a conflitti con la controparte contrattuale.

Ma quando si applica la revisione dei prezzi? Quali sono le possibilità per revisionare il prezzo nell’appalto? Quali cautele possono essere messe in atto per tutelarsi?

In questo articolo tenteremo di dare una risposta a queste domande

Rinegoziazione del contratto di appalto per eccessiva onerosità

Gli strumenti di tutela in caso di aumento del costo dell’appalto

L’aumento del costo delle materie prime e le difficoltà di esecuzione emerse dopo la conclusione del contratto di appalto rientrano nelle c.d. sopravvenienze contrattuali.  

Per sopravvenienza contrattuale si intende l’insieme di eventi/fattori non prevenibili e preventivabili dalle parti, idonei ad incidere sull’accordo raggiunto fino a farlo diventare sconveniente almeno per uno dei contraenti.

Emerge, quindi, chiaramente la differenza con le varianti in corso d’opera che, invece, sono determinate dalla volontà delle parti

Per fronteggiare le sopravvenienze contrattuali vi sono diversi strumenti di tutela, individuati direttamente dal legislatore o previsti dalle parti all’interno del contratto.

La revisione legale del prezzo

L’art. 1664 c.c. disciplina due distinte ipotesi per la revisione legale del prezzo:

  • la cosiddetta eccessiva onerosità
  • la maggior difficoltà nell’esecuzione della prestazione.

Revisione per eccessiva onerosità

L’appaltatore ha diritto a chiedere l’adeguamento del prezzo originariamente pattuito in caso di aumento del costo delle materie prime purché detto aumento:

  • Comporti un incremento di almeno il 10% del prezzo originariamente pattuito.
  • Sia determinato da circostanze del tutto imprevedibili per le parti (es. guerre, pandemie) al momento della conclusione del contratto.

Solo ove ricorrano entrambe le condizioni potrà essere accordata la revisione del prezzo limitatamente alla differenza che eccede il 10%.

La revisione del prezzo per maggior difficoltà nell’esecuzione della prestazione

L’appaltatore ha altresì diritto ad ottenere un equo compenso nel caso in cui la prestazione da eseguire sia stata complicata da fattori geologici, idrici o similari.

Tuttavia, per richiedere un aumento rispetto al prezzo originariamente pattuito l’appaltatore deve dimostrare che le circostanze che hanno reso più difficoltosa la prestazione non erano in alcun modo preventivabili al momento dell’assunzione dell’incarico, secondo il grado di diligenza medio richiesto alla sua figura professionale (art. 1176 c.c.)

La clausola di revisione del prezzo

Le parti possono inserire all’interno del contratto una clausola specifica che permetta loro di rivedere il prezzo del contratto in caso di aumento dei costi e/o difficoltà di esecuzione della prestazione.

Nello specifico sarà possibile:

  • prevedere percentuali di aumento più alte o più basse rispetto a quella del 10% a partire dalle quali scatta il diritto alla revisione del prezzo.
  • modulare l’entità della revisione del prezzo, ad esempio prevedendo un aumento fisso superata una certa percentuale di innalzamento del prezzo.
  • escludere l’operatività della revisione del prezzo per l’aumento di determinate materie prime o per specifici fattori che rendano la prestazione più difficile.

La rinegoziazione del contratto in caso di aumento del prezzo delle materie prime

Ultima tutela offerta dall’ordinamento in caso di aumento del prezzo delle materie prime o di difficoltà sopravvenute nell’esecuzione dell’opera è la c.d. rinegoziazione del contratto.

La parte colpita da eccessiva onerosità potrà infatti, in ossequio al generale principio di buona fede (art. 1375 c.c.) imposto ai contraenti, chiedere alla controparte di rinegoziare le clausole del contratto in modo tale da riportarlo ad equità e a garantire l’originario equilibrio andato perduto.

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