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Infortunio scolastico: come chiedere il risarcimento del danno

In caso di infortunio a scuola i genitori dell’alunno infortunato o l’alunno stesso qualora maggiorenne possono chiedere il risarcimento del danno. Ma a chi deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento?

L’ordinamento – a seconda della tipologia di incidente verificatosi – evidenzia diversi tipi di responsabilità che si distinguono:

  • Per i soggetti responsabili;
  • Riguardo il riparto dell’onere della prova
  • Termini di prescrizione differenti.

La casistica più frequente ci permette di ipotizzare tre tipi di infortunio:

  • Lesioni auto inferte dall’alunno
  • Danni riportati in conseguenza alla condotta di un altro alunno
  • Danni dovuti alla mancata manutenzione dell’edificio scolastico

Lesioni auto inferte dall’alunno

Nel caso in cui l’alunno, durante il tempo di permanenza all’interno dell’istituto scolastico e delle relative pertinenze (palestra, cortile …) provochi a sé stesso qualsiasi tipo di danno si aziona la responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico.

Infatti, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina infatti la conclusione di un vero e proprio contratto tra genitori e scuola mediante il quale quest’ultima si assume non solo l’obbligo di istruire gli alunni ma altresì l’obbligo di vigilarli al fine di tutelarne l’incolumità personale.

L’obbligo di vigilanza sorge in capo agli insegnanti o a qualsiasi altro membro del personale scolastico (ad esempio gli operatori scolastici) a cui la classe o un alunno è momentaneamente affidato e si concretizza nel predisporre tutte le misure necessarie per evitare che gli alunni si facciano del male.

Ciononostante – salvo casi straordinari – a rispondere dei danni patiti in conseguenza di:

  • Caduta dalle scale;
  • Inciampo o scivolone sul pavimento;
  • Chiusura della mano in una porta;
  • Utilizzo scorretto dui strumenti di gioco/sportivi messi a disposizione dall’istituto

sarà l’Istituto scolastico che, ai sensi dell’art. 1228 c.c. sarà chiamata a rispondere dell’omissione dei propri dipendenti.

Come confermato da recente giurisprudenza, l’obbligo di vigilanza scatta al momento dell’ingresso in istituto scolastico e permane fino all’uscita effettiva dallo stesso, a prescindere dagli orari delle lezioni.

L’istituto, quindi, risponderà anche dei danni riportati dall’alunno dopo il suono della campanella rilevando solo che l’incidente sia avvenuto fisicamente all’interno dell’istituto scolastico (cfr. Cassazione Civ. Sent n. 21255/2022).

Ovviamente il dovere di vigilanza decresce proporzionalmente al crescere dell’età/maturità degli alunni essendo ben più stringente all’asilo nido piuttosto che agli ultimi anni delle superiori.

Per quanto riguarda la prescrizione, rientrando l’ipotesi descritta nel novero della responsabilità contrattuale, i genitori che intendano ottenere il risarcimento del danno dovranno agire entro 10 anni dall’incidente.

L’onere della prova, invece, viene ripartito come segue (art. 1218 c.c.):

  • Chi agisce (genitori o ragazzo maggiorenne) dovrà fornire prova dell’iscrizione all’istituto scolastico e che il danno si è verificato all’interno del predetto istituto durante l’orario scolastico.
  • L’istituto scolastico sarà tenuto a dimostrare che l’evento non è avvenuto oppure è avvenuto per causa non imputabile alla scuola/insegnante preposto alla sorveglianza.

Danni subiti dall’alunno a causa del comportamento di un altro alunno

Diverso è se l’alunno subisce un danno in conseguenza della condotta di un altro alunno.

In questo caso, oltre all’istituto scolastico, sarà chiamato a risponderne anche l’insegnante, ai sensi dell’art. 2048 c.c..

Ciò perché, l’insegnante non è riuscito ad impedire che un alunno sottoposto alla sua sorveglianza cagionasse ad un terzo (spesso e volentieri un altro alunno) un danno.

