A quante persone è capitato di essere chiamate dalla Forze dell’Ordine per “firmare” e “ritirare” un documento?
Quali obblighi ed implicazioni derivano da quella che comunemente è ritenuta una semplice firma?
Stiamo parlando dell’elezione di domicilio: una dichiarazione da cui discendono specifici obblighi e determinate ed importanti implicazioni che -se sottovalutate – possono portare un soggetto ad essere condannato senza aver mai partecipato ad un’udienza.
Quando si deve eleggere domicilio?
Il Pubblico Ministero quando vuole far sapere ad un soggetto che si è aperto un procedimento penale nei suoi confronti, gli fa dichiarare/eleggere domicilio ai sensi dell’art 161 c.p.p.
Tale compito è prevalentemente delegato alle Forze dell’Ordine che convocano il soggetto per l’espletamento delle formalità di legge.
In particolare, l’indagato dovrà dichiarare il luogo dove intende ricevere le notificazioni relative al procedimento penale cui è sottoposto.
Tale dichiarazione viene formalizzata in un apposito “Verbale di elezione di domicilio” che viene sottoscritto dalla parte che ne riceve una copia.
Come si può vedere dal modello proposto poc’anzi, il soggetto viene avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (può nominarne fino ad un massimo di due) e qualora ne sia privo, gli viene assegnato un difensore d’ufficio a cui potrà rivolgersi e che ha l’obbligo di retribuire.
È bene sapere che la nomina del difensore d’ufficio può essere tramutata in nomina fiduciaria e che in ogni caso il soggetto può in ogni momento rivolgersi ad altro difensore revocando quello precedentemente nominato.
Oltre a ciò, il comma 2 dell’art. 161 c.p.p. stabilisce un ulteriore specifico obbligo in capo all’indagato: quello di comunicare il nuovo domicilio qualora sia mutato.
In assenza di questa comunicazione le notifiche verranno eseguite nel domicilio che si è indicato in origine con ogni conseguenza di legge.
Perché l’elezione di domicilio è importante?
L’importanza di questa dichiarazione deriva dal fatto che tutte le notificazioni relative al procedimento penale per il quale un soggetto risulta indagato vengono inviate a quel domicilio e dalla data della notifica decorrono specifici termini per compiere alcune attività difensive.
Per capire ancora meglio l’importanza della nomina basta leggere i seguenti esempi:
- A seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art 415bis cpp il soggetto ha solo 20 giorni per prendere visione degli atti del fascicolo, estrarre copia e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio o presentare una memoria difensiva;
- Post notifica della richiesta di archiviazione ex art 408 cpp la persona offesa e in taluni casi anche l’indagato hanno 20 o 30 giorni per proporre opposizione;
- A seguito della notifica di un decreto penale di condanna ci sono solo 15 giorni per proporre opposizione;
- A seguito della notifica dell’avviso di udienza preliminare o decreto di citazione a giudizio, decorre il termine per presentare la lista testimoniale.
Ecco perché l’elezione di domicilio è un atto che non bisogna assolutamente sottovalutare rivolgendosi ad un avvocato in tempi rapidi. Il professionista, una volta nominato, riceverà le vostre medesime notifiche e potrà di conseguenza attivarsi nelle sedi più opportune nell’interesse del proprio assistito.
Notifica a soggetto irreperibile nel domicilio dichiarato o eletto
Se la notificazione nel domicilio indicato diviene impossibile, ad esempio per irreperibilità del destinatario, le notificazioni ai sensi dell’art. 161, comma 4 cpp sono eseguite mediante consegna al difensore.
Tale notifica è valida, però, solamente se ai sensi dell’art 170 comma 3 cpp è stata attivata anche la notifica mediante ufficiale giudiziario. Viceversa, in mancanza, la notificazione sarà affetta da nullità assoluta come recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 57801 del 29.11.2018
In altri termini: indicare un domicilio fasullo o non comunicare la variazione dello stesso non ferma il procedimento penale a cui si è sottoposti.
Difatti, la notificazione si ritiene perfezionata con la sola consegna al difensore (d’ufficio o di fiducia) nominato quando la stessa, notificata all’indagato/imputato sia tramite il servizio postale che tramite l’ufficiale giudiziario, non è andata a buon fine.