Qualche esempio pratico aiuterà a capire meglio la fattispecie.

Sussiste una presunzione di responsabilità per l’insegnante nei casi di:

  • Percosse;
  • Caduta in seguito ad uno spintone;
  • Condotta violenta durante l’attività sportiva

Anche in questo caso l’intensità dell’obbligo di sorveglianza decresce con l’aumentare dell’età degli alunni. Si presume, infatti, che un bambino piccolo sia potenzialmente più pericoloso di un alunno maggiorenne che dovrebbe essere in grado di percepire le conseguenze delle proprie azioni.

La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante concorrono altresì con la responsabilità dei genitori dell’alunno responsabile del danno. La circostanza che l’incidente sia avvenuto mentre il figlio era affidato alla sorveglianza degli insegnanti non fa infatti venir meno l’obbligo educativo dei genitori, la cui violazione è punita ai sensi dell’art. 2047 c.c.

Rientrando l’ipotesi appena descritta all’interno della responsabilità extracontrattuale, il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data dell’incidente.

Quanto all’onere probatorio, chi richiede il risarcimento sarà tenuto a dimostrare il fatto storico dell’infortunio ed il danno riportato, mentre l’insegnante andrà esente da colpa provando il c.d. caso fortuito.

Danni dovuti alla mancata manutenzione dell’edificio scolastico

Nel caso in cui un alunno subisca un infortunio a causa della scarsa manutenzione degli spazi scolastici, l’istituto ne risponderà ai sensi dell’art. 2051 c.c. per omessa custodia.

Sulla scuola, in quanto custode dell’edificio e delle pertinenze in cui si svolge la vita scolastica, grava infatti lo specifico dovere di garantire la manutenzione degli spazi in modo da evitare che diventino occasione di danno per terze persone (alunni e personale docente).

 Casi tipici possono essere:

  • La pavimentazione dissestata
  • Un gradino sconnesso
  • La mancata segnalazione di un vetro rotto;

Trattandosi sempre di responsabilità extracontrattuale, chi agisce per il risarcimento del danno dovrà attivarsi entro il termine di 5 anni dall’incidente.

In punto di regime probatorio, approfondito in altro articolo, basti evidenziare che il danneggiato dovrà dimostrare che il danno è derivato direttamente dalla scarsa manutenzione del bene in custodia all’istituto

 Quest’ultimo, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni idonee e sufficienti a scongiurare il danno o che lo stesso sia dipeso da caso fortuito.

Come ottenere il risarcimento in caso di un infortunio a scuola?

In caso di infortunio all’interno dei locali scolastici, la prima cosa da fare è raggiungere il pronto soccorso ove il personale medico, prestate le prime cure, potrà refertare le lesioni riportate.

Tramite il referto infatti si riesce a provare il nesso di causalità tra l’evento lesivo ed il danno riportato. Buona regola è, quindi, che tra l’infortunio e la visita in pronto soccorso passi il minor tempo possibile.

A seconda poi delle lesioni riportate è consigliato seguire un percorso di cura/terapeutico conservando tutti i certificati medici, i referti diagnostici e le spese sostenute di cui si potrà chiedere il risarcimento.

A guarigione avvenuta, sarà necessario sottoporsi a visita medico legale in modo da poter individuare i postumi temporanei o permanenti riportati in esito all’infortunio e procedere alla quantificazione del danno.

Di norma è bene affidarsi ad un legale che prenderà contatto con l’istituto scolastico formulando una richiesta di risarcimento che:

  • Potrà essere accolta
  • Respinta sulla base che il danno riportato dall’alunno sia imputabile ad un evento imprevedibile ed inevitabile oppure sulla base che sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli studenti.

In caso di reiezione della domanda risarcitoria, l’unica possibilità per ottenere un giusto risarcimento resta quella di possibile convenire in giudizio il Ministero dell’Istruzione (MIUR) in Tribunale.

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